ABUSI E SFRUTTAMENTO
“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo
sfruttamento e dagli abusi sessuali”
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo
sfruttamento e dagli abusi sessuali
Lanzarote, 25.X.2007
Serie dei Trattati del Consiglio d’Europa – n.201
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,
Considerando che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri;
Considerando che ogni minore ha diritto, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato, alle misure di
protezione rese necessarie dal suo status di minorenne;
Constatando che lo sfruttamento sessuale dei minori, in particolare sotto forma di pornografia e di prostituzione
infantili, nonché tutte le forme di abuso sessuale di minori, ivi compresi i fatti commessi all’estero, mettono seriamente
a rischio la salute e lo sviluppo psico-sociale dei minori;
Constatando che lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori hanno assunto proporzioni allarmanti, sia a livello
nazionale che a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo sempre maggiore delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione da parte dei minori e degli autori di reato, e che per evitare e combattere
questi problemi risulta indispensabile la cooperazione internazionale;
Considerando che il benessere e l’interesse superiore dei minori sono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati
membri e devono essere promossi senza alcuna discriminazione;
Richiamando il Piano d’azione adottato in occasione del 3° Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa
(Varsavia, 16-17 maggio 2005), in cui si raccomanda l’elaborazione di misure volte a porre fine allo sfruttamento
sessuale di minori;
Richiamando in particolare la Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la
pornografia, la prostituzione e la tratta di minori e di giovani adulti, la Raccomandazione n. R (2001) 16 sulla
protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale, la Convenzione sulla criminalità informatica (STCE n. 185), e in
particolare il suo articolo 9, nonché la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta alla tratta degli esseri umani
(STCE n. 197);
Ricordando la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (1950, STCE n. 5), la
Carta sociale europea riveduta (1996 STCE n. 163), la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori (1996,
STCE n. 160);
Ricordando altresì la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e in particolare il suo articolo 34, il
Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantili, così come il Protocollo
aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, volto a prevenire,
reprimere e punire la tratta degli esseri umani, in particolare di donne e di minori, nonché la Convenzione
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e
all’azione immediata per la loro eliminazione;
Ricordando la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa alla lotta allo sfruttamento sessuale dei
minori e la pedopornografia (2004/68/GAI), la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea sulla posizione della
vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) e la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa alla
lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI);
Tenendo nel debito contogli altri strumenti e programmi internazionali pertinenti in materia, in particolare la
Dichiarazione e il Piano d’azione di Stoccolma, adottati in occasione del 1° Congresso mondiale contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto
1996); l’Impegno globale di Yokohama, adottato in occasione del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento
sessuale dei minori a fini commerciali (17-20 dicembre 2001); l’Impegno e il Piano d’azione di Budapest, adottati in
occasione della Conferenza preparatoria del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini
commerciali (20-21 novembre 2001); la Risoluzione S-27/2 “Un mondo a misura di bambino”, adottata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite; il programma triennale “Costruire un’Europa per e con i bambini”, adottato a seguito del
3° Vertice e lanciato dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006);
Decisi a contribuire efficacemente alla realizzazione dell’obiettivo comune di proteggere i minori dallo sfruttamento e
dall’abuso sessuale, indipendentemente da chi ne è l’autore, e di fornire assistenza alle vittime;
Tenendo conto dell’esigenza di elaborare uno strumento internazionale globale incentrato sugli aspetti relativi alla
prevenzione, alla protezione e al diritto penale in materia di lotta a tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale
di minori, e che istituisca uno specifico meccanismo di controllo,
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I – Obiettivi, principio di
non discriminazione e definizioni
Articolo 1 – Obiettivi
1. La presente Convenzione ha l’obiettivo di:
a.
prevenire e combattere lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori;
b.
tutelare i diritti dei minori vittime di sfruttamento e di abuso sessuale;
c.
promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori;
2.
Al fine di garantire un’efficace attuazione delle sue disposizioni dalle Parti, la presente Convenzione istituisce uno
specifico meccanismo di controllo.
Articolo 2 – Principio di non discriminazione
L’attuazione dalle Parti delle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare la fruizione delle misure volte a
tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata su sesso, razza, colore,
lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza
nazionale, patrimonio, nascita, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità o qualsiasi altra condizione.
