Il caso
Una coppia eterosessuale sposata ha chiesto la trascrizione in Italia dell’atto di nascita di un minore nato in Ucraina mediante gestazione per altri. L’ufficiale dello stato civile aveva rifiutato la trascrizione ritenendo la gestazione per sostituzione contraria ai principi di ordine pubblico.
Il tribunale e poi la Corte d’appello di Bari hanno confermato il rifiuto per lo stesso motivo e ritenendo che la tutela del rapporto con il genitore intenzionale possa essere realizzata mediante adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) L. 184/1983.
La motivazione
Al riguardo, la Corte evidenzia due profili critici: il minore non può promuovere l’adozione in casi particolari, che resta rimessa all’iniziativa dell’adottante, e ciò può lasciarlo privo di tutela; inoltre richiama il principio dell’unicità dello stato di figlio, sottolineando che il rilievo penale della condotta degli adulti non può riflettersi sulla posizione giuridica del minore.
La decisione
Considerata la rilevanza e l'importanza della questione, la Prima Sezione civile sottopone alle Sezioni Unite la valutazione circa la possibilità di estendere, mediante interpretazione, ai figli nati da gestazione per altri il modello di costituzione giudiziale dello status previsto per i figli nati da consanguinei, al fine di garantire un adeguato equilibrio tra i principi di ordine pubblico internazionale e la tutela dei diritti fondamentali del minore (bigenitorialità, all'identità e allo sviluppo della personalità).