Il lessico del mattino
Di Maria Limongi
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La scrittura privata formata prima del matrimonio e condizionata alla separazione, è valida?

Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2025, n. 20415

Si. Gli accordi volti a regolare i rapporti personali e patrimoniali in previsione della crisi familiare sono validi, purché non riguardino diritti indisponibili o non siano in contrasto con norme inderogabili. 

L'evento della separazione (o divorzio) è una mera condizione sospensiva lecita del contratto.

Per accordo contrattuale tra i coniugi, al fine di riequilibrare le rispettive capacità economiche o modulare forme di generosità spontanea, si può dunque derogare al principio generale della irripetibilità, in caso di separazione, delle spese sostenute nell’interesse della famiglia.

Solo qualora l’accordo in vista della rottura familiare riguardi i rapporti personali e patrimoniali relativi a figlie o figli minori di età, la sua validità ed efficacia sarà sempre soggetta a un controllo di legittimità.

Nel caso di specie è stata ritenuta valida una scrittura con la quale un coniuge si era obbligato alla restituzione di somme (spese ristrutturazione, mutuo, contributo al benessere della famiglia…) e l’altro alla rinuncia del possesso di alcuni beni mobili (imbarcazioni arredamento …).

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