L’art. 2941 c.c. prevede al n. 1 la sospensione della prescrizione tra coniugi la cui ratio è pacificamente ricondotta alla inopportunità che tra marito e moglie ci si debba fare causa o si debbano compiere atti interruttivi della prescrizione per evitare che un eventuale diritto in contestazione resti prescritto.
Fino al 2014 la giurisprudenza ha monoliticamente ritenuto che la sospensione della prescrizione “trova applicazione anche durante il regime di separazione personale, il quale non implica il venir meno del rapporto di coniugio, ma solo una attenuazione del vincolo” (Cass. civ. Sez. III, 1 aprile 2014, n. 7533; Cass. civ. 23 agosto 1985, n. 4502; Cass. civ. Sez. I, 19 giugno 1971, n. 1883).
Era stata la Corte costituzionale a impostare l’orientamento in questione allorché aveva dichiarato “infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2941, n. 1, cod. civ., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che rimane sospesa la prescrizione fra coniugi anche se legalmente separati” (Corte cost. 19 febbraio 1976, n. 35). In tale occasione era stata ipotizzata dalla Corte d’appello di Palermo la violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza, sul rilievo dell'ingiustificato privilegio che verrebbe riconosciuto al coniuge separato, nei rispetti della generalità degli altri cittadini, con l'esonero da ogni attività o cura e persino dalla semplice messa in mora per la tutela dei propri diritti nei confronti dell'altro coniuge. La Corte ritenne la questione infondata osservando che, pur tenuto conto delle limitazioni degli effetti del vincolo matrimoniale che il regime di separazione personale comporta, è indubitabile che, nei rapporti reciproci (anche patrimoniali), la posizione dei coniugi, finché il matrimonio non sia dichiarato nullo o sciolto per le cause previste dall'ordinamento giuridico, resta, comunque, qualificata dal perdurante (anche se in forma attenuata) vincolo coniugale. Tale qualificazione - diversificando la situazione esaminata da quella del rapporto che intercorra tra soggetti non coniugati - esclude, evidentemente, che sussista la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione: in quanto appunto, le situazioni comparate non sono tra loro omogenee. La disciplina impugnata – continuavano i giudici - appare, d'altra parte, pienamente legittima anche sotto il profilo della intrinseca razionalità. Ed infatti lo stato di separazione pur rivelando una incrinatura dell'unità familiare, non ne implica la definitiva frattura: potendo anche evolversi nel senso della ricostituzione (mediante la conciliazione) della coesione familiare. E non è irrazionale che, per salvaguardare, appunto, nei limiti del possibile, tale ultima eventualità, il legislatore comprenda nella disciplina della sospensione della prescrizione dettata dall'art. 2941, n. 1, cod. civ. l'ipotesi che i coniugi siano separati, esonerandoli così dal compiere atti - come quelli necessari ad interrompere la prescrizione dei rispettivi diritti che potrebbero, invece, inasprire le ragioni del contrasto.
A questo orientamento si adeguò anche la giurisprudenza di merito Trib. Bologna Sez. I, 21 maggio 2004; Trib. Milano, 10 febbraio 1999 anche se non sono mancate prese di posizione contrariacome Trib. Bari Sez. II, 28 febbraio 2012 secondo cui la sospensione della prescrizione è da considerare sussistente ed operante solo fino a quando lo stato del coniuge coincida con la convivenza coniugale “dovendo ritenersi oramai superata l'interpretazione che riteneva applicabile la sospensione anche dopo l'intervenuta separazione”.
Nel 2014 con due sentenze della prima sezione civile la Corte di cassazione aderisce improvvisamente all’orientamento che limita il periodo di sospensione fino alla separazione.
Il principio viene affermato dapprima da Cass. civ. Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7981 secondo cuil'interpretazione della legge deve e può avere anche una funzione evolutiva ed adeguatrice, nel cui ambito ben può realizzarsi un risultato di tipo restrittivo, nel senso di ritenere, con riferimento al caso in esame, che la norma contenuta nell'art. 2941 c.c., n. 1, si riferisca alla vincolo coniugale pienamente inteso, con esclusione del regime della separazione personale.
In sintesi, la Corte ritiene contraddittorio rinvenire la stessa "ratio" nelle diverse ipotesi delle azioni esercitabili fra coniugi nel corso della convivenza matrimoniale e dopo la separazione “in quanto, mentre nel primo caso appare giustificata la riluttanza ad esperire azioni giudiziarie nei confronti del coniuge convivente, così turbando l'armonia familiare, nel secondo, non solo all'armonia - laddove si prescinda da una eventuale riconciliazione, in realtà abbastanza rara - è subentrata una situazione di crisi conclamata, ma, proprio nell'ambito di essa, sono state necessariamente esperite le azioni giudiziarie correlate alla crisi coniugale. Deve anzi porsi in evidenza come negli ultimi anni l'evoluzione del quadro normativo e l'elaborazione giurisprudenziale (si pensi alla responsabilità endo-familiare) abbiano favorito l'accrescersi delle azioni giudiziarie relative alla soluzione di controversie correlate alla crisi familiare, cui ha fatto riscontro, anche sotto il profilo procedurale, un significativo processo di unificazione dei termini e delle modalità di esperimento delle azioni relative alla separazione personale e allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione dei suoi effetti civili. Laddove, poi, viene richiamata la mera attenuazione, nel regime di separazione, del vincolo matrimoniale, non sembra che si sia considerato come, al tenue filo della speranza di una riconciliazione, siano da contrapporre effetti di natura giuridica che in realtà depongono nel senza di una sostanziale esautorazione dei principali effetti del vincolo stesso. Non rileva, invero, soltanto il venir meno della convivenza, circostanza già di per sé non ostativa all'instaurazione fra coniugi separati di azioni giudiziarie, che di certo, come già rilevato, non possono determinare una crisi familiare già conclamata, quanto la sopravvenienza alla separazione di rilevanti conseguenze di natura giuridica, tali da consentire una sostanziale assimilazione alla situazione che caratterizza gli ex coniugi, come il venir meno della presunzione di paternità ove la nascita di un figlio intervenga dopo il decorso di trecento giorni, ovvero la sospensione degli obblighi della fedeltà e di collaborazione.
L’interpretazione viene poi ripresa e confermata subito dopo da Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18078 la quale, dopo aver ribadito– in sintonia con la giurisprudenza sul punto – che il termine di prescrizione del diritto all'assegno di mantenimento ha ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, e decorre non unitariamente dal provvedimento che ha previsto quell'assegno, bensì da ciascuna delle singole scadenze di pagamento” aggiungeva “senza che operi tra i coniugi separati la sospensione della prescrizione disposta dall'art. 2941, n. 1, c.c.”. La motivazione di quest’ultima affermazione è che deve prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. In questa prospettiva nel regime di separazione non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione.
Pertanto il principio oggi che appare prevalente nella giurisprudenza – senza naturalmente che si possano escludere nuovi cambiamenti interpretativi - è nel senso che dopo la separazione non sussistono più le ragioni che possono giustificare la sospensione della prescrizione tra coniugi. E’ appena il caso di aggiungere che a tal fine si deve evidentemente fare riferimento al giudicato sullo status (anche conseguente a sentenza non definitiva) ovvero alla data dell’accordo di negoziazione. A tale ultimo proposito si ricorda che l’art. 3 della legge sul divorzio come modificata dall’art. 12, comma 4, del Decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, con le correzioni apportate dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 prevede come termine di decorrenza degli effetti della separazione quello della “data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati” ovvero quello della “data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.