No. Il disinteresse consapevole e protratto di un genitore verso il figlio connotato dalla violazione degli obblighi di mantenimento istruzione e educazione, è di per sé un fatto noto.
Accertata la genitorialità, il giudice può liquidare il danno endofamiliare in via equitativa utilizzando, in via meramente analogica e con l'applicazione di correttivi, i parametri per la perdita parentale.