LINEE GUIDA
PER LA TRASMISSIONE DI RICHIESTE ALL’AUTORITÀ CENTRALE
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 25, 27, 29, 80 e 82 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1111
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (“Bruxelles II ter”)
Il presente documento ha l’obiettivo di agevolare gli organi giudiziari italiani nell’applicazione di alcune disposizioni dell’Unione europea concernenti la cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere, che prevedono la possibilità di ricorrere all’assistenza dell’Autorità centrale italiana, incardinata presso l’Ufficio IV del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia.
In particolare, le linee guida riguardano l’art. 25 (mediazione familiare transfrontaliera), gli articoli 27, par. 4 e 29, par. 3 (procedura di ritorno di un minore nel quadro di una sottrazione internazionale di minori), l’art. 80 (raccolta e scambio di informazioni nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale – Allegato I) e l’art. 82 (collocamento di un minore in uno Stato membro dell’Unione europea – Allegato II) del Regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (“Bruxelles II ter”).
Le linee guida e i moduli allegati sono elaborati nella cornice del progetto europeo EJN - Italian
Network 2.0: Building Bridges and New Roadmaps “(EJNita 2.0)”, coordinato dal Ministero della Giustizia e volto a rafforzare la dimensione italiana della Rete giudiziaria europea. Alcune indicazioni sono tratte dalla Guida pratica per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1111, elaborata dalla Commissione europea (2022), scaricabile anche da Aldricus, il Portale del progetto EJNita 2.0: https://aldricus.giustizia.it/.
Articolo 25 – Risoluzione alternativa delle controversie
Quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l’autorità giurisdizionale provvede, direttamente o, se del caso, con l’assistenza delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l’interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento.
La disposizione è applicabile in qualsiasi fase – introduttiva, di trattazione, istruzione, predecisoria, esecutiva – dei giudizi di rientro di minori promossi dinanzi ai tribunali per i minorenni – in casi di sottrazioni internazionali intra-europee – e, più generalmente, nel corso di qualsiasi altro procedimento relativo a questioni in materia di responsabilità genitoriale caratterizzate da uno o più elementi di internazionalità.
L’art. 25 impone al giudice di informare le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare transfrontaliera, strumento che si distingue per specialità dalla mediazione familiare “puramente interna”. La figura peculiare del mediatore familiare transfrontaliero, portatore di una professionalità specifica, non è ancora contemplata dal nostro ordinamento né è richiamata dal D.M.
n. 151/2023, recante regolamento sulla disciplina professionale di mediatore familiare. Per consentire un’efficace attuazione dell’art. 25 del Regolamento Bruxelles II ter, nel 2024 si è tenuto il primo corso di alta formazione in mediazione familiare transfrontaliera, patrocinato dalla stessa Autorità centrale Italiana, all’esito del quale sono state formate dieci mediatrici familiari transfrontaliere.
I giudici che ravvisino i presupposti della mediazione possono rivolgersi all’Autorità centrale per ricevere informazioni da trasmettere alle parti e per richiedere la disponibilità di un mediatore familiare transfrontaliero che possa facilitare il raggiungimento di un accordo, anche parziale, sulle questioni controverse. A tal fine, possono inviare una richiesta agli indirizzi a u toritacentrali.dgmc@giustizia.it o prot.dgmc@giustiziacert.it, indicando nell’oggetto “Mediazione familiare transfrontaliera (art. 25 del Regolamento 2019/1111)” e delineando brevemente, nel testo dell’istanza, i fatti oggetto del procedimento, integrati da ogni elemento utile a individuare il mediatore familiare transfrontaliero più adatto a trattare il caso.
Articolo 27 – Procedura di ritorno del minore
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L’autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona chelo richiede non ha avuto la possibilità di essere sentita.
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L’autorità giurisdizionale può esaminare, in qualsiasi fase del procedimento, conformemente all’articolo 15, la necessità di assicurare contatti tra il minore e la persona che richiede il ritorno del minore, tenuto conto dell’interesse superiore del minore.
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Un’autorità giurisdizionale che consideri l’eventualità di rifiutare di disporre il ritorno di unminore unicamente in base all’articolo 13, primo comma, della convenzione dell’Aia del 1980 non può rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che ne richiede il ritorno la convince fornendo prove sufficienti o se l’autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta che sono state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.
