RIFORMA CARTABIA
Decreto Legislativo 10 ottobre 2022,
N. 149 - Art. 3, Comma 33
Estratto della relazione illustrativa pubblicata
sul supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale
19-10-2022 serie generale - n. 245
sul supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale
19-10-2022 serie generale - n. 245
Il comma 33 dà attuazione all’art. 1, comma 23, lett. a) della l. n. 206/2021, che ha previsto che il legislatore delegato introduca, attraverso il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, “modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato”, denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, introducendo nel libro II del codice di procedura civile un apposito titolo (il titolo IV-bis), rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”. Ha aggiunto il legislatore delegante nella medesima lett. a) che in tale nuovo titolo del libro II del codice sia contenuta “la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare”, ad esclusione, tuttavia, di alcuni specifici procedimenti, quali quelli volti alla dichiarazione di adottabilità e di adozione dei minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
In attuazione di questi principi e criteri direttivi il Governo ha proceduto, insieme all’introduzione del nuovo titolo IV-bis nel libro II del codice di procedura civile, a cui è stata attribuita la rubrica “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, alla suddivisione di tale titolo in due distinti capi, l’uno intitolato “Disposizioni generali”, e l’altro “Del procedimento” (quest’ultimo, a sua volta, suddiviso in sette sezioni).
Il primo articolo del capo I dedicato alle “Disposizioni generali” introduce l’articolo 473-bis c.p.c. e ha ad oggetto la determinazione dell’ambito di applicazione del nuovo rito unificato.
Esso, perciò, si limita a prevedere che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IVbis si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo.
Queste riguardano, in particolare, sia i procedimenti che in questa materia siano espressamente sottoposti dal legislatore ad altra disciplina processuale, sia i procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dei procedimenti di adozione dei minori, sia, infine, i procedimenti (di diversa natura e oggetto) attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.
Ovviamente restano fuori dall’ambito applicativo del nuovo rito unificato a cognizione piena tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria, che continuano ad essere retti dalle forme processuali camerali.
L’ampia previsione normativa circa l’ambito applicativo del nuovo rito unificato ha l’obiettivo non soltanto di individuare tutti i procedimenti ai quali, dal momento della sua entrata in vigore, si applicherà la nuova disciplina processuale, ma anche di determinare il perimetro nel quale questo nuovo rito troverà applicazione quando, nel prossimo futuro, sarà istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
L’articolo 473-bis.1 c.p.c. dà attuazione al principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 23, lett. c), prima parte, che invita a “prevedere la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione l’istruzione al giudice relatore...”.
Nel vigente quadro normativo si registrano differenze nelle disposizioni quanto alla trattazione dei procedimenti di competenza collegiale. Nei procedimenti di separazione e divorzio, per esempio, è normativamente attribuita al giudice istruttore la possibilità di emettere in corso di causa provvedimenti provvisori, con ampia delega per la trattazione e l’istruzione; al contrario nei procedimenti per i quali è prevista l’applicazione del rito camerale (per esempio procedimenti de responsabilitate di cui agli art. 330 ss. del codice civile, ovvero per la disciplina dell’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, ovvero per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio), l’art. 738 del codice di procedura civile prevede la possibilità che il presiedente possa designare un giudice relatore, al quale possono essere delegati solo specifici adempimenti, con esclusione della possibilità che il giudice relatore possa adottare provvedimenti decisori anche se provvisori, ovvero procedere all’ammissione di istanze istruttorie.
L’attuale quadro normativo, oltre a prevedere l’applicazione di riti diversificati per materie analoghe, con correlate possibili non solo disarmonie ma anche “discriminazioni processuali”, comporta inevitabili rallentamenti nell’istruttoria e nella trattazione in tutti i procedimenti per i quali è previsto che sia il collegio ad assumere decisioni anche soltanto temporanee e provvisorie, o addirittura di natura istruttoria.
Con il principio sopra richiamato la legge delega ha voluto superare tutte queste difficoltà.
La norma in esame, oltre ad essere il precipitato dell’unificazione dei riti di cui all’art. 473-bis c.p.c., con superamento delle differenze processuali oggi esistenti, ha finalità acceleratorie perché conferisce al giudice, che verrà individuato dal collegio, il potere di condurre l’istruzione e la trattazione del procedimento, con intuibile maggiore velocità e agilità per le decisioni. Essendo stata prevista la delega al singolo componente del collegio per l’istruzione e per la trattazione, nei diversi articoli che regoleranno il futuro procedimento uniforme, in materia di persone, minorenni e famiglie, occorre fare riferimento anche al singolo giudice delegato dal collegio, ovvero secondo il riferimento contenuto nella legge delega il giudice relatore, il quale dunque potrà anche adottare autonomamente atti di istruzione o decisioni provvisorie, con individuazione in modo puntuale dei poteri allo stesso attribuiti. Solo a titolo esemplificativo, e rinviando all’intero capo I in esame per la disciplina di dettaglio, il giudice relatore potrà: nominare il curatore speciale del minore, ovvero il tutore provvisorio nei casi previsti; esercitare gli ampi poteri d’ufficio riconosciuti nel caso in cui debbano essere adottati provvedimenti in materia di minori (sia quanto alla possibilità di adottare provvedimenti a tutela dei minori al di fuori dei limiti della domanda sia per l’ammissione d’ufficio di mezzi di prova, nei casi normativamente previsti); condurre l’ascolto del minore; adottare i provvedimenti indifferibili; tenere l’udienza di comparizione personale delle parti, all’esito della quale adottare i provvedimenti provvisori; ammettere istanze istruttorie, CTU, delegare indagini ai Servizi socio assistenziali; tenere le ulteriori udienze istruttorie necessarie per giungere alla decisione; modificare i provvedimenti provvisori ricorrendone i presupposti.
Il giudice relatore condurrà, quindi, l’intera trattazione e istruzione del procedimento essendo la sola decisione rimessa al collegio, al quale egli dovrà riferire gli esiti del procedimento nella camera di consiglio che precede l’adozione della decisione finale.
Questa scelta, dettata dalla necessità di assicurare maggiore celerità e speditezza nella trattazione dei procedimenti in esame, comunque non comporterà una riduzione delle tutele delle parti, in quanto a differenza di quanto previsto nella normativa vigente, ai sensi della quale né i provvedimenti provvisori emessi dal giudice istruttore nei procedimenti di separazione e divorzio, né i provvedimenti provvisori emessi nell’ambito dei procedimenti camerali (tranne limitate eccezioni) sono reclamabili, sarà prevista la possibilità di proporre reclamo avverso tutti i provvedimenti provvisori adottati dal giudice all’esito della prima udienza di comparizione delle parti, nonché avverso tutti quelli emessi in corso di causa, in forza del potere di modificare e revocare i provvedimenti provvisori già emessi, qualora abbiano contenuti decisori particolarmente incidenti sui diritti dei minori; per esempio, in caso di sospensione o di sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, ovvero di sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione del minore (si pensi al mutamento di collocamento prevalente per il minore dall’abitazione di un genitore a quella dell’altro, ovvero all’autorizzazione alla modifica della residenza abituale da un comune all’altro) o ancora nel caso di affidamento a terzi del minore.
Al beneficio della maggiore celerità nella trattazione del procedimento, con superamento della collegialità per l’adozione dei provvedimenti istruttori o provvisori, si accompagna pertanto anche un ampliamento delle tutele derivante dal riconoscimento della possibilità di proporre reclamo anche avverso determinati provvedimenti provvisori sino a oggi non suscettibili di alcuna forma di controllo immediato da parte di altro giudice.
L’art. 473-bis.2 c.p.c. dà attuazione all’art. 1 comma 23, lett. t) della legge delega, che disciplina nel dettaglio i poteri ufficiosi del giudice, anche nella veste di giudice monocratico nominato fin dal deposito del ricorso, che gestisce tutta la fase di trattazione e di istruzione, a tutela degli interessi del minore, attribuendogli, oltre al potere di “nominare il curatore speciale” (in tutti i casi previsti dalla legge ma anche ogni qualvolta emergano i presupposti previsti dall’articolo 78 del codice di procedura civile e, più nello specifico, dalla nuova norma di cui all’art. 473 bis.8 c.p.c.) il potere decisorio di “adottare i provvedimenti opportuni in deroga all’articolo 112”, nonché poteri di natura squisitamente istruttoria, consistenti nel “disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile”, purché venga rispettata la generale clausola di salvaguardia costituita da quella particolare applicazione del principio del contraddittorio (che deve potersi pienamente esplicare anche in materia istruttoria) rappresentata dal diritto alla prova contraria.
In particolare, infatti, sebbene anche nel sistema previgente (come la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo in molteplici occasioni di sottolineare) già si potesse ricavare da tutto l’impianto codicistico costruito dalla legge di riforma del diritto di famiglia, l’attribuzione di poteri officiosi all’organo giudicante per la tutela della prole, tuttavia la norma concepita dal legislatore delegato non solo ne esplicita l’attribuzione, ma intende altresì delinearne i contorni, superando le incertezze e le disarmonie talvolta emerse nella prassi applicativa della giurisprudenza di merito sulla competenza ad adottare provvedimenti ad opera del giudice monocratico, quali, appunto la nomina del curatore, spesso demandata al collegio.
La norma non individua poi quali tipi di provvedimenti il giudice possa adottare, utilizzando un’espressione ampia e volutamente “elastica”, che consente esclusivamente di enuclearne la finalità che è quella, appunto, di apprestare massima tutela al minore.
Significativi sono inoltre i poteri istruttori che, sempre nell’ottica della tutela, consentono al giudice di individuare i mezzi di prova che possono essere assunti ai predetti fini e ciò, sia a prescindere dalle deduzioni delle parti, sia anche “al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile”, con riferimento pertanto alle limitazioni di cui agli articoli 2721 e seguenti del predetto codice.
Resta naturalmente inteso (e a tal fine è deputata la clausola di salvaguardia inserita nella norma) che qualora il giudice eserciti poteri istruttori d’ufficio egli è in ogni caso tenuto a garantire il contraddittorio con le parti ed attribuire loro la facoltà di dedurre mezzi di prova contraria.
Il secondo comma della norma specificamente prevede poi che con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.
le novità legislative La norma deve ritenersi applicabile a tutti i provvedimenti che dispongono contributi periodici di somme di denaro, e in particolare tutte le diverse forme di assegno previste nell’ordinamento.
In tale ambito, i poteri istruttori officiosi del giudice si declinano consentendogli di acquisire, dalle parti stesse ovvero anche da terzi, tutte le informazioni e la documentazione patrimoniale e reddituale necessaria, in ossequio a quanto indicato nel comma 23, lett. t) della legge delega, che riconosce all’organo giudicante “poteri officiosi di indagine patrimoniale”. A tal fine, in particolare, “il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria”.