Articolo 3 – Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a.
il termine “minore” indica una persona di età inferiore a 18 anni;
b.
l’espressione “sfruttamento e abuso sessuale di minori” comprende i comportamenti di cui agli articoli da 18 a 23 della
presente Convenzione;
c.
il termine “vittima” designa ogni minore oggetto di sfruttamento o abuso sessuale.
Capitolo II – Misure di prevenzione
Articolo 4 – Principi
Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per evitare tutte le forme di sfruttamento e
di abuso sessuale di minori, nonché per proteggerli.
Articolo 5 – Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle
persone che lavorano a contatto con minori
1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per favorire la sensibilizzazione sulla
protezione e sui diritti dei minori tra le persone che hanno regolari contatti con minori nei settori dell’istruzione, della
sanità, della protezione sociale, della giustizia e della pubblica sicurezza, nonché in quelli relativi allo sport, alla cultura
e alle attività ricreative.
2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le persone di cui al paragrafo 1
abbiano un’adeguata conoscenza dei fenomeni di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, dei mezzi per individuarli
e della possibilità prevista dall’articolo 12, paragrafo 1.
3 Ciascuna delle Parti, conformemente al proprio diritto interno, adotta le misure legislative o di altra natura
necessarie affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporta regolari contatti con minori
possano garantire che i candidati alle suddette professioni non siano stati condannati per atti di sfruttamento o di
abuso sessuale di minori.
Articolo 6 – Educazione dei minori
Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché i minori, nel corso della loro
istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abuso sessuale, nonché sui mezzi
di tutela, in modo adatto al loro grado di sviluppo. Tali informazioni, fornite, ove necessario, in collaborazione con i
genitori, rientrano nell’ambito più generale delle informazioni sulla sessualità e rivolgono una particolare attenzione
alle situazioni di rischio, in particolare a quelle derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
Articolo 7 – Programmi o misure di intervento preventivo
Ciascuna delle Parti assicura che le persone che temono di poter commettere uno dei reati previsti dalla presente
Convenzione, possano avere accesso, ove necessario, a programmi o a misure d’intervento efficaci, volte a valutare e
ad evitare i rischi che tali reati siano commessi.
Articolo 8 – Misure rivolte all’opinione pubblica
1 Ciascuna delle Parti organizza e promuove campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica che forniscono
informazioni sul fenomeno dello sfruttamento e dell’abuso sessuale di minori, nonché sulle misure di prevenzione che
possono essere prese.
2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per evitare o vietare la diffusione di
materiale che pubblicizza i reati previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 9 – Partecipazione dei minori, del settore privato, dei media e della società civile
1 Ciascuna delle Parti incoraggia i minori a partecipare, secondo il loro grado di sviluppo, all’elaborazione e
all’attuazione di politiche, programmi e altre iniziative pubbliche relative alla lotta allo sfruttamento e all’abuso
sessuale di minori.
2 Ciascuna delle Parti incoraggia il settore privato, in particolare quello delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, dell’industria dei viaggi e del turismo e il settore bancario e finanziario, nonché la società civile, a
partecipare all’elaborazione e all’attuazione di politiche di prevenzione relative allo sfruttamento e all’abuso sessuale di
minori, e ad attuare norme interne mediante l’autoregolamentazione o la coregolamentazione.
3 Ciascuna delle Parti incoraggia i media a fornire un’informazione appropriata riguardo tutti gli aspetti di sfruttamento
e di abuso sessuale di minori, nel rispetto dell’indipendenza dei media e della libertà di stampa.
4 Ciascuna delle Parti incoraggia il finanziamento di progetti e programmi messi in atto dalla società civile, ivi
compreso, ove necessario, mediante la creazione di fondi, al fine di prevenire e proteggere i minori dallo sfruttamento
e dall’abuso sessuale.
Capitolo III – Autorità specializzate e organi di coordinamento
Articolo 10 – Misure nazionali di coordinamento e cooperazione
1 Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per garantire il coordinamento, a livello nazionale o locale, dei
diversi organismi incaricati della protezione dei minori, della prevenzione e della lotta allo sfruttamento e all’abuso
sessuale di minori, in particolare nei settori dell’istruzione, della sanità, dei servizi sociali, della pubblica sicurezza e
delle autorità giudiziarie.
