In vigore dal 16 luglio 2025
Art. 1: «Emergenza infanzia 114» numero sempre attivo per segnalare situazioni di pericolo per i minorenni, bullismo e cyberbullismo; servizio di prima assistenza psicologica e giuridica con funzione di geolocalizzazione del chiamante e chat istantanea, previo consenso. Informa la polizia nei casi gravi.
Art. 2: Istat rileva ogni due anni i dati su bullismo e cyberbullismo (diffusione, soggetti a rischio, conseguenze). Relazione al Parlamento entro il 31 dicembre degli anni di rilevazione, la prima nel 2026.
Art. 3: nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione (internet, telefonia, ecc.) dovrà essere richiamata la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. per i danni causati online dai figli minorenni.
Art. 4: dovranno essere promosse campagne di sensibilizzazione (anche con media e privati); le scuole devono diffondere la conoscenza del 114.
Art. 5: tutte le misure devono essere attuate senza nuovi costi per lo Stato, usando solo le risorse già disponibili.