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Lessico di diritto di famiglia
Il giudizio finale dell’Autorità amministrativa sul cambiamento del nome, espressione di discrezionalità, deve essere sorretto da una motivazione adeguata, che dia conto dei diversi valori in gioco nel caso concreto e dei criteri utilizzati per contemperarli adeguatamente, fermo restando che il nome (essendo un aspetto fondamentale della personalità di ciascun individuo) costituisce un elemento tendenzialmente modificabile su scelta dello stesso, a meno che sussistano puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch’esso meritevole di tutela dall’ordinamento (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).