2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per istituire o designare:
a. istituzioni adeguate, locali o nazionali, finalizzate a promuovere e a proteggere i diritti dei minori, assicurando che
abbiano risorse e competenze specifiche;
b. meccanismi per la raccolta dei dati o punti d’informazione, a livello nazionale o locale e in collaborazione con la
società civile, al fine di monitorare e valutare i fenomeni di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, nel rispetto
della necessità di protezione dei dati personali;
3 Ciascuna delle Parti incoraggia la cooperazione tra le autorità pubbliche competenti, la società civile e il settore
privato, al fine di prevenire e combattere al meglio lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori.
Capitolo IV – Misure di protezione e assistenza alle vittime
Articolo 11 – Principi
1 Ciascuna delle Parti crea programmi sociali efficaci e istituisce strutture multidisciplinari volte a fornire il sostegno
necessario alle vittime, ai loro parenti stretti e a coloro ai quali essi sono stati affidati.
2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché, quando l’età della vittima è
incerta e vi è motivo di credere che si tratta di un minore, gli siano accordate le misure di protezione e di assistenza
previste per i minori, in attesa di verificarne l’età.
Articolo 12 – Segnalazione di sospetti di sfruttamento e di abuso Sessuale
1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le norme di diritto interno in
materia di riservatezza imposte ad alcuni professionisti chiamati a lavorare a contatto con minori non costituiscano un
ostacolo, per i suddetti professionisti, alla possibilità di segnalare ai servizi competenti in materia di protezione dei
minori qualsiasi situazione in cui vi sono fondati motivi di ritenere che un minore sia vittima di sfruttamento o di abuso
sessuale.
2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per incoraggiare ogni persona che, in
buona fede, è a conoscenza o ha sospetti di sfruttamento e di abuso sessuale di minori a segnalare questi fatti ai
servizi competenti.
Articolo 13 – Servizi di assistenza
Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per incoraggiare e sostenere l’istituzione di
servizi di informazione, quali linee telefoniche o internet, che consentono di fornire consulenza a chi chiama, anche in
via confidenziale e nel rispetto del loro anonimato.
Articolo 14 – Assistenza alle vittime
1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per fornire assistenza, a breve e a lungo
termine, alle vittime per garantire il loro recupero fisico e psico-sociale. Le misure adottate conformemente al presente
paragrafo tengono nel debito conto le opinioni, le necessità e le preoccupazioni del minore.
2 Ciascuna delle parti adotta delle misure, secondo quanto previsto dal proprio diritto interno, per cooperare con le
organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti e con altri elementi della società civile impegnati
nell’assistenza alle vittime.
3 Quando i genitori o le persone alle quali il minore è stato affidato sono coinvolti in fatti di sfruttamento o di abuso
sessuale commessi nei suoi confronti, le procedure di intervento adottate conformemente all’articolo 11, paragrafo 1
prevedono:
‐la possibilità di allontanare il presunto autore dei fatti;
‐la possibilità di allontanare la vittima dal suo ambiente familiare. Le modalità e la durata di questo allontanamento
sono stabilite conformemente all’interesse superiore del minore.
4 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le persone vicine alla vittima
possano beneficiare, ove necessario, di un’assistenza terapeutica, in particolare di un sostegno psicologico di
emergenza.
Capitolo V – Programmi o misure di intervento
Articolo 15 – Principi generali
1 Ciascuna delle Parti prevede o promuove, conformemente al proprio diritto interno, programmi o misure di
intervento efficaci per le persone di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, per evitare e ridurre al minimo i rischi di
reiterazione dei reati a sfondo sessuale nei confronti di minori. Tali programmi o misure d’intervento devono essere
accessibili in ogni fase del procedimento, all’interno e all’esterno dell’ambiente carcerario, secondo quanto stabilito dal
diritto interno.
2 Ciascuna delle Parti prevede o promuove, conformemente al proprio diritto interno, lo sviluppo di partenariati o di
altre forme di cooperazione tra autorità competenti, in particolare i servizi sanitari e sociali, le autorità giudiziarie e gli
altri organismi incaricati di assistere le persone di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2.