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Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità giurisdizionale può comunicare con le autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, direttamente a norma dell’articolo 86 o con l’assistenza delle autorità centrali.
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Nel disporre il ritorno del minore, l’autorità giurisdizionale può, se del caso, adottare provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, ai sensi dell’articolo 15 del presente regolamento al fine di proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980, purché l’esame e l’adozione di tali provvedimenti non ritardino indebitamente il procedimento di ritorno.
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La decisione che dispone il ritorno del minore può essere dichiarata provvisoriamenteesecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, qualora il ritorno del minore prima della decisione sull’impugnazione sia richiesto dall’interesse superiore del minore.
Per “misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno” ai sensi dell’art. 27, par. 3, si intendono i provvedimenti, anche cautelari o provvisori, assunti da Organi giurisdizionali o dalle Autorità competenti (anche amministrative) dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, volti a garantire la protezione del minore in tale Stato membro dopo il suo ritorno.
Tali misure possono essere costituite, per esempio, da un divieto imposto alla parte che richiede il ritorno di avvicinarsi al minore, da una decisione di collocamento del minore presso il genitore sottrattore fino all’emissione di una pronuncia di merito relativa al diritto di affidamento in quello Stato membro dopo il ritorno, oppure dalla dimostrazione della disponibilità di strutture mediche per un minore bisognoso di cure (v. considerando 45). Altre simili ipotesi potrebbero essere rappresentate dalla messa a disposizione di un alloggio sicuro per il genitore e il minore, dalla chiusura del procedimento penale promosso nei confronti del genitore sottrattore o dalla copertura delle spese di sostentamento del genitore sottrattore, con la partecipazione al controllo da parte dell’autorità competente per i minori.
Non è in ogni caso sufficiente che nello Stato membro di origine esistano procedure in grado di garantire adeguata protezione al minore. Le misure devono essere state effettivamente disposte con provvedimenti validi, efficaci ed esecutivi non necessariamente definitivi.
Il tipo di misura considerato adeguato in ogni caso specifico dovrebbe essere adattato al grave rischio concreto cui il minore sarebbe verosimilmente esposto in caso di suo ritorno in assenza di tali misure (v. ancora considerando 45).
Le misure provvisorie di tutela disposte ai sensi del par. 5 nell’ordine di ritorno pronunciato dall’Autorità giudiziaria dello Stato membro di rifugio sono efficaci fino a quando l’Autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine non abbia adottato i provvedimenti o le decisioni che ritiene adeguati dopo il ritorno.
Le Autorità giurisdizionali che vogliano ricevere informazioni riguardo alle “misure adeguate”, possono scrivere all’Autorità centrale, agli indirizzi autoritacentrali.dgmc@giustizia.it o prot.dgmc@giustiziacert.it, indicando nell’oggetto “Misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno (art. 27 par. 3 del Regolamento 2019/1111)”. A tal fine, occorre fornire una ricostruzione della vicenda il più possibile dettagliata, descrivere i fattori di rischio e individuare gli elementi che potrebbero neutralizzarlo. È inoltre essenziale che siano indicate le Autorità estere intervenute.
Articolo 29 – Procedura successiva al diniego del ritorno del minore ai sensi dell’articolo 13, primo comma, lettera b), e dell’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980
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Il presente articolo si applica qualora una decisione che nega il ritorno del minore in un altroStato membro si basi unicamente sull’articolo 13, primo comma, lettera b), o sull’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980.
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L’autorità giurisdizionale che rende una decisione ai sensi del paragrafo 1 rilascia d’ufficio uncertificato utilizzando il modello di cui all’allegato I. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
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Se, nel momento in cui l’autorità giurisdizionale rende una decisione ai sensi del paragrafo 1,un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno è già stata investita di un procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, l’autorità giurisdizionale, se è al corrente di tale procedimento, provvede, entro un mese dalla data della decisione di cui al paragrafo 1, a trasmettere all’autorità giurisdizionale di quello Stato membro, direttamente o tramite le autorità centrali, i documenti seguenti: a) una copia della sua decisione di cui al paragrafo 1; b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all’autorità giurisdizionale e qualsiasi altro documento reputi pertinente.
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L’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abitualeimmediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno può, se necessario, chiedere a una parte di fornire la traduzione o la traslitterazione, a norma dell’articolo 91, della decisione di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi altro documento allegato al certificato in conformità del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.