Il legislatore delegato ha così inteso generalizzare un potere già riconosciuto nella materia della separazione, del divorzio e nell’articolo 337 ter del codice civile, attribuendo al giudice istruttore, in tutti i procedimenti ai quali si applica il nuovo rito, di ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti, disporre ordini di esibizione, si badi bene, anche d’ufficio, e ciò in deroga all’articolo 210 del codice di procedura civile, che ne subordina l’emissione alla richiesta delle parti, indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi valendosi, se del caso, della polizia tributaria.
L’articolo 473-bis.3 c.p.c. disciplina i poteri del pubblico ministero. A seguito dell’unificazione dei riti e in un prossimo futuro - con l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie - anche degli uffici giudiziari, la figura del pubblico ministero appare centrale, non soltanto come soggetto che interviene nei procedimenti riguardanti i minori, ma soprattutto come parte processuale autonoma.
La legge delega ha preso in considerazione la figura del pubblico ministero nell’art.
1, comma 23, lett. e), invitando il legislatore delegato a introdurre le necessarie previsioni volte a “disporre l’intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione”.
La rilevanza del ruolo del pubblico ministero ha quindi reso sistematicamente necessaria la previsione di una norma autonoma all’interno del nuovo titolo IV bis.
In tal senso, ferme restando le norme generali (articoli 69 ss. del codice di procedura civile) che danno conto della possibilità per il pubblico ministero di esercitare l’azione civile nei casi previsti dalla legge, e delle ipotesi in cui lo stesso è interventore necessario nel processo, si recepiscono e si introducono nel codice di procedura civile, nei principi generali del titolo IV bis, dettati normativi dapprima presenti in altre disposizioni di legge (in particolare nell’art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sull’adozione, che prevede che il ricorso sia inoltrato dal pubblico ministero “assunte le necessarie informazioni”) e di recente nel codice civile con la riformulazione dell’art 403, laddove si prevede che il pubblico ministero, prima di inoltrare il ricorso, “può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti”.
le novità legislative Con la disposizione in esame si puntualizzano inoltre i soggetti istituzionali, la polizia giudiziaria e i servizi sociali, deputati a fornire le informazioni necessarie per verificare la necessità del ricorso. Tali organi e tali indagini preliminari hanno infatti consentito alle Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni di limitare l’intervento giudiziario, in ossequio al principio di necessità, non tanto in un’ottica deflattiva di riduzione della domanda, quanto al fine di limitare un intervento dell’autorità giudiziaria spesso vissuto dai soggetti coinvolti come ingiustificatamente o eccessivamente invasivo.
Le statistiche degli uffici dei Pubblici Ministeri minorili dimostrano che lo svolgimento di tali accertamenti preliminari ha spesso consentito ai Pubblici Ministeri di non inoltrare ricorsi ex artt. 330 e 333 c.c., prendendo atto dell’avvio di una positiva collaborazione da parte dei genitori una volta venuti a conoscenza dell’interessamento della procura minorile.
Gli articoli 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 c.p.c. disciplinano l’istituto dell’ascolto del minore, al quale nell’ordinamento viene attribuita una rilevanza sempre crescente, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento, e per il quale l’art. 23, lett. dd) prevede il riordino delle relative disposizioni.
In attuazione di tale disposizione programmatica l’art. 473-bis.4 c.p.c., al primo comma, prevede che il minore che ha compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, se necessario con l’assistenza di un esperto o altro ausiliario. In tal caso è il magistrato a condurre l’ascolto (c.d.
ascolto diretto) o ad ascoltare il minore con l’assistenza di un ausiliario o esperto in psicologia o psichiatria infantile (c.d. ascolto assistito). Il legislatore ha qui escluso espressamente la delega, da parte del giudice, dell’ascolto del minore, stante la delicatezza dei temi sui quali il minore è chiamato ad esprimersi.
La norma dispone che le opinioni del minore debbano essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.
È attribuita una generale portata all’ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate a incidere nella propria sfera individuale.
Un’importante innovazione riguarda la previsione che stabilisce di tener conto di quanto espresso dal minore, avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità e ciò in attuazione di quanto sancito a livello sovranazionale. A questo proposito va ricordato che la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui Diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176, all’art. 12 impone agli Stati parti della Convenzione di garantire al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa. La norma in discorso attribuisce rilevanza alle opinioni espresse dal minore, dovendo essere le stesse debitamente prese in considerazione avuto riguardo alla sua età ed al suo grado di maturità.
le novità legislative Così anche la Convenzione sulla Protezione dei Minori e sulla Cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a all’Aja il 29 maggio 1993, all’art. 4 dispone che l’adozione possa aver luogo soltanto se i desideri e le opinioni del minore siano state prese in considerazione e se il consenso del minore all’adozione, quando richiesto, è stato prestato liberamente e spontaneamente.
Il dovere di tener conto di quanto espresso dal minore in sede di ascolto è poi contemplato dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea firmata il 18 dicembre del 2000 a Nizza, rubricato “Diritti del bambino”, che al primo comma riconosce al minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, dovendo poi questa essere presa in considerazione sulle questioni che lo riguardano in funzione dell’età e della maturità dello stesso.
Inoltre il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, all’art. 21, rubricato “Diritto del minore ad esprimere la propria opinione”, prevede che nell’esercitare la competenza in materia di responsabilità genitoriale, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato. Il secondo comma della citata disposizione prevede che qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l’autorità giurisdizionale tiene debito conto dell’opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
Il legislatore ha inteso qui tutelare l’autodeterminazione e la personalità del minore, che designa il patrimonio individuale del singolo da individuarsi non solo nelle capacità e inclinazioni naturali ma anche nelle aspettative del minore.
Quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dal minore capace di discernimento e quindi dotato di sufficiente maturità, si deve comunque riconoscere al giudice la possibilità di discostarsi dalle indicazioni dello stesso minore, nel suo superiore interesse: in questo caso è ineludibile una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore.
Il secondo comma dell’articolo 473 bis.4 c.p.c. dispone che il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.
Per tale ragione l’ascolto non può aver luogo, previa motivazione, in tutti i casi in cui risulti pregiudizievole per il minore, anche tenuto conto delle condizioni psichiche o fisiche dello stesso (così come previsto dall’art. 23, lett. s) della delega che fa salvi i casi di “impossibilità del minore”), o appaia del tutto privo di utilità. Il fondamento di siffatta esclusione è da ravvisare in ulteriori esigenze alle quali il legislatore attribuisce rilevanza: l’ascolto, seppur finalizzato alla ricerca dell’interesse di quest’ultimo e alla individuazione della soluzione migliore per lo stesso, non è tuttavia privo di conseguenze potendo talvolta essere dannoso per il minore.
In determinate ipotesi l’ascolto può difatti risultare contrario all’interesse del minore tenuto conto delle condizioni dello stesso e dei disagi che a quest’ultimo possano derivarne.
L’esclusione dell’ascolto può altresì aver luogo qualora sia il minore a non voler essere ascoltato, dovendo in questa ipotesi essere rispettata la scelta del minore a non essere coinvolto nella vicenda giudiziaria.
Il terzo comma dell’articolo 473-bis.4 c.p.c. prevede che nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario: siffatta norma mira a tutelare l’interesse del minore a non essere ulteriormente esposto a possibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nelle questioni relative alla rottura del nucleo familiare, qualora il giudice prenda atto dell’accordo tra i genitori e ritenga non indispensabile procedere all’ascolto. Tale disposizione abroga quanto previsto dall’articolo 337 octies del codice civile, secondo cui nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo all’affidamento dei figli, il giudice deve sempre procedere all’ascolto, salvo che ciò appaio in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.
L’articolo 473-bis.5 c.p.c. dà poi attuazione a quanto previsto a livello sovranazionale in ordine all’introduzione di una serie di garanzie e di accorgimenti che il giudice dovrà adottare ai fini dell’ascolto, durante il quale potrà farsi assistere da esperti e altri ausiliari: è difatti stabilito che il giudice debba fissare l’udienza tenuto conto degli impegni scolastici del minore, rendendolo edotto della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto tenuto conto della maturità e dell’età del minore e procedendo all’adempimento con modalità che garantiscano la serenità e la riservatezza del minore.
A questo proposito l’articolo 25 della “Convenzione di Lanzarote” del 25 ottobre 2007, adottata dal Consiglio d’Europa e ratificata dall’Italia il 10 ottobre 2012, rubricato “Audizione del minore”, prevede il dovere degli Stati parti di assicurare che le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali concepiti o adattati a tal fine e siano condotte da professionisti.
La chiusa del quarto comma dell’articolo 473-bis.5 c.p.c. attribuisce al giudice il dovere di informare il minore che abbia compiuto i quattordici anni, della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale. Tale disposizione mira a dare concreta attuazione a quanto previsto dall’articolo 473-bis.8 c.p.c. che prevede la nomina da parte del giudice del curatore speciale qualora sia il minore quattordicenne a richiederlo.
L’articolo 473-bis.5 c.p.c., al terzo comma, contempla il dovere del giudice, prima di procedere all’ascolto, di indicare i temi oggetto dell’adempimento alle parti e ai difensori. Ai genitori, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ai difensori delle parti, al curatore speciale del minore, se nominato, e al pubblico ministero è rile novità legislative conosciuta la facoltà di proporre argomenti e temi di approfondimento e, se autorizzati dal giudice, di partecipare all’ascolto.
Per assicurare il più corretto svolgimento dell’ascolto, e per evitare successivi possibili fraintendimenti o dubbi interpretativi circa quanto concretamente avvenuto in tale sede, l’articolo 23 lett. s) della delega ha previsto che il giudice debba procedere “in ogni caso” alla videoregistrazione dell’ascolto del minore.
A tal fine, dunque, l’ultimo comma dell’articolo 473-bis.5 c.p.c. prevede in ogni caso che dell’ascolto del minore sia effettuata registrazione audiovisiva. Qualora per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale dell’ascolto deve descrivere dettagliatamente il contegno del minore.
La disposizione di cui sopra entrerà in vigore una volta che il Ministero abbia adottato un decreto ministeriale che doti gli uffici degli strumenti tecnologici necessari alla videoregistrazione, da redigere a cura dello stesso organo ministeriale.
In assenza di videoregistrazione, come detto, il giudice dovrà procedere a una verbalizzazione quanto più analitica dell’ascolto, anche dando conto del contegno del minore.
