Sommario:
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Introduzione.
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La protezione internazionale del minore rispetto alle condotte di
trasferimento illecito e mancato ritorno illecito: la Convenzione
dell’Aja del 1980, il Regolamento Bruxelles IIbis , il Regolamento Bruxelles IIter.
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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-35/23 Greislzel.
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La pronuncia della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, del 9 maggio 2025, n. 12284.
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Considerazioni conclusive.
1. Introduzione
Dopo aver indossato gli occhiali dell’Avvocato transfrontaliero è
questo il momento di iniziare a scoprire e a “maneggiare” gli strumenti
che compongono la sua cassetta degli attrezzi e che ne orientano il
percorso e la “navigazione” nei tormentati mari della cooperazione
giudiziaria in materia civile, in particolare familiare, e del diritto
internazionale privato.
Lo facciamo questo mese partendo dallo “stradario” (o dal navigatore
satellitare, per esigenze di aderenza al secolo!) dell’Avvocato
transfrontaliero che, trovandosi al cospetto dell’annosa questione della
scelta del Foro competente, dello strumento normativo di riferimento e
della appropriata definizione dei singoli istituti nelle controversie
transnazionali in materia di famiglia, debba necessariamente decidere
quale via percorrere.
L’obiettivo che abbiamo scelto per lo “stradario” in occasione di
questo assolato pre -feriato è quello di provare ad orientarsi nel
delicatissimo ambito della sottrazione internazionale di minore e del
suo ritorno, intra UE ed extra UE. Lo facciamo partendo dall’analisi di
due pronunce, la prima risalente all’anno 2024, della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea e la seconda, più recente, della Corte di
Cassazione italiana del maggio 2025, che pongono all’ attenzione degli
operatori aspetti da non trascurare in questa delicata esperienza di
orienteering, aggiustando anche il tiro di che cosa sia lecito
“attendersi” dal c.d. giudice dello Stato richiesto.