Si, se il presunto padre non è stato informato.
Sussiste infatti un onere informativo del tribunale, anche mezzo del servizio sociale, in favore del presunto genitore biologico che ha la facoltà di proporre istanza di sospensione del giudizio di adottabilità per provvedere al riconoscimento del figlio (art. 11, commi 2 e 6, della legge n. 184/1983).
L’avviso è dovuto anche se non esiste alcuna relazione tra genitore e minore.