Il collocamento e la frequentazione incidono in concreto sulla relazione genitore-figlio e non possono essere decisi sulla base dell’astratta “rilevanza della posizione materna”.
Il tribunale: aveva disposto l'affidamento condiviso dei minori con tempi paritari di frequentazione (settimane alterne dal lunedì alla domenica con il padre presso la casa familiare e con la mamma presso la casa della nonna).
Nessuna assegnazione della casa familiare (di proprietà del marito) e nessun assegno di mantenimento. L’AUU alla moglie.
La Corte d'appello: riconosce la “rilevanza della posizione materna” in presenza di figli in età prescolare o assimilabile in quanto maggiormente rispondente ai loro interessi.
Dispone il collocamento prevalente e l’assegnazione della casa alla madre.
Riduce i tempi di frequentazione paterni (due pomeriggi e weekend alternati).
La Corte di cassazione: la Corte di appello ha operato un giudizio "in astratto".
Nei provvedimenti riguardo ai figli non possono essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, anche se riferite all’età del minore.