La norma che lo esclude non è illegittima (art. 5 della L. 19 febbraio 2004, n. 40).
La Corte ricostruisce i tratti caratteristici della PMA che nell’intenzione del legislatore, a tutela del nascituro, deve avvicinarsi al modello della “generazione naturale della vita”:
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è riservata alle coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età fertile e viventi, affette da sterilità o infertilità patologica;
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è concepita come rimedio terapeutico alla sterilità o infertilità “patologica” (e non fisiologica) non rimovibile tramite "altri" metodi terapeutici.
L’esclusione della PMA per le donne singole non è manifestamente irragionevole poiché tuttora riconducibile al principio di precauzione nell'interesse dei futuri nati evitando un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che implica l'esclusione a priori della figura del padre.
La Corte sottolinea che la Costituzione abbraccia ormai un concetto più evoluto di famiglia e che non esistono impedimenti acché venga esteso dal Legislatore l'accesso alla PMA anche a nuclei familiari diversi da quelli indicati nell'art. 5 della L. n. 40 del 2004.