Il reclamo non è un controllo esterno. È un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia.
Il caso
In tribunale: all’esito della CTU veniva disposto l'affidamento della minore ai Servizi sociali, limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, il collocamento della madre e della minore in comunità, incontri padre-figlia in luogo neutro e corresponsione del mantenimento in favore del servizio affidatario.
In Corte di appello: il reclamo .24 della madre veniva rigettato poiché qualificato nella sostanza come istanza di revoca o modifica del provvedimento impugnato, subordinata ad una CTU integrativa, ritenuta inammissibile in sede di reclamo, quale giudizio da svolgersi allo stato degli atti e senza nuova istruttoria.
Dice la Corte di Cassazione
No. Il reclamo .24 non può essere ridotto a un controllo esterno della decisione.
Esso integra un vero e proprio gravame che impone al giudice un riesame nel merito della controversia potendo giungere anche ad una diversa ricostruzione del fatto storico.
In questa prospettiva il giudice del reclamo, se “indispensabile”, può operare un’integrazione dell’istruttoria sia pure nelle forme sommarie previste dalla norma.
La cognizione del giudice del reclamo resta comunque “limitata dalle deduzioni e dalle produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto” dinanzi al primo giudice.