3 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, di effettuare una valutazione della
pericolosità e degli eventuali rischi di reiterazione dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione per le
persone di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, al fine di individuare programmi o misure appropriate.
4 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, di effettuare una valutazione dell’efficacia dei
programmi e delle misure di intervento attuate.
Articolo 16 – Destinatari dei programmi e delle misure di intervento
1 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che le persone perseguite per uno dei reati
stabiliti conformemente alla presente Convenzione possono accedere ai programmi o alle misure di cui all’articolo 15,
paragrafo 1, secondo condizioni che non siano né pregiudizievoli né contrarie ai diritti della difesa e alle esigenze di un
processo equo e imparziale, e in particolare nel rispetto delle norme che regolano il principio della presunzione di
innocenza.
2 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che le persone condannate per uno dei reati
stabiliti conformemente alla presente Convenzione possano accedere ai programmi o alle misure di cui all’articolo 15,
paragrafo 1.
3 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che siano elaborati o adattati programmi o
misure di intervento per rispondere alle necessità di sviluppo dei minori che hanno commesso reati a sfondo sessuale,
ivi compresi coloro che sono al di sotto dell’età della responsabilità penale, al fine di trattare i loro disturbi del
comportamento sessuale.
Articolo 17 – Informazione e consenso
1 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che le persone di cui all’articolo 16, alle quali
sono stati proposti programmi o misure di intervento, siano pienamente informate dei motivi di tale proposta e che
acconsentano al programma o alla misura con piena cognizione di causa.
2 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che le persone alle quali sono stati proposti
programmi o misure di intervento possano rifiutarli e, nel caso di persone condannate, che siano informate circa le
possibili conseguenze di un loro rifiuto.
Capitolo VI – Diritto penale sostanziale
Articolo 18 – Abuso sessuale
1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti
condotte intenzionali:
a. partecipare ad attività sessuali con un minore che, conformemente alle pertinenti disposizioni di diritto nazionale,
non ha raggiunto l’età legale per praticare attività sessuali;
b. partecipare ad attività sessuali con un minore:
‐ facendo uso di coercizione, forza o minaccia;
‐ abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul
minore, anche in ambito familiare;
‐ abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del minore, in particolare in ragione di una disabilità fisica o
mentale o di una situazione di dipendenza.
2 Ai fini del paragrafo 1, ciascuna delle Parti stabilisce l’età al di sotto della quale non è consentito partecipare ad
attività sessuali con un minore.
3 Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), non hanno l’obiettivo di regolare le attività sessuali consensuali tra
minorenni.
Articolo 19 – Reati relativi alla prostituzione minorile
1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti
condotte intenzionali:
a. reclutare un minore per la prostituzione o favorire l’esercizio da parte del minore della prostituzione;
b. costringere un minore alla prostituzione, trarne profitto o sfruttare un minore in altra maniera per tali fini;
c. far ricorso alla prostituzione minorile.
2 Ai fini del presente articolo, l’espressione “prostituzione minorile” indica il fatto di utilizzare un minore per attività
sessuali, offrendo o promettendo denaro o qualsiasi altra forma di remunerazione, compenso o vantaggio,
indipendentemente dal fatto che la promessa o il vantaggio siano rivolti al minore o a terzi.
Articolo 20 – Reati relativi alla pedopornografia
1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti
condotte intenzionali, se commesse illegalmente:
a. la produzione di materiale pedopornografico;
b. l’offerta o la messa a disposizione di materiale pedopornografico;
c. la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico;
d. il procurare a sé stessi o ad altri materiale pedopornografico;
e. il possesso di materiale pedopornografico
f. l’accedere, con cognizione di causa e mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a
materiale pedopornografico.
2 Ai fini del presente articolo, il termine “pedopornografia” indica qualsiasi materiale che ritrae visivamente un minore
coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, reale o simulata, o qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di
minori a scopi principalmente sessuali.
