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Di Maria Limongi
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Il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. è ammissibile anche contro i provvedimenti di rigetto emessi in corso di causa?

Cass. civ. Sez. I, 03 marzo 2026, n. 4979

Si, anche il rigetto consolida un assetto che incide sui diritti del minore e dei genitori, quindi, è suscettibile di reclamo!


Il caso

In tribunale: nel giudizio di divorzio vengono confermate le condizioni di separazione e respinta l'istanza della madre per il trasferimento dei figli minori in Danimarca.

La madre presenta istanza urgente ex art.473 bis.23 c.p.c. per modificare i provvedimenti e ascoltare i minori; il figlio maggiore, 16 anni, dichiara di voler seguire la madre in Danimarca. Il giudice però respinge nuovamente la richiesta, ritenendo che il trasferimento non sia nell'interesse dei minori, che hanno vissuto principalmente a Roma.

In Corte di appello: il reclamo della madre è dichiarato inammissibile, poiché è stato proposto contro un provvedimento che non modifica l'assetto costituito. Secondo l’art. 473 bis 24 c.p.c., il reclamo è ammesso solo per provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale o modificano sostanzialmente affidamento e collocamento.


La decisione della Corte di Cassazione

Principio di diritto: a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che, tra l'altro, introducano "sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale" o "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", come avviene quando si richieda il trasferimento all'estero di figli minori. È ammissibile sia in caso di provvedimento impugnato di accoglimento che di rigetto dell'istanza di parte.

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