In considerazione della portata generale delle nuove norme, deve altresì prevedersi l’abrogazione dell’articolo 336-bis c.c. e dell’articolo 38 disp. att. c.c., con inserimento del contenuto di quest’ultimo in una nuova disposizione di attuazione del codice di procedura civile (l’articolo 152-quater). Viene inoltre inserita una nuova disposizione di attuazione del codice di procedura civile (l’articolo 152-quinquies), che prevede che “con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo telematico”.
Ancora, l’articolo 23, lett. b) della delega, nel disciplinare i casi di rifiuto del minore di aver contatti con uno o entrambi i genitori, ha previsto il dovere del giudice di accertare con urgenza le cause del rifiuto, procedendo personalmente all’ascolto del minore e assumendo ogni informazione ritenuta necessaria.
In attuazione di siffatto principio, il legislatore delegato ha introdotto l’articolo 473bis.6 c.p.c. che prevede che qualora il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all’ascolto senza ritardo.
In ogni caso, il giudice assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto ai sensi dell’articolo e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali, stante l’urgenza di provvedere quanto prima al ripristino del legame familiare.
L’ultimo comma dell’articolo 473-bis.6 c.p.c. dispone l’applicazione di tali disposizioni anche nei procedimenti in cui siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il fondamento della norma deve essere ravvisato nell’esigenza di garantire una pronta tutela in tutti i casi in cui vi sia il rischio di compromissione del mantenimento della relazione affettiva tra il minore e il genitore o tra il minore e gli ascendenti o altri parenti di ciascun ramo genitoriale: al riguardo, il legislatore ha reputato necessario prevedere che il giudice debba procedere prontamente e personalmente all’ascolto, fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario.
Il giudice potrà poi assumere sommarie informazioni da soggetti che possano riferire su circostanze utili ai fini della decisione, sulle cause del rifiuto del minore ad avere contatti o ad incontrare il genitore, gli ascendenti o altri familiari.
L’articolo 473-bis.7 c.p.c. dà attuazione ad uno dei principi di delega contenuti nell’art. 1, comma 23, lett. dd), l. n. 206/2021 nella parte in cui è stato disposto che sia prevista “la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d’ufficio, nel corso ed all’esito dei procedimenti di cui alla lettera a), ed in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile”.
La necessità di una espressa previsione normativa è discesa dalla rilevazione di prassi non uniformi, nel territorio nazionale, quanto alla nomina del tutore o di soggetto chiamato a esercitare la responsabilità genitoriale, nell’ambito ed all’esito dei procedimenti aventi ad oggetto domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale (ex articolo 330 c.c.) o di adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale, in presenza di condotte dei genitori pregiudizievoli per la prole (ex articolo 333 c.c.).
Come noto all’esito della riforma dell’art. 38 disp. att. c.c., attuata con la l. n. 219/2012, tali domande, c.d. de responsabilitate, possono essere proposte anche nell’ambito di altri procedimenti, aventi usualmente ad oggetto la disciplina dell’affidamento dei figli minori (per es.: procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifiche), per questo la norma in esame sarà applicabile a tutti procedimenti indicati nell’art. 473 bis c.p.c., nei quali siano proposte domande ex articolo 330 c.c. o articolo 333 c.c., restando ovviamente possibile applicare la disposizione a procedimenti che abbiano per oggetto esclusivamente queste domande.
Nell’attuale applicazione delle norme indicate si rilevano diverse scelte interpretative potendo, per esempio, essere rinvenuti provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale privi di espressa nomina del tutore, ovvero provvedimenti che tale nomina contengano con diverse statuizioni in merito alla trasmissione degli atti al giudice tutelare territorialmente competente. Ancora più evidente è la divergenza di applicazione delle norme vigenti, certamente lacunose sul punto, nel caso di nomina del tutore nel corso del procedimento, poiché in alcune di queste ipotesi il tribunale procedente provvede, nell’immediatezza, a trasmettere gli atti al giudice tutelare per l’apertura della tutela ex articolo 343 ss. c.c., con conseguente attribuzione a tale giudice dei poteri di vigilanza allo stesso attribuiti; in altri casi, la trasmissione non avviene e i poteri di vigilanza sono assunti dal giudice procedente. L’intervento normativo in esame ha il fine di dettare principi uniformi.
Il principio di delega, oltre a prevedere la possibilità di nominare un tutore nel corso e all’esito dei procedimenti ex articolo 330 c.c., ha espressamente riconosciuto la possibilità di nomina del tutore anche nel corso ed all’esito di procedimenti finalizzati all’adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale, emesse ex articolo 333 c.c. Nell’applicazione concreta del principio di delega, al fine di rendere le norme processuali maggiormente omogene rispetto alle disposizioni sostanziali che disciplinano i presupposti per la nomina del tutore, si è preferito differenziare tra le ipotesi di procedimenti aventi ad oggetto domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale, e domande di cui all’articolo 333 c.c.
L’articolo 343 c.c. prevede, infatti, l’apertura della tutela qualora entrambi genitori siano morti ovvero se “per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale”; tradizionalmente tale locuzione è stata interpretata con riferimento alle ipotesi in cui i genitori per impedimento oggettivo (quale ad esempio irreperibilità, malattia fisica o mentale che impedisca totalmente al genitore di assumere decisioni per il figlio), non possano esercitare i compiti genitoriali. Pertanto, nel caso di limitazioni della responsabilità genitoriale, adottate ai sensi dell’articolo 333 c.c., è apparso preferibile non prevedere la possibilità di nomina di un tutore ma prevedere la nomina di un curatore del minore. La nuova disposizione appare coerente con i principi di delega perché prevedere la nomina di un curatore, al quale all’esito di procedimento ex articolo 333 c.c., verranno attribuiti specifici poteri, rientra nella previsione di cui all’articolo 1, comma 23, lett. dd), l. n. 206/2021. Volendo rappresentare il rapporto tra le disposizioni si potrebbe immaginare la nomina del tutore come l’insieme più grande, all’interno del quale è compreso l’insieme più limitato della nomina del curatore; come nel più sta il meno, si ritiene pertanto che il principio di delega sia pienamente rispettato, anche in una prospettiva teleologica e tenuto conto della complessiva finalità di tale principio (diversamente operando permarrebbe un vulnus nella posizione del minore nei casi di pronuncia di limitazione della responsabilità genitoriale), prevedendo la nomina di un curatore quando all’esito del procedimento di cui all’articolo 333 c.c. verranno adottate misure limitative della responsabilità genitoriali, avendo il curatore poteri più limitati di quelli del tutore.
L’intervento normativo in esame ha quindi l’obiettivo di fornire nuovi strumenti normativi che permettano al giudice della famiglia e dei minori di avere a disposizione una vasta gamma di possibili interventi, per adottare provvedimenti sempre meno standardizzati e sempre più “disegnati” sulle esigenze del caso concreto, superando in tal modo la ricorrente critica mossa dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo allo Stato italiano, proprio per l’adozione di “provvedimenti stereotipati”, formalmente conformi al dettato normativo, ma sostanzialmente inidonei a risolvere le difficoltà e a garantire l’equilibrata crescita dei minori, proteggendoli dal conflitto genitoriale.
Il primo comma della disposizione in esame prevede che il giudice, anche relatore, possa procedere all’apertura della tutela ed alla nomina del tutore del minore sia nel corso del procedimento (quando sono adottati provvedimenti provvisori di sospensione della responsabilità genitoriale propedeutici alla successiva pronuncia della decadenza) nominando, in tal caso, un tutore provvisorio; sia all’esito del procedimento ex articolo 330 c.c., qualora la misura della decadenza sia pronunciata nei confronti di entrambi i genitori (in quanto nel caso in cui la sospensione provvisoria e la successiva decadenza siano pronunciate nei confronti di un solo genitore, non vi è necesle novità legislative sità di nomina del tutore o del curatore concentrandosi la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale sull’unico genitore ritenuto idoneo). La norma comprende tali poteri tra quelli che il giudice può esercitare d’ufficio, quale specificazione dei poteri officiosi riconosciuti al giudice, anche al solo relatore, in via generale dall’articolo 473-bis.2 c.p.c., prevedendo che nel rispetto del principio del giusto processo qualora tale opzione sia esercitata il giudice che procede alla nomina del tutore debba rispettare il principio del contraddittorio, in applicazione dei principi generali più puntualmente declinati nell’articolo 473-bis.2 c.p.c. L’ultimo periodo del comma in esame al fine di scongiurare il rischio di sovrapposizione di competenze e di adozione di provvedimenti potenzialmente in contrasto, precisa che nel caso in cui la nomina del tutore avvenga nel corso del procedimento ex articolo 330 c.c., le funzioni di vigilanza e controllo di cui all’articolo 344 c.c., usualmente attribuite al giudice tutelare, sono esercitate dal giudice che procede. Quando invece (terzo comma) l’apertura della tutela e la nomina del tutore sono effettuate all’esito del procedimento (e comunque anche qualora all’esito del procedimento venga disposta la nomina del tutore, quando nel corso del procedimento era stato nominato tutore provvisorio) viene chiarito che il giudice che procede deve disporre la trasmissione del provvedimento al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, affinché possa essere aperta la tutela, con le conseguenze normativamente previste, in merito al controllo ed alla vigilanza del tutore, che viene attribuita al giudice tutelare.
Il secondo comma disciplina la nomina del curatore del minore. In primo luogo, occorre delimitare gli esatti confini della nomina del curatore del minore adottata ai sensi dell’articolo in esame rispetto alla nomina del curatore speciale del minore di cui all’articolo successivo. Il curatore speciale del minore di cui all’articolo 473-bis.8 c.p.c. è figura processuale, è soggetto (nella maggior parte dei casi individuato tra avvocati altamente specializzati) chiamato a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori (specificamente indicati nella norma, per esempio nei casi di procedimenti di decadenza, di procedimenti ex articolo 403 c.c., di affidamento etero familiare del minore etc.) ovvero nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Il curatore speciale del minore esaurisce i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.
