Per orientamento maggioritario e costante, no! Occorre prima rimuovere lo status preesistente.
Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di paternità biologica; pertanto, in caso di contemporanea pendenza l’accertamento della paternità naturale (e domanda risarcitoria) resta sospesa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento.
Tuttavia, il tribunale di Busto Arsizio ritiene (in alcuni casi) il cumulo delle azioni non solo ammissibile ma soluzione da preferire per ragioni di economicità processuale e per l’elevata certezza della prova genetica.
L'esigenza della previa “azione demolitiva” è inattuale sotto il profilo costituzionale e alla luce dell'evoluzione delle tecniche di accertamento della filiazione.