3 Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non applicare, totalmente o in parte, il paragrafo 1, lettere a) ed e),
alla produzione e al possesso di:
‐ materiale pornografico costituito esclusivamente da rappresentazioni
simulate o immagini realistiche di un minore inesistente;
‐ materiale pornografico in cui sono coinvolti minori che hanno raggiunto l’età stabilita conformemente all’articolo 18,
paragrafo 2, quando tali immagini sono prodotte o detenute da questi ultimi con il loro consenso e unicamente a loro
uso privato.
4 Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non applicare, totalmente o
in parte, il paragrafo 1, lettera f).
Articolo 21 – Reati relativi alla partecipazione di un minore a spettacoli pornografici
1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti
condotte intenzionali:
a. reclutare un minore per partecipare a spettacoli pornografici o favorire la partecipazione di un minore a tali
spettacoli;
b. costringere un minore a partecipare a spettacoli pornografici, trarne profitto o sfruttare un minore in altra maniera
per tali fini;
c. assistere, con cognizione di causa, a spettacoli pornografici che comportano la partecipazione di minori.
2 Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di limitare l’applicazione del paragrafo 1, lettera c), ai casi in cui i minori
sono stati reclutati o costretti conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b).
Articolo 22 – Corruzione di minori
Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato il fare assistere
intenzionalmente, a scopi sessuali, un minore che non ha raggiunto l’età stabilita conformemente all’articolo 18,
paragrafo 2, ad abusi sessuali o ad attività sessuali, anche senza che vi partecipi.
Articolo 23 – Adescamento di minori a scopi sessuali
Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato la proposta
intenzionale di un incontro, da parte di un adulto, mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, ad un minore che non ha raggiunto l’età stabilita conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, al fine di
commettere nei suoi confronti uno dei reati stabiliti conformemente all’ articolo 18, paragrafo 1, lettera a), o
all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), quando tale proposta è stata seguita da atti concreti volti a realizzare il suddetto
incontro.
Articolo 24 – Concorso e tentativo
1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato, se
intenzionale, il concorso nella commissione di uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato, se
intenzionale, il tentativo di commettere uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
3 Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non applicare, totalmente o in parte, il paragrafo 2 ai reati stabiliti
conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, lettere b), d), e) e f), all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 22
e all’articolo 23.
Articolo 25 – Competenza
1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie al fine di stabilire la propria competenza
sui reati fissati conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è commesso:
a. sul suo territorio;
b. a bordo di una nave battente la bandiera di tale Parte;
c. a bordo di un aeromobile immatricolato secondo la normativa di tale Parte;
d. da un proprio cittadino;
e. da una persona con residenza abituale sul suo territorio.
2 Ciascuna delle Parti si adopera al fine di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie per stabilire la
propria competenza sui reati fissati conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è commesso contro
uno dei suoi cittadini o una persona con residenza abituale sul suo territorio.
3 Ciascuna delle Parti può dichiarare, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, di riservarsi
il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o a condizioni specifiche le norme sulla competenza stabilite dal
paragrafo 1, lettera e) del presente articolo.
Capitolo VIII – Registrazione e conservazione dei dati
Articolo 37 – Registrazione e conservazione dei dati nazionali relativi ai condannati per reati sessuali
1 Al fine di prevenire e perseguire i reati fissati conformemente alla presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotta
le misure legislative o di altra natura necessarie, conformemente alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati
personali e alle altre norme e garanzie appropriate previste dal diritto interno, alla registrazione e alla conservazione
dei dati relativi all’identità nonché al profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati fissati conformemente
alla presente Convenzione.
2 Ciascuna delle Parti, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, comunica al Segretario generale del Consiglio d’Europa il nome e l’indirizzo dell’unica
autorità nazionale responsabile ai fini del paragrafo 1.
3 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le informazioni di cui al
paragrafo 1 possano essere trasmesse all’autorità competente di un’altra Parte, conformemente alle condizioni fissate
dal suo diritto interno e ai pertinenti strumenti internazionali.