Il curatore del minore la cui nomina è prevista dall’articolo in esame è invece figura che appartiene all’ambito “sostanziale” (analoga al tutore, ma con compiti più limitati e specificamente individuati nel provvedimento giudiziale di nomina), in quanto è chiamato a esercitare specifici compiti, attribuitigli nel provvedimento che ha definito un procedimento ex articolo 333 c.c., nel caso in cui siano state adottate misure limitative della responsabilità genitoriale. È stato così recepito un orientamento ermeneutico, fatto proprio da alcune corti di merito, per il quale, in caso di elevatissima conflittualità genitoriale, non risolta neppure con l’adozione di misure, quali il monitoraggio del nucleo familiare o l’affidamento del minore al servizio sociale, è stata disposta la sospensione dalla responsabilità genitoriale (misura da ricondurre nell’alveo dell’arle novità legislative ticolo 333 c.c.) dei genitori, mantenendo in capo agli stessi la gestione delle questioni di ordinaria amministrazione relative ai minori, e attribuendo a soggetto terzo il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e comunque le decisioni di maggiore rilevanza per i figli di minore età (quali ad esempio la decisione sulla iscrizione scolastica, sulle cure mediche, su trattamenti sanitari etc.). Proprio per questi limitati compiti attribuiti, al contrario di quanto accade con la nomina del tutore che può essere effettuata anche in corso di causa, il curatore di cui al comma 2 dell’art. 473-bis.7 c.p.c., potrà essere nominato solo all’esito del procedimento, poiché nel corso dello stesso, già sarà presente il curatore speciale del minore nominato ai sensi dell’articolo 473-bis.8 c.p.c., comma 1, lett. c).
La nuova figura va distinta altresì dall’esperto nominato su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 473-bis.26 c.p.c., riconducibile nell’alveo degli ausiliari del giudice nominati ai sensi dell’articolo 68 c.p.c., soggetto destinato ad esercitare le funzioni attribuite solo nel corso del processo, e che cessa (al pari del curatore speciale) i compiti assegnati con la conclusione del procedimento giudiziale nel quale è avvenuta la nomina.
Il curatore del minore, di cui all’articolo in esame, è chiamato a esercitare i poteri genitoriali attribuiti dal provvedimento del giudice, al fine di garantire che, terminato il giudizio, la conflittualità o le difficoltà comunque presenti in capo ai genitori, che avranno determinato l’adozione, ex articolo 333 c.c., di provvedimenti limitativi dell’esercizio della responsabilità genitoriale, non pregiudichino la crescita e lo sviluppo della prole.
Con l’introduzione di questa figura si amplia, compatibilmente a quanto previsto nella legge delega, lo strumentario a disposizione del giudice della famiglia e dei minori, offrendo un ulteriore mezzo in grado di consentire il superamento delle situazioni in cui i genitori, pur essendo idonei a garantire l’accudimento quotidiano della prole, a causa del conflitto imputabile alla condotta di entrambi (con conseguente impossibilità di disporre l’affidamento esclusivo ad uno dei due), o a causa di altre difficoltà (comunque non tali da comportare la decadenza) non riescano ad assumere alcuna decisione di maggiore rilevanza per i figli, e la conflittualità sia così elevata da paralizzare, nella sostanza, diversi interventi quali l’affidamento al servizio sociale qualora disposto, con continui ricorsi all’autorità giudiziaria per “stallo” della capacità decisionale relativa ai minori. In presenza di queste situazioni, il giudice all’esito del procedimento potrà decidere se ricorrere all’affidamento al servizio sociale ovvero alla nomina del curatore del minore, ai sensi dell’articolo in esame, scelta da operare in relazione al caso concreto.
Nella prassi, infatti, nelle ipotesi di elevatissima conflittualità genitoriale, in alcuni territori, anche a causa delle croniche carenze di organico, i responsabili del servizio sociale affidatario, non sono in grado di compiere le scelte relative al minore anche quando espressamente attribuite nel provvedimento giudiziale di nomina, con rimessione delle stesse all’autorità giudiziaria attraverso l’invito al genitore interessato alla decisione ad investire della stessa il tribunale, con realizzazione di situazioni di stallo che possono creare pregiudizio per il minore. I precedenti di merito adottati hanno dato prova di ottima riuscita, e in molti casi non sono stati neppure oggetto di impugnazione, in quanto il soggetto autorizzato a compiere scelte, con la garanzia che tali scelte vengono comunque compiute sotto la vigilanza del giudice tutelare, ma con procedimenti molto più immediati, senza imporre l’istaurazione di veri e propri giudizi per superare continui conflitti tra i genitori, ha permesso agli stessi di raggiungere un sostanziale equilibrio nella gestione della prole.
Nel disciplinare la nomina del nuovo curatore, il comma 2 prevede che lo stesso (analogamente a quanto accade per la nomina del tutore) possa essere nominato dal giudice, anche d’ufficio sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, solo all’esito (e non nel corso del procedimento, poiché come detto nel corso del procedimento è già presente il curatore speciale del minore nominato ai sensi dell’articolo 473-bis.8 c.p.c. del procedimento in cui è adottato un provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 333 c.c. Il medesimo comma precisa i contenuti del provvedimento di nomina che deve indicare: sia la persona presso la quale il minore è collocato (genitori, parenti, ma anche struttura); sia la precisa individuazione dei compiti riservati al curatore e di quelli che possono essere compiuti dal soggetto presso il quale il minore ha residenza abituale (nella maggior parte dei casi uno dei genitori, ma anche terzi, o responsabili di strutture residenziali); i termini entro i quali il curatore deve periodicamente inviare relazioni al giudice tutelare al quale è attribuita la vigilanza ai sensi dell’articolo 337 c.c. sull’andamento degli interventi, sui rapporti tra il minore e i genitori, sull’attuazione dei progetti previsti nel provvedimento di nomina del curatore predisposto al giudice che ha adottato la misura.
Il giudice sarà chiamato a disegnare un dettagliato provvedimento con la finalità di recuperare le difficoltà dei genitori che hanno portato all’adozione della misura limitativa della responsabilità genitoriale, garantendo pieno sostegno e tutela al minore, con l’ausilio del curatore, che potrà operare nei limiti indicati nel provvedimento e la cui attività sarà sottoposta alla vigilanza del giudice tutelare.
L’articolo 473-bis.8 c.p.c. è rubricato “Curatore speciale del minore” e dà attuazione delle indicazioni contenute nell’art. 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021, laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”, nonché nell’articolo 1, comma 23, lett. dd), prima parte, l. n. 206/2021, che prevede “la nomina, anche d’ufficio, del curatore speciale del minore”. La norma in esame costituisce di fatto la trasposizione, dovuta a un’esigenza di riordino della materia e di più corretta collocazione sistematica, delle disposizioni contenute negli articoli 78 e 80 del codice di procedura civile, introdotte con due disposizioni immediatamente precettive dalla stessa legge 26 novembre 2021, n. 206, all’articolo 1, commi 30 e 31.
Nell’effettuare il dovuto riordino, si è ritenuta opportuna qualche integrazione e precisazione, sempre nel rispetto della portata delle norme. Così, ad esempio si è ritenuto di specificare che “Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315 bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 473-bis.4 c.p.c.”. La precisazione è stata inserita per fugare possibili dubbi circa la natura e le modalità dell’ascolto da parte del curatore speciale, che non è già assimilabile all’istituto dell’ascolto in sede processuale, ai sensi delle nuove disposizioni di cui agli articoli 473-bis.4 c.p.c. e seguenti, ma una differente forma di partecipazione, rispondente al principio generale contemplato dall’articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, per il quale “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.
Per quanto attiene all’articolo 473-bis.9 c.p.c., si è già avuto modo di sottolineare come i procedimenti in materia di minori e famiglia debbano essere assistiti da una serie di rilevanti deroghe a principi anche fondamentali del processo ordinario, quali ad esempio i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con correlata attribuzione al giudice di un ampio ventaglio di poteri officiosi.
Queste deroghe rispondono precipuamente alla finalità di protezione dei soggetti vulnerabili, tra i quali in primis i minori. In questa prospettiva, evidenti analoghe esigenze di protezione hanno portato a ritenere necessario introdurre una norma che chiarisca che anche “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili”. La norma costituisce la trasposizione della regola prevista dall’articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, per il quale “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”, così venendo a rappresentare il doveroso raccordo tra l’ambito sostanziale e quello processuale, che nella finalità di tutela dei diritti che gli è propria al primo fa costantemente riferimento.
Quanto all’articolo 473-bis.10 c.p.c. si osserva quanto segue. La mediazione familiare, valorizzata dalla legge delega, non costituisce propriamente un istituto di risoluzione alternativa della controversia, perché la mediazione, anche quando produce un accordo, non risolve di per sé la lite, essendo sempre necessario un ulteriore momento più specificamente giuridico-formale.
In particolare, con riferimento alle ipotesi in cui si tratta di provvedimenti riguardanti i figli, essa si propone come un percorso di ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti, nella difficile transizione tra la relazione affettiva e il mantenimento di quella genitoriale. È in questo quadro psicologico e comunicativo che interviene l’assistenza di un terzo professionista, il mediatore, che svolge la sua opera con strumenti che non sono puramente giuridici, in un contesto qualificato, o setting, che non faccia percepire alle parti la tensione agonistica e avversariale del processo, ma semmai rafforzi in loro la capacità comunicativa e di confronto e con essa il proposito di mettersi d’accordo. Di qui una serie di peculiarità che deve rispettare la disciplina giuridica di questo istituto, che presenta caratteristiche al contempo endoprocessuali ma anche extraprocessuali.
le novità legislative Sotto il profilo dell’accesso alla mediazione, la stessa è configurata come una possibilità alla quale le parti devono poter ricorrere su base volontaria. A tal fine, si è preso spunto dall’esperienza di ordinamenti in cui questa pratica si è particolarmente sviluppata, prevedendo la possibilità per le parti di ricevere direttamente informazione da un mediatore circa le caratteristiche e le modalità di questo percorso.
Il secondo comma della norma prevede poi che, qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.22 c.p.c. per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli. La norma riproduce il contenuto dell’attuale art. 337-octies, secondo comma, c.c. e risponde all’idea che laddove le parti, motivate a percorrere la strada della mediazione, esprimano il loro accordo in tal senso, il giudice possa anche rinviare l’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti che pure sarebbe tenuto a emanare. La disposizione mira a consentire alle parti interessate alla mediazione di verificare la possibilità di una soluzione bonaria del conflitto, evitando che il nuovo assetto che diversamente sarebbe stato determinato dal giudice possa compromettere la prosecuzione della via del dialogo.
L’articolo 473-bis.11 c.p.c. e l’articolo 473-bis.47 c.p.c. danno attuazione al principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 23, lett. d), prima parte, l. n. 206/2021 (“procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento”).
Il primo comma dell’articolo 473-bis.11 c.p.c. prevede, come criterio generale assorbente, che tutti i procedimenti in cui debbano essere assunti provvedimenti a tutela del minore spettino alla competenza del tribunale nel cui circondario il minore abbia la residenza abituale, come definita al novellato articolo 316 del codice civile. La norma costituisce espressione dei principi sovranazionali in materia (Reg. UE 1111/19; Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori conclusa all’Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101) e di quelli espressi dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass., ord. 7 giugno 2021, n. 15835).