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Se, al di fuori dei casi di cui al paragrafo 3, una delle parti adisce, entro tre mesi dallanotificazione della decisione di cui al paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno affinché accerti nel merito il diritto di affidamento, la parte in questione presenta all’autorità giurisdizionale i documenti seguenti: a) una copia della decisione di cui al paragrafo 1; b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all’autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore.
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Nonostante la decisione contro il ritorno di cui al paragrafo 1, le decisioni di merito relative aldiritto di affidamento risultanti dai procedimenti di cui ai paragrafi 3 e 5 che comportano il ritorno del minore sono esecutive in un altro Stato membro a norma del capo IV.
La decisione di diniego del ritorno del minore emessa ai sensi dell’art. 13 (1-b) o (2) della Convenzione dell’Aja del 1980 (anche se non irrevocabile o sottoposta a impugnazione) deve pervenire, unitamente ai documenti rilevanti e al certificato rilasciato in ogni caso, di ufficio, mediante l’Allegato I al Regolamento, all’Autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine (ossia di residenza abituale immediatamente precedente alla sottrazione, dinanzi alla quale pende il giudizio di merito sull’affidamento).
Le informazioni sulla causa pendente nello Stato membro di origine possono essere fornite dalle parti o essere acquisite d’ufficio con gli strumenti di cooperazione tra Organi giudiziari o Autorità centrali, in applicazione del Regolamento 2019/1111 e della Convenzione dell’Aja del 1980. In ogni caso, l’Autorità giurisdizionale dello Stato di rifugio non è tenuta ad attivarsi per verificare, di propria iniziativa, la pendenza all’estero di una causa pendente di merito relativa al diritto di affidamento nello Stato membro di origine.
La trasmissione della decisione di rigetto della domanda di ritorno ex art. 13 (1-b) o (2) della Convenzione dell’Aja del 1980 e dei documenti può essere effettuata direttamente tra le Autorità giurisdizionali o tramite le Autorità centrali (v. art. 29, par. 3, e art. 86).
In particolare, insieme al certificato di cui all’Allegato I al Regolamento, va inviata “se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all’autorità giurisdizionale e qualsiasi altro documento reputi pertinente”. Il modulo di cui all’Allegato I, destinato a rappresentare gli aspetti essenziali del provvedimento, è pubblicato nell’Atlante giudiziario europeo, nel Portale europeo della giustizia elettronica, accessibile al seguente collegamento: https://online-forms.ejustice.europa.eu/online-forms/matrimonial-matters-forms_it.
In sostanza il giudice deve segnalare, in maniera corretta ed esaustiva, gli aspetti che ne hanno determinato la decisione (per esempio, relazioni dei servizi sociali, verbale di audizione del minore). I documenti devono essere trasmessi entro un mese dalla data della decisione dell’Autorità giurisdizionale dello Stato membro di rifugio.
L’Autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione contro il ritorno non è tenuta a tradurre i documenti soggetti a trasmissione. L’art. 29, par. 2 del Regolamento stabilisce espressamente che il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione, ma può anche essere emesso in un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea richiesta da una parte. L’Autorità giurisdizionale può tradurre automaticamente il certificato una volta compilato nella lingua delle decisioni utilizzando i moduli online presenti sul Portale europeo della giustizia elettronica. Ciò non implica l’obbligo per l’Autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la translitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero, che non sono tradotti automaticamente. Spetta dunque alla parte interessata garantire la traduzione/translitterazione del certificato. Tuttavia l’Autorità giurisdizionale di origine può, se necessario, chiedere a una parte di fornire la traduzione o la translitterazione della decisione e di qualsiasi altro documento allegato al certificato (v. art. 29, par. 4). La traduzione può non essere necessaria se l’Autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine ritiene sufficienti le informazioni contenute nel certificato o comprende la lingua della decisione e di altri documenti.
Le Autorità giurisdizionali che vogliano trasmettere i documenti di cui all’art. 29, par. 3, tramite l’Autorità centrale, possono inviarle agli indirizzi autoritacentrali.dgmc@giustizia.it o prot.dgmc@giustizacert.it, indicando nell’oggetto “Procedura successiva al diniego del ritorno del minore (art. 29, par. 3 del regolamento 2019/1111)”.