Capitolo IX – Cooperazione internazionale
Articolo 38 – Principi generali e misure di cooperazione internazionale
1 Le Parti cooperano tra loro, nella misura più ampia possibile, conformemente alle disposizioni della presente
Convenzione e mediante l’applicazione degli appositi strumenti internazionali e regionali applicabili, degli accordi
conclusi sulla base di normative uniformi e reciproche, nonché delle norme di diritto interno, al fine di:
a. prevenire e combattere lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori;
b. proteggere le vittime e fornire loro assistenza;
c. svolgere indagini o procedimenti relativi ai reati fissati conformemente alla presente Convenzione;
2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le vittime dei reati fissati
conformemente alla presente Convenzione e commessi sul territorio di una delle Parti, diverso da quello in cui esse
risiedono, possano adire le autorità competenti del loro Stato di residenza.
3 Quando una Parte, che subordina la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o l’estradizione all’esistenza di un
trattato, riceve una richiesta di assistenza giudiziaria o di estradizione da una delle Parti con cui non ha concluso il
trattato in questione, la Parte può considerare la Convenzione come base legale della mutua assistenza giudiziaria in
materia penale o dell’estradizione in relazione ai reati fissati conformemente alla presente Convenzione.
Ciascuna delle Parti si impegna a integrare, ove necessario, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e all’abuso
sessuale di minori all’interno dei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a beneficio di Stati terzi.
Capitolo X – Meccanismo di controllo
Articolo 39 – Comitato delle Parti
1 Il Comitato delle Parti è formato dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario generale del Consiglio d’Europa. La sua prima riunione deve aver
luogo entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione per il decimo Stato firmatario ad aver ratificato.
Successivamente, il Comitato si riunisce su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario generale.
3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 40 – Altri rappresentanti
1 L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, il Commissario per i diritti umani, il Comitato europeo per i
problemi della criminalità (CDPC), nonché altri pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d’Europa, designano
ciascuno un rappresentante presso il Comitato delle Parti.
2 Il Comitato dei Ministri può invitare altri organi del Consiglio d’Europa a designare un rappresentante presso il
Comitato delle Parti, dopo aver consultato quest’ultimo.
3 I rappresentanti della società civile, e in particolare le organizzazioni non governative, possono essere ammessi in
qualità di osservatori presso il Comitato delle Parti, in base alla procedura stabilita dalle pertinenti norme del Consiglio
d’Europa.
4 I rappresentanti designati in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 di cui sopra, prendono parte alle riunioni del Comitato delle
Parti senza diritto di voto.
Articolo 41 – Funzioni del Comitato delle Parti
1 Il Comitato delle Parti è incaricato di vigilare sull’attuazione della presente Convenzione. Il regolamento interno del
Comitato delle Parti determina la procedura di valutazione relativa all’attuazione della presente Convenzione.
2 Il Comitato delle Parti è incaricato di agevolare la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone
prassi tra gli Stati, al fine di migliorare la loro capacità di prevenzione e di lotta allo sfruttamento e all’abuso sessuale
di minori.
3 Il Comitato delle Parti, ove necessario, è inoltre incaricato di:
a. agevolare l’utilizzo e l’attuazione effettivi della presente Convenzione, ivi compresa l’individuazione di qualsiasi
problema in materia, nonché gli effetti di qualsiasi dichiarazione o riserva fatta conformemente alla presente
Convenzione;
b. esprimere un parere su qualsiasi questione relativa all’applicazione della presente Convenzione, nonché agevolare lo
scambio di informazioni circa eventuali significativi sviluppi sul piano giuridico, politico e tecnologico.
4 Il Comitato delle Parti è assistito dal Segretariato del Consiglio d’Europa nell’esercizio delle sue funzioni,
conformemente al presente articolo.
5 Il Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC) è tenuto periodicamente al corrente sulle attività di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Capitolo XI – Relazione con altri strumenti internazionali
Articolo 42 – Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e con il suo Protocollo opzionale
sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pedopornografia
La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e del suo Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e
la pedopornografia; il suo scopo è quello di rafforzare la protezione garantita da tali strumenti, nonché di sviluppare ed
integrare le norme ivi contenute.
Articolo 43 – Relazione con altri strumenti internazionali
1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti
internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte o lo saranno in futuro, che contengono disposizioni
relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che garantiscono una maggiore protezione e assistenza
nei confronti dei minori vittime di sfruttamento o di abuso sessuale.