Per non frustrare lo spirito della norma e per disincentivare trasferimenti attuativi di forme di “forum shopping”, è previsto che, in caso di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, permanga la competenza del tribunale del precedente luogo di residenza, qualora il ricorso sia depositato entro l’anno. La fissazione di un termine, decorso il quale la competenza spetta al giudice del nuovo luogo di residenza del minore pure in presenza di trasferimenti non autorizzati, risponde alla necessità di superare alcune incertezze interpretative (Cass., ord. 20 ottobre 2015 n. 21285) ed è espressione dei principi generali della normativa sovranazionale (art. 9 Reg. UE 1111/19 e art. 7 conclusa all’Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101).
le novità legislative Il secondo comma dell’art. 473-bis.11 c.p.c. prevede che, in assenza di figli minori, il tribunale territorialmente competente sia individuato in base ai criteri generali degli articoli 18 e seguenti.
La norma di cui all’articolo 473-bis.12 c.p.c. descrive i requisiti di contenuto-forma dell’atto introduttivo del giudizio e delle attività allo stesso correlate, dando attuazione del principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 23, lett. f).
La scelta della forma dell’atto introduttivo (ricorso), con tutto quanto ne deriva, si ispira a molti dei procedimenti tradizionali della giustizia familiare (su tutti, separazione e divorzio), nonché al processo del lavoro dal quale il rito unitario pure attinge alcune caratteristiche. Il ricorso deve contenere, oltre all’indicazione del giudice (“l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta”) e ai riferimenti soggettivi della lite, oltre alle indicazioni relative ai minori o ai figli maggiorenni ma bisognosi di protezione (“il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono”; “il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura”), gli ulteriori elementi identificativi dell’azione (“la determinazione dell’oggetto della domanda” e “la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni”), nonché, non a pena di decadenza, “l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione”.
Importante caratteristica che la riforma ha messo in evidenza è quella di un doveroso collegamento tra il giudizio ed eventuali ulteriori procedimenti già pendenti. Si prevede quindi che il ricorso debba altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse e che allo stesso sia allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
Una particolare attenzione viene poi riservata ai casi di domande di contributo economico (intendendosi con tale espressione tutte le possibili ipotesi di assegno) o comunque in presenza di figli minori, per i quali è previsto che al ricorso debbano essere allegati una serie di documenti significativi, per consentire al giudice di avere evidenza e cognizione quanto più completa della situazione economico-patrimoniale delle parti, tra i quali le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Infine, sempre in attuazione di un’indicazione contenuta nell’articolo 1, comma 23, lett. f) l. n. 206/2021 (laddove si prevede che “con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrale novità legislative scolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute”) la chiusa della norma stabilisce che nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso (ma analogo onere è previsto per il convenuto in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 473-bis.16 c.p.c.) è allegato un piano genitoriale, che consiste nell’illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali, che la norma espressamente individua, del progetto educativo e di accudimento del minore. Si tratta di utili informazioni che permettono al giudice, investito del procedimento, di individuare e dettagliare all’interno dei provvedimenti che egli è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell’interesse del minore, costruite “su misura” rispetto alla situazione di vita pregressa e alle sue abitudini consolidate.
Con l’articolo 473-bis.13 c.p.c., che costituisce una doverosa integrazione dell’attuazione dell’articolo 1, comma 23, lett. e) della legge delega, nella parte in cui mantiene fermo “il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione” si è ritenuto necessario descrivere i requisiti di contenuto-forma del ricorso del pubblico ministero, partendo dagli elementi tipici e necessari generalmente previsti per l’atto introduttivo della parte privata, ma con le dovute necessarie differenze, avendo l’iniziativa della parte requirente sempre ad oggetto esclusivamente diritti indisponibili e in particolare situazioni di pregiudizio che riguardano il minore, cui corrispondono i poteri ufficiosi del giudice, e non potendosi pertanto estendere il regime delle preclusioni previste per le parti private anche in considerazione dell’urgenza dell’intervento del giudice, con impossibilità per il pubblico ministero di acquisire preventivamente tutti gli elementi necessari (come ad esempio le generalità complete del genitore non convivente del minore, irreperibile o irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale).
In particolare, per quanto riguarda l’indicazione all’interno del ricorso “di coloro che possono avere un interesse qualificato all’esito del giudizio”, la disposizione intende fare riferimento a tutte le ipotesi in cui, anche in virtù del tradizionale effetto erga omnes che si riconosce ai giudicati in materia di status, vi siano ulteriori soggetti che potrebbero essere interessati all’esito della pronuncia. Si pensi, esemplificativamente, ai casi dei ricorsi presentati ai sensi degli attuali articoli 48 e 50 c.c. (per effetto della riforma 473-bis.60 c.p.c. e 473-bis.62 c.p.c.), in cui devono essere indicati il nome e il cognome dei presunti successori legittimi dello scomparso e se esistono del suo procuratore o rappresentante legale; e nel caso di istanza per la dichiarazione di morte presunta devono altresì essere indicati il nome e il cognome di tutte le altre persone che, a notizia del pubblico ministero, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.
Per altro verso, proprio per la maggiore facilità per il pubblico ministero rispetto alle parti private di avere accesso ad informazioni riservate (la comunità ove è collocato il minore, la pendenza di procedimenti penali, l’accesso all’anagrafe tributaria) si sono previsti alcuni oneri specifici di allegazione.
le novità legislative Con l’ultimo comma la disciplina è stata estesa, fatto salvo il principio di compatibilità, agli altri soggetti, diversi dai genitori, titolari di un potere di iniziativa autonomo nell’interesse del minore esposto a una situazione di pregiudizio.
Gli articoli da 473-bis.14 c.p.c. a 473-bis.19 c.p.c. disciplinano la fase introduttiva del procedimento, in particolare le forme e i contenuti della comparsa di costituzione del convenuto, le preclusioni alle difese anteriori all’udienza e le riaperture consentite nel corso del procedimento. Sono inoltre previste le misure cautelari che possono essere adottate in via urgente, senza immediato contraddittorio.
I principi direttivi che hanno avuto applicazione sono quelli previsti dal comma 23, lett. f), h), i).
In particolare, l’articolo 473-bis.14 c.p.c. disciplina le fasi del procedimento successive al deposito del ricorso.
Il presidente con decreto nomina il giudice relatore e fissa l’udienza, avvisa e rende edotto il convenuto dei termini decadenziali che sono fissati alle sue difese, della necessità di munirsi di un difensore tecnico, potendo godere del patrocinio a spese dello Stato, della necessità di costituirsi entro trenta giorni anteriori l’udienza.
Si tratta degli avvisi sui termini decadenziali che l’attore, per i processi che si introducono con citazione, deve precisare nell’atto ai sensi dell’articolo 163, 3° comma, n. 7, c.p.c.
Su iniziativa dell’attore, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, copia del ricorso e decreto vengono notificati al convenuto, in modo di garantire dalla notifica all’udienza un termine a difesa non inferiore a sessanta giorni, con dilazione ulteriore per i casi in cui la notifica debba essere effettuata all’estero e salvo sanatoria, mediante rinvio della prima udienza, in caso di termine inferiore.
Ad ampiamento della disciplina dei contenuti del decreto presidenziale, all’articolo 473-bis.15 c.p.c. è stata ammessa, su istanza della ricorrente, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile al diritto o di pregiudizio all’attuazione della misura, la possibilità che il presidente adotti provvedimenti opportuni, assunte quando occorre sommarie informazioni, prima ancora che sia suscitato il contraddittorio, salvo poi fissare, come la legge delega espressamente imponeva, udienza entro quindici giorni nella quale riesaminare la situazione e confermare, modificare o revocare le misure adottate. La misura inaudita altera parte risponde alla necessità di assicurare protezione contro situazioni di grave e urgente pregiudizio che possono verificarsi anche in corso di causa; non si vedono dunque ragioni per non consentire l’adozione di tale misura anche nel prosieguo del giudizio, imponendosi comunque sempre anche in tal caso la fissazione di un’udienza ravvicinata per la “convalida” o meno della misura.
Trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, è così mutuata la disciplina dell’art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.
L’articolo 473-bis.16 c.p.c. regola le modalità di costituzione del convenuto, mediante deposito di comparsa entro il termine assegnato dal presidente.
In coerenza con l’articolo 473-bis.12 c.p.c., che disciplina i contenuti del ricorso, imponendo all’attore la formulazione della domanda, la disposizione regola altresì gli oneri difensivi del convenuto, imponendo nella comparsa, a pena di decadenza, la formulazione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e le domande riconvenzionali.
L’articolo 473-bis.17 c.p.c. regola le ulteriori difese delle parti che si rendano necessarie all’esito degli atti introduttivi, ovviamente ancora riferite ai procedimenti aventi ad oggetto diritti disponibili, e ciò sia per esigenze di contraddittorio e sia per esigenze di ius poenitendi.
A questo riguardo, va in particolare segnalato che, rispetto alla formula desumibile dalla legge delega, si è ritenuto indispensabile nell’articolo 473-bis.17 c.p.c. assegnare un termine più ampio e quindi spostare più in avanti le decadenze, per garantire il più efficace esercizio del diritto di difesa e senza pregiudizio per la celerità del procedimento, oltre che in armonia con quanto previsto per il giudizio ordinario.
Si è così previsto in particolare che l’attore potrà versare in atti memoria entro venti giorni prima dell’udienza per proporre, a pena di decadenza, le domande ed eccezioni non rilevabili d’ufficio conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e potrà nella stessa memoria modificare e precisare le domande e conclusioni. Di conseguenza il convenuto, mediante memoria da versare in atti entro dieci giorni prima dell’udienza, potrà precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni e, a pena di decadenza, formulare eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenze della domanda riconvenzionale o delle difese dell’attore contenute nella memoria.
In tal modo si conclude il contraddittorio tra le parti in ordine a domande ed eccezioni e si esaurisce lo ius poenitendi consentito.
In relazione alle prove, a fronte del principio direttivo che impone la loro formulazione a pena di decadenza con gli atti introduttivi, ovviamente quando il processo ha ad oggetto diritti disponibili, si è ritenuto di rendere coerente il rito per le persone, per i minorenni e per le relazioni familiari, al modello graduale e differenziato caratterizzante il rito ordinario, consentendo la formulazione di prove nuove per l’attore nella memoria venti giorni prima dell’udienza e per il convenuto nella memoria dieci giorni prima dell’udienza, con un’ultima facoltà di replica dell’attore, alle prove dedotte dal convenuto, in una memoria da versare in atti cinque giorni prima dell’udienza, in modo da concludere definitivamente, prima dell’udienza, il contraddittorio tra le parti sulle prove dedotte.