Se invece non risulta instaurato, nello Stato membro di origine, un procedimento di merito di affidamento, la transizione – in questo caso non necessaria – della domanda di ritorno dinanzi al giudice naturale dell’affidamento è rimessa all’impulso della parte, tenuta ad adirlo dopo avere acquisito e depositato la decisione, il certificato e i documenti pertinenti.
Articolo 80 – Cooperazione nella raccolta e nello scambio di informazioni pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale
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Su richiesta motivata, agendo direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autoritàcompetenti o altri enti, l’autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha o aveva la residenza abituale o in cui si trova o trovava: a) trasmette, se disponibile, o elabora e trasmette una relazione: i) sulla situazione del minore; ii) sugli eventuali procedimenti in corso in materia di responsabilità genitoriale sul minore; o iii) sulle decisioni adottate in materia di responsabilità genitoriale sul minore; b) fornisce qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro richiedente, in particolare riguardo alla situazione di un genitore, di un parente o di un altro soggetto che potrebbe essere idoneo a prendersi cura del minore, se la situazione del minore lo richiede; o c) può chiedere all’autorità giurisdizionale o all’autorità competente del suo Stato membro di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.
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Nella misura in cui il minore sia esposto a un grave pericolo, l’autorità giurisdizionale ol’autorità competente che intenda adottare o abbia adottato misure di protezione del minore, se è a conoscenza che la residenza del minore sia stata trasferita in un altro Stato membro o che il minore si trovi in un altro Stato membro, informa le autorità giurisdizionali o le autorità competenti dell’altro Stato membro quanto al pericolo conseguente e alle misure adottate o in esame. Tali informazioni possono essere trasmesse direttamente o tramite le autorità centrali.
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Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 e gli eventuali documenti supplementari sono corredati diuna traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un’altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all’articolo 103.
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Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, le informazioni di cui al paragrafo 1 sonotrasmesse all’autorità centrale richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
Ai sensi dell’art. 80, paragrafi 1 e 2, alle Autorità centrali sono affidati quattro compiti diversi, da assolvere direttamente o tramite le Autorità giurisdizionali, le Autorità competenti o altri enti.
In particolare, l’art. 80, par. 1, lett. c) consente all’Autorità giurisdizionale o all’Autorità competente straniera, ad esempio dello Stato membro di residenza abituale del minore, di avvalersi della cooperazione per valutare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della sua persona o dei suoi beni. Ciò riveste particolare importanza quando l’Autorità giurisdizionale straniera è chiamata a decidere in merito al diritto di affidamento o di visita in rapporti costituiti con parti residenti in altri Stati membri (in Italia, ad esempio). In tali casi, l’Autorità estera può quindi chiedere di assumere informazioni al riguardo all’Autorità centrale Italiana.
Esempio tratto dalla Guida pratica del regolamento Bruxelles II ter (art. 80, par. 1 lett. c ):
Un minore con residenza abituale in Portogallo si reca con un genitore in Italia, dove quest’ultimo ha un episodio di malattia (mentale). Il genitore viene ricoverato in ospedale per un breve periodo e il minore è preso in carico d’urgenza sulla base di una decisione che impone provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari. Il genitore viene dimesso, prende il minore e ritorna a casa. L’autorità giurisdizionale italiana può informare la propria autorità centrale della decisione adottata e tale autorità centrale può presentare la richiesta all’autorità centrale del Portogallo affinché le autorità giurisdizionali portoghesi adottino tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per monitorare il benessere del genitore e valutare l’interesse superiore del minore.
L’art. 80, par. 2 devolve un ulteriore ruolo all’Autorità centrale: garantire la comunicazione tra le Autorità giurisdizionali e le Autorità competenti nella misura in cui il minore sia esposto a un grave pericolo. In simili ipotesi, l’Autorità giurisdizionale o l’Autorità competente che intenda adottare o abbia adottato misure di protezione del minore, se è al corrente che la residenza del minore è stata trasferita in un altro Stato membro o che il minore si trova in un altro Stato membro, informa le Autorità giurisdizionali o le Autorità competenti dell’altro Stato membro del pericolo ravvisato e delle misure adottate o in esame. L’Autorità centrale può facilitare tale comunicazione trasmettendo la segnalazione all’Autorità centrale dell’altro Stato membro.