2 Le Parti alla Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle materie disciplinate
dalla presente Convenzione, al fine di integrarne e rafforzarne le disposizioni, nonché di agevolare l’applicazione dei
principi che sancisce.
3 Le Parti che sono membri dell’Unione europea applicano, nelle loro reciproche relazioni, le norme comunitarie e
dell’Unione europea nella misura in cui esistano norme comunitarie o dell’Unione europea che disciplinano lo specifico
tema e che sono applicabili al caso di specie, senza pregiudizio per l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione e
senza pregiudizio per la sua piena applicazione nei confronti delle altre Parti.
Capitolo XII – Emendamenti alla Convenzione
Articolo 44 – Emendamenti
1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, è comunicato al Segretario generale del
Consiglio d’Europa e trasmesso da quest’ultimo agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati firmatari, agli Stati
parte, alla Comunità europea, agli Stati invitati a sottoscrivere la presente Convenzione conformemente alle
disposizioni dell’articolo 45, paragrafo 1, e agli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle
disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 1.
2 Ogni emendamento proposto da una Parte è comunicato al Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), che
trasmette al Comitato dei Ministri il suo parere a riguardo.
3 Il Comitato dei Ministri esamina l’emendamento proposto e il parere formulato dal CDPC e, dopo aver consultato gli
Stati che non sono parte alla presente Convenzione, può adottare l’emendamento.
4 Il testo di qualsiasi emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 3 del presente
articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
5 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere del periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario
generale di averlo accettato.
Capitolo XIII – Clausole finali
Articolo 45 – Firma ed entrata in vigore
1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non membri che
hanno preso parte alla sua elaborazione, nonché della Comunità europea.
2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o
approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
3 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi
dalla data in cui 5 firmatari, tra cui almeno 3 Stati membri del Consiglio d’Europa, abbiano acconsentito ad essere
vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo che precede.
4 Quando uno Stato di cui al paragrafo 1 o la Comunità europea esprime successivamente il suo consenso ad essere
vincolato dalla Convenzione, quest’ultima entra in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Articolo 46 - Adesione alla Convenzione
1 In seguito all’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, dopo aver
consultato le Parti alla Convenzione e aver ottenuto il loro unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro
che non ha preso parte all’elaborazione della Convenzione ad aderirvi mediante decisione presa alla maggioranza
prevista dall’articolo 20, lettera d) dello Statuto del Consiglio d’Europa, e all’unanimità di voti dei rappresentanti degli
Stati contraenti con diritto di seggio in seno al Comitato dei Ministri.
2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio
d’Europa.
Articolo 47 – Applicazione territoriale
1 Ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o a quello del deposito del proprio strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applica la presente Convenzione.
2 Ciascuna delle Parti, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del
Consiglio d’Europa, può estendere l’applicazione della presente Convenzione agli altri territori indicati in tale
dichiarazione, di cui garantisce le relazioni internazionali o a nome dei quali è autorizzata alla stipula. Nei confronti di
tali territori, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi
dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due precedenti paragrafi può essere ritirata, nei confronti dei territori indicati in
tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro diviene effettivo
il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da
parte del Segretario generale.
Articolo 48 – Riserve
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle espressamente previste. Ogni
riserva può essere ritirata in qualsiasi momento.
Articolo 49 – Denuncia
1 Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante notifica indirizzata al
Segretario generale del Consiglio d’Europa.
2 Tale denuncia diviene effettiva il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di
ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 50 – Notifica
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa procede alla notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati
firmatari, agli Stati parte, alla Comunità europea, agli Stati invitati a sottoscrivere la presente Convenzione
conformemente alle disposizioni dell’articolo 45, nonché agli Stati invitati ad aderire alla Convenzione conformemente
alle disposizioni dell’articolo 46, di:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 45 e 46;
d. ogni emendamento adottato conformemente all’articolo 44, nonché la data di entrata in vigore del suddetto
emendamento;
e. ogni riserva di cui all’articolo 48;
f. ogni denuncia effettuata ai sensi dell’articolo 49;
g. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Lanzarote, il 25 ottobre 2007, in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico
esemplare depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne
trasmette una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri
che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e agli altri Stati invitati ad
aderire alla presente Convenzione.