All’udienza, salvo verifica di regolarità del contraddittorio e della regolarità del rapporto processuale, il giudice potrà così subito trattare le difese delle parti, senza ulteriori rinvii.
L’esigenza della gradualità delle decadenze in ordine alle prove si impone non solo per una coerenza con il sistema, alla luce delle regole che ispirano il rito ordinario, ma anche per la particolarità dei diritti solo relativamente disponibili che caratterizzano le controversie familiari e minorili.
All’articolo 473-bis.18 c.p.c. si è inteso sottolineare il dovere di leale collaborazione che le parti sono tenute a rispettare, in una prospettiva di correttezza e trasparenza che deve informare l’intero svolgimento del giudizio. In particolare, si prevede che “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete” possa essere valutato sia ai fini della decisione (come argomento di prova ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 c.p.c.), sia in relazione alla finale attribuzione delle spese di lite, secondo quanto disposto dal primo comma dell’articolo 92 e dall’articolo 96 c.p.c.
Per doverosa coerenza sistematica l’articolo 473-bis.19 c.p.c., al primo comma, evidenzia poi che le preclusioni in ordine a domande ed eccezioni riservate alla parte, sia per la comparsa che per le memorie integrative, sono poste solo in relazione ai diritti disponibili tra le parti, non essendo soggetti a decadenze le difese relative a diritti indisponibili, in particolare i diritti del minore, ove tra l’altro vige una generale deroga ai principi del processo dispositivo, come quello della domanda o dell’onere di allegazione dei fatti ad iniziativa delle parti (in coerenza con i principi direttivi del comma 23, lett. f) e lett. h).
Possibilità di riaperture si impongono nel corso del processo, in coerenza con il principio direttivo di cui al comma 23, lett. i), anche in caso di sopravvenienze fattuali o di nuovi accertamenti istruttori.
Per quanto riguarda l’articolo 473-bis.20 c.p.c., si osserva quanto segue. Dal punto di vista soggettivo, i processi familiari hanno tendenzialmente una dimensione bilaterale, con due parti soltanto. Non è tuttavia esclusa, in alcuni casi, la presenza di più parti, a volte qualificate anche dalla legge come litisconsorti necessari (si pensi ad esempio alle azioni di disconoscimento di paternità ovvero di dichiarazione giudiziale di paternità). Vi sono poi ulteriori ipotesi in cui un intervento volontario è ammissibile: ad esempio, come la giurisprudenza di merito tende sempre più sovente a riconoscere, e come del resto ha stabilito espressamente la Suprema Corte (Cass. 19 marzo 2012, n. 4296), nei giudizi di separazione e divorzio deve ritenersi ammissibile l’intervento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e che abbia pertanto diritto al mantenimento, legittimato in tale veste in via prioritaria a ottenere il versamento diretto del contributo; intervento che secondo la Cassazione può avvenire in tutte le forme previste dall’articolo 105 c.p.c. (per far valere un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo della controversia, o eventualmente in via adesiva) e assolve una funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all’entità e al versamento del contributo al mantenimento sulla base di un’approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati.
La disposizione in esame tende dunque a dare conto di tali possibilità, ma mentre nell’ipotesi del litisconsorzio necessario non può esservi preclusione temporale all’intervento spontaneo del litisconsorte necessario eventualmente pretermesso (poiché in difetto di una sua partecipazione al processo la sentenza resa inter pauciores non sarebbe neppure in grado di esplicare i suoi effetti e resterebbe dunque sostanzialmente inutiliter data), nelle ipotesi di intervento volontario per semplice connessione è opportuno fissare un termine massimo per l’intervento, che in un processo concepito con rigorose barriere preclusive sin dagli atti introduttivi si è dunque immaginato dover coincidere con il momento della costituzione del convenuto, per consentire alle parti di esplicitare le necessarie difese anche a seguito della costituzione del terzo e delle domande dallo stesso proposte, nelle memorie anteriori alla prima udienza finalizzate alla definitiva fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
L’articolo 1 comma 23 lett. l), della legge delega è particolarmente articolato perché disciplina le principali attività della prima udienza di comparizione delle parti, che si svolge davanti al giudice relatore nominato dal presidente al momento del deposito del ricorso.
Un primo segmento della nuova disciplina delineata all’articolo 473-bis.21 c.p.c.
attiene alla fase iniziale, in cui è richiesta la comparizione personale delle parti non solo per prendere atto delle loro volontà di non volersi riconciliare ma anche per sentirle direttamente e formulare loro una motivata proposta conciliativa involgente l’intera controversia, valutando tutto il materiale probatorio già acquisito agli atti del processo.
In considerazione del necessario impulso di parte che deve essere mantenuto per tutto il corso del processo è al tal fine in primo luogo previsto che se il ricorrente non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, facendo salvi ovviamente i casi in cui il procedimento sia stato instaurato su ricorso del pubblico ministero, giacché in tali ipotesi l’impulso delle parti diviene irrilevante.
Ma non solo. L’importanza della comparizione personale è inoltre contrassegnata dagli effetti riconnessi da legislatore delegato alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, che è valutata ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, c.p.c. e per la regolamentazione delle spese di lite.
All’udienza il giudice deve sentire le parti, e può optare al riguardo, in considerazione della natura della causa e delle particolarità di ogni fattispecie, se scegliere di sentirle congiuntamente ovvero separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori.
In tale sede deve tentare, per quanto possibile, la conciliazione.
Il giudice può inoltre, come già accennato, formulare una motivata proposta conciliativa della controversia.
Se le parti aderiscono alla proposta conciliativa formulata dal giudice, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione, per la pronuncia di sentenza che prenda atto ovvero omologhi gli accordi raggiunti dalle parti, in modo analogo alla disciplina prevista per i procedimenti su domanda congiunta.
L’articolo 473-bis.22 c.p.c., nel solco della precedente norma, sempre attuando i principi di delega esposti al comma 23, lettere q) e r), disciplina i nuovi poteri del giudice, da esercitarsi fin dalla prima udienza di comparizione delle parti.
In primo luogo, innovando integralmente la precedente disciplina, si registra una concentrazione di poteri in capo al giudice relatore, sia di natura tipicamente decisoria, attraverso l’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, prima della riforma attrile novità legislative buiti alla competenza del presidente ai sensi dell’articolo 708, terzo comma, c.p.c., sia quelli istruttori di valutazione e ammissione dei mezzi di prova, le cui richieste devono essere state definitivamente formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle successive memorie difensive, depositate nei termini indicati dall’articolo 473-bis.17 c.p.c.
Nell’adozione dei provvedimenti provvisori riguardanti le parti e la prole, il giudice istruttore indica la decorrenza degli effetti per le statuizioni aventi contenuto economico con facoltà di retrodatarli al momento della proposizione della domanda, previsione particolarmente importante e volta, per un verso, a prevenire il cospicuo contenzioso di carattere esecutivo innescato dall’incertezza circa l’insorgenza temporale degli obblighi contributivi discendenti dall’adozione dei provvedimenti presidenziali e, per altro verso, a garantire che, anche nel tempo trascorso tra il deposito del ricorso e la celebrazione della prima udienza – oggi particolarmente contenuto nelle previsioni del legislatore delegante – gli oneri di mantenimento siano comunque assolti dal genitore/coniuge gravato.
Tali provvedimenti possono essere adottati anche quando uno dei coniugi non compare all’udienza (fermo naturalmente quanto già esaminato in merito all’ipotesi che sia il ricorrente a non presentarsi e il convenuto non chieda che si proceda in sua assenza). L’ordinanza, suscettibile di reclamo, secondo la previsione dell’articolo 473-bis.24 c.p.c., costituisce titolo esecutivo e altresì titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ed è dotata di ultrattività, conservando la sua efficacia anche dopo l’eventuale estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.
È necessario chiarire che a essere reclamabile sarà solo l’ordinanza nella parte che contiene le statuizioni di merito temporanee e urgenti (concernenti l’affidamento e il mantenimento dei figli e del coniuge, i provvedimenti aventi contenuto economico e tutti i c.d. provvedimenti consequenziali), non ovviamente la parte dell’ordinanza che pronuncia su aspetti meramente organizzativi dell’iter iudicii ovvero istruttori.
In secondo luogo, sempre alla prima udienza, con lo stesso provvedimento, il giudice istruttore ammette i mezzi di prova e fissa l’udienza per la relativa assunzione, da tenersi entro novanta giorni, predisponendo, al contempo il calendario del processo.
In questa parte l’ordinanza non è reclamabile ma, secondo il regime generale sancito dall’articolo 177 c.p.c., sarà sempre revocabile o modificabile e lo sarà comunque nel caso di ricorrenza di fatti sopravvenuti.
Infine, in terzo luogo, la prima udienza di comparizione potrebbe avere un esito anche definitorio in tutti i casi in cui la causa si presenti matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria. In questo caso, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e, all’esito, si riserva di riferire al collegio per la decisione; modulo decisorio da utilizzare anche per il caso in cui debba essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande (art. 1, comma 23, lett. q) l. n. 206/2021).
Il testo della norma deve poi coordinarsi con tutte quelle norme collocate nella parte generale del presente titolo che attribuiscono al giudice l’esercizio di poteri officiosi a tutela dei minori, e altresì alle disposizioni speciali dettate a tutela delle presunte vittime di abuso e violenza. Si fa così riferimento, a titolo esemplificativo, alla nomina del curatore speciale, all’assunzione di mezzi di prova, anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria, alla richiesta di integrazione della documentazione quando deve provvedere su domande di carattere alimentare, all’ascolto del minore, alla informativa sulla possibilità delle parti di avvalersi della mediazione familiare.
La norma contenuta nell’articolo 473-bis.23 c.p.c. rappresenta l’attuazione del principio espresso nella legge delega (art. 1, comma 23, lett. u) l. n. 206/2021) volto a stabilire che i provvedimenti temporanei e urgenti “...possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori...”.
In ossequio al puntuale e analitico disposto della delega si è quindi previsto che la modificabilità e revocabilità dei provvedimenti temporanei e urgenti (naturale riflesso del loro atteggiarsi rebus sic stantibus, non diversamente peraltro anche dai provvedimenti definitivi) possa unicamente essere disposta in dipendenza di ragioni giustificatrici nuove, di natura sostanziale (nuovi fatti sopravvenuti) ovvero processuale (nuovi accertamenti istruttori), senza quindi introdurre un regime di libera modificabilità o revocabilità unicamente in considerazione di una diversa valutazione effettuata dal giudice in un successivo momento.
Con riferimento all’articolo 473-bis.24 c.p.c., quale necessaria garanzia nei confronti dei provvedimenti temporanei assunti in prima udienza è previsto il reclamo.