Esempio tratto dalla Guida pratica del regolamento Bruxelles II ter (art. 80, par. 2)
In Italia è stato avviato un procedimento relativo alla protezione di minori. Mentre tale procedimento è pendente, i genitori si trasferiscono con il minore in Ungheria. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente italiana informa le autorità giurisdizionali o le autorità competenti ungheresi quanto al pericolo e alle misure in esame. Tali informazioni possono essere trasmesse direttamente tra le autorità giurisdizionali o le autorità competenti, oppure le autorità centrali italiana e ungherese possono mediare e facilitare tale comunicazione.
Il modulo di richiesta di informazioni e di segnalazione all’Autorità centrale italiana – elaborato in attuazione dell’art. 80, par. 1, lett. c), e par. 2, del Regolamento, anche in funzione dell’art. 79 che ne dettaglia compiti specifici – è contenuto nell’Allegato I al presente documento.
Articolo 82 – Collocamento del minore in un altro Stato membro
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Qualora un’autorità giurisdizionale o un’autorità competente intenda collocare il minore in unaltro Stato membro, ottiene preventivamente il consenso dell’autorità competente di quest’altro Stato membro. A tal fine, l’autorità centrale dello Stato membro richiedente trasmette all’autorità centrale dello Stato membro richiesto in cui il minore deve essere collocato una richiesta di consenso che comprende una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza, informazioni sull’eventuale finanziamento previsto e qualsiasi altra informazione che ritiene pertinente, come ad esempio la durata prevista del collocamento.
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Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il minore debba essere collocato presso ungenitore. Gli Stati membri possono decidere che il loro consenso ai sensi del paragrafo 1 non è necessaria per collocamenti all’interno del proprio territorio presso determinate categorie di prossimi congiunti, oltre ai genitori. Tali categorie sono comunicate alla Commissione in conformità dell’articolo 103.
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Le autorità centrali di un altro Stato membro possono informare un’autorità giurisdizionale oun’autorità competente che intende collocare il minore dell’esistenza di uno stretto legame di quest’ultimo con tale Stato membro. Ciò non pregiudica il diritto e le procedure nazionali dello Stato membro che intende procedere al collocamento.
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La richiesta e gli eventuali documenti supplementari di cui al paragrafo 1 sono corredati di unatraduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un’altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all’articolo 103.
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Il collocamento di cui al paragrafo 1 è disposto o organizzato dallo Stato membro richiedentesoltanto dopo che l’autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato membro richiesto ha prestato il consenso a tale collocamento.
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Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, la decisione che concede o nega ilconsenso è trasmessa all’autorità centrale richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
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Le modalità per ottenere il consenso sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membrorichiesto.
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Il presente articolo non preclude alle autorità centrali o alle autorità competenti la possibilitàdi concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che semplifichino la procedura di consultazione per ottenere il consenso nelle loro relazioni reciproche.
Il collocamento di un minore dall’Italia in uno Stato membro dell’UE – e viceversa – costituisce una misura di protezione di fondamentale importanza per garantirne il miglior interesse, i cui presupposti concreti vanno accertati caso per caso anche attraverso una valutazione comparativa degli strumenti e delle concrete possibilità di tutela disponibili negli Stati membri coinvolti nella vicenda.
Per questo l’art. 82 prevede una procedura obbligatoria di consultazione preventiva nell’ambito della quale le Autorità centrali rivestono un ruolo essenziale.
L’Autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito in materia di responsabilità genitoriale, coincidente con quella di residenza abituale del minore, è tenuta a richiedere, per il tramite delle Autorità centrali, il rilascio di un’autorizzazione al collocamento transfrontaliero da parte dell’Organo competente dello Stato membro di destinazione.
Le traduzioni richiamate dal paragrafo 4 sono a carico delle parti. Non è necessaria alcuna asseverazione o legalizzazione.
Le Autorità giurisdizionali italiane che intendano richiedere all’Autorità centrale di avviare la procedura di collocamento di un minore in un altro Stato membro sono pregate di compilare e trasmettere il modulo di cui all’Allegato II al presente documento alle caselle autoritacentrali.dgmc@giustizia.it o prot.dgmc@giustiziacert.it, indicando nell’oggetto della richiesta “Collocamento di minore all’estero (art. 82 del Regolamento 2019/1111)”.