È introdotto un principio generale di trasparenza nell’uso della IA da parte dei professionisti, compresi gli avvocati:
Art. 13 Disposizioni in materia di professioni intellettuali
co.1: l’uso dell’IA è consentito solo come strumento di supporto all’attività professionale, non sostitutivo del lavoro intellettuale che deve essere prevalente
co.2: l’avvocato (come ogni professionista) deve informare il cliente, in modo chiaro, semplice ed esaustivo, sui sistemi di IA utilizzati nello svolgimento della prestazione.
In particolare, poi:
Art. 17 Modifica al codice di procedura civile
È precisato che rientrano nella competenza del tribunale anche le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di IA.
Articolo 26 Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali
Tra le principali novità:
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All’art. 61 c.p. è introdotta una nuova circostanza aggravante, la n. 11-decies per aver commesso il reato mediante l’impiego di sistemi di IA se ciò costituisce mezzo insidioso o ostacola la difesa.
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Art. 294 c.p. aumentata la pena (reclusione da 2 a 6 anni) se l’inganno volto ad impedire l’esercizio dei diritti politici è attuato tramite la IA.
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Nuovo art. 612-quater c.p. punisce con reclusione da 1 a 5 anni la diffusione illecita di contenuti falsificati con IA (immagini, video, voci) idonei a trarre in inganno e diffusi senza consenso.