Per quanto riguarda il relativo regime, la delega si limita a prevedere che il giudice decide in composizione collegiale (art. 1, comma 23, lett. r) l. n. 206/2021). Al riguardo, l’originaria intenzione, quale risultante anche dai lavori della Commissione Luiso, avrebbe verosimilmente dovuto essere nel senso di una generale reclamabilità sempre di fronte al tribunale, del cui collegio ovviamente non avrebbe dovuto far parte il giudice che aveva emanato il provvedimento impugnato. Ragioni di prudenza hanno invece consigliato di confermare (ed estendere in via generale) l’attuale regime proprio dei provvedimenti presidenziali emanati nella separazione e del divorzio, che prevede ex art. 708, quarto comma, c.p.c. il reclamo alla Corte d’Appello, e ciò per non introdurre una modifica eccessiva per il sistema ed esorbitante rispetto ai numeri dei processi e ai ruoli giudiziari.
Inoltre, rispetto all’auspicata reclamabilità anche di tutti i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, la stessa non potrà verosimilmente attuarsi per ragioni di insufficienza di ruoli, ma si è prevista comunque una forma di controllo per i provvedimenti più invasivi, id est quelli dotati di maggiore portata, come quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Questo, almeno sino alla futura realizzazione della riforma ordinamentale e quando avrà luogo l’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quando la elevata specializzazione dei magistrati assegnati al costituendo tribunale potrà permettere l’assegnazione dell’intero giudizio alle sezioni circondariali (in composizione monocratica), e le impugnazioni dei provvedimenti sia provvisori che definitivi davanti alla sezione distrettuale.
Sempre a questo proposito, l’ulteriore principio di delega di cui al comma 23, lett. v) “modificare l’articolo 178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo” sarà attuato con le norme di coordinamento successive all’introduzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Per quanto riguarda l’articolo 473-bis.25 c.p.c., si osserva quanto segue. Il comma 23 lett. dd) ha demandato al legislatore delegato di definire una autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, prevedendo, al contempo, che nell’albo dei consulenti tecnici siano indicate le specifiche competenze dai medesimi posseduti.
Quanto alla disciplina di dettaglio relativa alla tenuta degli albi, la legge delega, con il comma 33, ha apportato modifiche significative agli artt. 13 e 15 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie), prevedendo l’inserimento, tra le categorie da ricomprendere nell’albo, quella della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia, disciplinando dettagliatamente i titoli richiesti per le relative specializzazioni.
La norma di cui si discute, per converso, disciplina l’oggetto della consulenza precisandone gli ambiti di applicazione e delineando la cornice entro cui le indagini del consulente devono essere condotte. È così previsto che il giudice, con il provvedimento con cui dispone la consulenza, indichi l’oggetto dell’incarico e che il consulente, nell’elaborazione della relazione, tenga distinto ogni segmento dell’indagine precisando: i fatti osservati direttamente e le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi, per giungere alle valutazioni supportandole con evidenze scientifiche o comunque con indicazione dei parametri sui quali si fondano. La relazione deve poi concludersi con proposte concrete di intervento a sostegno del nucleo familiare e dei minori.
Uno spazio specifico è dedicato dalla norma agli accertamenti sulle competenze genitoriali che, alla stregua dei rilievi critici evidenziate dalla recente giurisprudenza di legittimità (si leggano a riguardo, i rilievi formulati nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9691/2022), devono essere sempre demandati al c.t.u. con provvedimento motivato, il quale esprimerà una valutazione sulla personalità dei genitori solo se ciò assuma incidenza ai fini della verifica della loro capacità genitoriale, e supporterà i giudizi tecnici espressi con l’indicazione precisa sia delle metodologie seguite sia dei parametri riconosciuti dalla comunità scientifica. Lo scopo perseguito dal legislatore delegato, in aderenza allo spirito della legge delega sul punto, è quello di definire il perimetro e le finalità del mezzo istruttorio, volto esclusivamente a fornire al giudice strumenti ed informazioni tecnico-scientifiche che gli consentano, unitamente ad ulteriori elementi istruttori, di formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibili adeguate a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori (cfr. Cass. 23804/2021).
L’articolo di cui all’articolo 473-bis.26 c.p.c. costituisce attuazione del criterio di delega contenuto nell’art. 1, comma 23, lett. ee), l. n. 206/2021 nel quale è prevista: “la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, ovvero anche al di fuori dell’albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare i conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli”.
Ispirato da buone prassi presenti in taluni tribunali, che si sono sviluppate dalla constatazione della necessità che il giudice della famiglia e dei minori sia coadiuvato da professionisti esperti in altri saperi, non solo a fini di valutazione ma anche al fine di attuare specifici interventi, la norma in esame prevede la possibilità che il giudice (il potere deve essere riconosciuto anche in corso di causa) possa nominare ai sensi dell’articolo 68 c.p.c. quale suo ausiliario un professionista, scelto tra quelli iscritti all’albo dei CTU (ovvero anche al di fuori dell’albo in presenza di concorde richieste delle parti) per compiere specifiche attività, espressamente demandate dal giudice, qualora necessarie alla risoluzione del conflitto familiare o a fini di ausilio o sostegno alla relazione genitori-figli. Si pensi, ad esempio, ai numerosi casi in cui, pur in assenza di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore, siano diradati o interrotti i rapporti genitori-figlio ovvero il figlio sia in tenera età ed emergano resistenze da parte del genitore convivente a consentire a libere frequentazioni da parte dell’altro, giudicato inidoneo all’accudimento, ovvero anche alle ipotesi, non infrequenti, in cui minori adolescenti abbiano difficoltà di relazione con l’esterno anche a causa della vicenda separativa che ha coinvolto il nucleo familiare. In queste ipotesi il ricorso a professionisti (psicologi, assistenti sociali, pedagogisti ecc.) può essere un valido e spesso risolutivo aiuto. Al fine di controllare l’operato del professionista è tuttavia necessario inserirlo in una cornice processuale, che viene individuata nell’articolo 68 c.p.c. Nell’ambito del singolo procedimento il professionista verrà nominato ausiliario del giudice ai sensi del richiamato articolo 68 c.p.c., nella qualità di “esperto in una determinata professione” incaricato di assistere il giudice ai sensi dell’articolo 337-ter c.c., norma che prevede che il giudice adotti “i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa” per “assicurare che il figlio mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”; solo il ricorso ad un professionista esperto può consentire di assistere l’autorità giudicante nel compimento di queste attività.
La norma prevede che a queste figure possa farsi ricorso solo previo assenso di entrambe le parti del processo, in primo luogo per i costi che saranno a carico delle parti nel caso di nomina dell’ausiliario (salva la possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato per le parti ammesse al beneficio) e, inoltre, in considerazione della particolarità degli interventi che con questo strumento verranno attuati e che necessitano della collaborazione e non dell’opposizione delle parti. In caso di opposizione il giudice potrà ricorrente agli ordinari strumenti di ausilio (quali, ad esempio, incarichi al servizio socio-assistenziale).
Il primo comma della norma in esame indica i presupposti per procedere alla nomina (concorde richiesta delle parti), precisa che gli esperti nominati saranno qualificati quali ausiliari del giudice, e che gli stessi potranno essere scelti o attingendo agli albi dei CTU ovvero anche al di fuori di tale ambito in presenza di accordo delle parti. La norma non indica gli esatti contenuti dell’incarico demandato a tali ausiliari, descrivendone soltanto i fini; si tratterà infatti di interventi non codificati, ma da adattare alle singole fattispecie per superare i conflitti tra le parti, ovvero fornire ausilio ai minori, in particolare (ma non solo) per favorire la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori-figli dove incrinate o interrotte.
Il secondo comma precisa che il giudice individua esclusivamente gli obiettivi dell’intervento, assegnando termini, anche periodici qualora si tratti di interventi che necessitino di un consistente lasso di tempo per essere realizzati, alla scadenza dei quali l’ausiliario dovrà depositare una relazione sull’attività svolta con concessione di termini anche alle parti per il deposito di note scritte. Tale intervento è diverso da quelli valutativi propri della CTU, avvicinandosi agli interventi di sostegno perché finalizzato a risolvere situazioni in cui le relazioni genitori figli risultino compromesse, ovvero emergano specifiche difficoltà dei minori. Il giudice procedente conserva per tutta la durata dell’intervento un ruolo di controllo e di guida dello stesso, in quanto il comma terzo precisa che in caso di questioni sui poteri e sui limiti dell’incarico conferito sia l’ausiliario sia le parti potranno rivolgersi al giudice, che adotterà i provvedimenti opportuni.
La norma di cui all’articolo 473-bis.27 c.p.c. dà attuazione ad alcuni dei principi contenuti nell’art. 1, comma 23, lett. ff) della legge delega, che invita il legislatore delegato ad adottare puntuali disposizioni per regolamentare l’intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento.
A questo scopo, la disposizione è finalizzata a dettare alcune necessarie indicazioni di raccordo tra l’organo giudicante e i servizi sociali o sanitari che lo stesso abbia ritenuto di fare intervenire nel conflitto familiare e il cui compito è destinato a durare lungo un arco temporale spesso non definibile a priori e comunque ulteriore rispetto al momento finale di definizione del giudizio. A tal fine, e dal punto di vista organizzativo, si prevede in primo luogo che ogni volta in cui il giudice dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, egli debba indicare “in modo specifico” l’attività ad essi demandata (ovvero il perimetro di compiti assegnati ai servizi, ad evitare indebiti interessamenti e più ancora mancanze rispetto ai compiti loro attribuiti) e fissare i termini entro cui i servizi sociali devono depositare una relazione periodica sull’attività svolta, e quelli entro cui le parti possono depositare memorie.
le novità legislative Dal punto di vista del contenuto delle relazioni, sempre in attuazione del principio della delega contenuto nell’art. 1, comma 23, lett. ff) è stato poi considerato fondamentale che nelle relazioni dei servizi siano concretamente distinguibili i diversi aspetti relativi all’intervento, ovvero i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere sempre fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.
È poi assicurato il dovuto regime di pubblicità, o meglio di informativa, sempre tenuto conto che la situazione familiare è in costante evoluzione e quindi appare necessario poter verificare come le eventuali criticità riscontrate all’interno del nucleo o i disagi espressi dai minori trovino nel tempo lo sperato ristoro, e a tal fine si è previsto che le relazioni dei servizi devono essere ostensibili alle parti, che possono quindi prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorità giudiziaria, salvo che sussistano particolari ragioni di segretezza per cui la legge disponga diversamente.
La norma di cui all’articolo 473-bis.28 c.p.c. dà attuazione dell’art. 1, comma 23, lett. z), l. n. 206/2021, che invita il legislatore delegato a “prevedere che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l’istruzione, fissi davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, che all’udienza la causa sia posta in decisione dal giudice relatore che si riserva di riferire al collegio e che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni”.
In ossequio a tali indicazioni è stato concepito un regime semplificato, per il quale, una volta esaurita l’istruzione, il giudice relatore fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini comuni per le attività difensive finali e precisamente: - un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; - un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali; - un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
All’udienza la causa viene quindi rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è infine depositata nei successivi sessanta giorni.
La norma di cui all’articolo 473-bis.29 c.p.c. corrisponde a un principio generalmente riconosciuto nell’ordinamento (pur se sino a oggi, nella complessiva differenziazione dei riti, evidenziato soprattutto per i giudizi di separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole (si pensi, tra i molti esempi, alle decisioni relative all’assegno di mantenimento o divorzile, a quelle relative all’assegnazione della casa familiare, alle modalità di affidamento dei figli minori e di mantenimento degli stessi e di quelli anche maggiorenni non economicamente indipendenti) vengono sempre emanati rebus sic stantibus, e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti, e conseguentemente determinare la necessità di modificarle per adattarle alla nuova situazione venutasi a creare.
La norma in esame si pone quindi nel solco del generale necessario raccordo e coordinamento delle disposizioni che devono regolamentare il nuovo rito unitario, e trova una giustificazione anche formale (pur se implicita) nella stessa legge delega, all’articolo 1, comma 23, lett. hh) (“introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati...”) che nel prevedere la necessità di introdurre un rito unitario anche per i giudizi di modifica e revisione di fatto riconosce la possibilità che le statuizioni finali possano essere oggetto di tale modifica e revisione.
In questa prospettiva, si è ritenuto opportuno introdurre una disposizione fondamentalmente di principio (relativa ai presupposti e alle condizioni perché il giudizio di revisione e modifica possa essere instaurato), in quanto, per quanto concerne l’individuazione del rito applicabile a tali forme di giudizi, valgono le norme generali relative al procedimento unitario.
Per quanto riguarda l’articolo 473-bis.30 c.p.c. si osserva quanto segue. L’articolo 1, comma 23, lett. nn) della legge delega ha genericamente previsto la predisposizione, ad opera del legislatore delegato, di un’autonoma regolamentazione “per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lett. a)” del medesimo comma, con l’intento di procedere ad una definizione del rito dell’impugnazione che ne delinei le regole da valere rispetto a tutte le materie per le quali si applichi il rito uniforme, senza, tuttavia, fornire indicazioni vincolanti sulle forme processuali da applicare. Fino all’entrata in vigore del nuovo giudizio di cognizione per il contenzioso familiare, l’impugnazione avverso le sentenze di separazione e divorzio è promossa e trattata con le forme del procedimento in camera di consiglio, in virtù del richiamo operato dall’art. 4 comma 15 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898. L’assenza di precise regole processuali ha indotto il gruppo di lavoro a deliberare un modello processuale che, seppur strutturato secondo regole di tipo “contenzioso” con richiami espressi alle norme dell’appello ordinario, mantenendo la collegialità della trattazione e della decisione, tuttavia, mutui, per un verso, dall’esperienza del rito camerale la snellezza ed elasticità e, per altro verso, dal processo di primo grado i poteri “officiosi” del giudice in tutti i casi in cui si debbano tutelare gli interessi dei minori.
L’articolo 473-bis.30 c.p.c. contiene, attraverso il richiamo all’articolo 342 c.p.c., la prima scelta di modulare gli oneri di forma del ricorso ai requisiti di ammissibilità prescritti per l’appello ordinario, nell’attuale formulazione ma anche, nel testo che verrà modificato in attuazione della legge delega, ai sensi del comma 8 dell’articolo 1.
L’articolo 473-bis.31 c.p.c., in conformità alle regole prescritte per il giudizio di primo grado, dispone che il presidente, a seguito del deposito del ricorso in cancelleria, nei cinque giorni successivi, nomini il relatore, fissi l’udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l’appellante debba provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all’appellato, con la precisazione che tra la data della notificazione e quella dell’udienza intercorra un termine non inferiore a novanta giorni, da elevarsi a centocinquanta nel caso di notifica da eseguirsi all’estero.
Significativa è la previsione del quarto comma dell’articolo 473-bis.31 che, attraverso l’attivazione dei poteri officiosi e di impulso, consente al presidente, fin dal momento nel quale nomina il giudice relatore e fissa l’udienza, di disporre l’acquisizione d’ufficio delle relazioni aggiornate dei servizi socio-assistenziali e sanitari e di ordinare alle parti di depositare tutta la documentazione indicata dall’art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c. vale a dire quella reddituale e patrimoniale. Il richiamo espresso alla norma prevista per gli oneri probatori gravanti sulle parti nel giudizio di primo grado consente, nel caso di deposito incompleto della documentazione richiesta, ovvero per il caso in cui siano fornite informazioni che, all’esito del giudizio, si rivelino inesatte, di applicare, anche in appello, gli articoli 92, primo comma, 96, terzo comma, e 116, secondo comma.
L’articolo 473-bis.32 c.p.c. fissa regole processuali per la costituzione dell’appellato e per l’articolazione delle controdeduzioni difensive dell’appellante, nel caso di proposizione di appello incidentale. È prescritto che l’appellato debba costituirsi entro trenta giorni prima dell’udienza, depositando comparsa di costituzione contenente l’esposizione delle proprie difese e le precise contestazioni, in modo chiaro e specifico, al pari degli oneri formali prescritti per il ricorso in appello, e, a pena di decadenza, proporre appello incidentale. Il secondo comma, difformemente da quanto previsto per l’appello nel rito ordinario, salvaguardando l’esigenza di uno stringato contraddittorio tra le parti, prevede che l’appellante possa depositare una memoria di replica, sino a venti giorni prima dell’udienza, e che l’appellato possa replicare depositando ulteriore memoria difensiva fino a dieci giorni prima dell’udienza. L’obiettivo di questa disposizione è di consentire che si arrivi alla prima udienza dell’appello con l’attività difensiva delle parti già esaurita.
L’articolo 473-bis.33 c.p.c. disciplina le modalità dell’intervento del pubblico ministero, il quale deposita le proprie conclusioni scritte almeno dieci giorni prima dell’udienza.
L’articolo 473-bis.34 c.p.c. disciplina l’attività che si svolge alla prima udienza davanti al collegio, che potrebbe anche essere l’unica udienza nel caso in cui non sia necessaria ulteriore attività istruttoria e la causa possa essere immediatamente rimessa per la decisione.
La norma del decreto delegato precisa che non solo la decisione ma anche la trattazione si svolgerà davanti al collegio. Tale scelta motiva l’indicazione, contenuta nel testo dell’articolo, del giudice relatore piuttosto che “istruttore”, il quale, nominato al momento del deposito dell’atto di appello, all’udienza fa la relazione orale della causa e può procedere all’assunzione delle prove ammesse dal collegio quando questi ritenga necessario procedere all’istruzione della causa. All’esito della discussione o dopo l’esaurimento dell’istruzione, il collegio trattiene la causa in decisione assegnando, previa richiesta delle parti, un termine per note difensive, e deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.
Particolarmente significativa è la disposizione contenuta nel quarto comma della norma che attribuisce al giudice d’appello la facoltà di adottare i provvedimenti indifferibili e urgenti, previsti dall’art. 473-bis.15 c.p.c., in tutti i casi in cui ricorrono situazioni di pregiudizio imminente ed irreparabile, con le forme e le regole processuali ivi previste, con possibilità anche di intervenire inaudita altera parte e di fissare udienza per la conferma, modifica e revoca dei provvedimenti adottati, nonché quelli provvisori delineati dall’art. 473-bis.22 c.p.c.. Ciò, evidentemente, perché anche in appello potrebbero emergere le medesime esigenze che queste disposizioni prendono in considerazione con riferimento al giudizio di primo grado.
Infine, l’articolo 473-bis.35 c.p.c. indica una specifica deroga alle preclusioni prescritte dall’art. 345, terzo comma, c.p.c. per nuove prove e nuove documenti, come riscritto dalla legge n. 134/2012, la cui produzione o articolazione è sempre consentita, anche nel secondo grado di giudizio, quando questo ha per oggetto domande relative a diritti indisponibili, rimanendo operanti, di contro, le preclusioni istruttorie di cui al terzo comma dell’art. 345 c.p.c. per l’appello che riguardi domande aventi ad oggetto diritti disponibili, con riferimento al quale, a parte il giuramento decisorio, le nuove prove e i nuovi documenti sono proponibili in grado di appello solo se la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.
Per quanto riguardo l’articolo 473-bis.36 c.p.c. si osserva quanto segue. I principi direttivi del comma 23 lett ii) e ll) impongono un coordinamento delle disposizioni attuative dei provvedimenti sul mantenimento.
Il primo comma prevede che tutti i provvedimenti, anche temporanei che prevedono un contributo economico, sono immediatamente esecutivi, secondo la previsione di vari articoli già presenti, ora unificati in una unica norma del codice di rito. Il medesimo comma prevede che i suddetti provvedimenti siano anche titolo per l’iscrizione dell’ipoteca. Quanto ai provvedimenti definitivi la norma non introduce novità sostanziali ma unifica varie disposizioni di legge (art. 156, comma 5, c.c., articolo 8, comma 2, L. 898/70; articolo 3, comma 2, l.n. 219/2012). La previsione che anche i provvedimenti temporanei siano titolo per l’iscrizione ipotecaria viene invece introdotta in attuazione del principio di delega contenuto nell’articolo 1, comma 23 lett. r); il richiamo espresso al secondo comma dell’art. 96 è stato inserito al fine di bilanciale novità legislative re, con riferimento alle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza di un provvedimento temporaneo, le esigenze di tutela del creditore con quelle di libera disponibilità del patrimonio del debitore, anche al fine di scongiurare ipotesi di abuso del diritto.
Il secondo comma riproduce, in un’unica norma e dunque nell’ottica di unificazione, quanto già previsto dall’articolo 156, comma 4 codice civile per la separazione personale, dall’articolo 8, comma 1 l.n. 898/70 per il divorzio e dall’articolo 3, comma 2, l.n. 219/2012 per i provvedimenti economici a tutela della prole.
Il terzo comma prevede riprende la formulazione dell’attuale articolo 8, comma 7, della l.n. 898/70 e dell’articolo 3, comma 2 della l. n. 219/2012. Il creditore può chiedere al giudice di essere autorizzato a procedere al sequestro dei beni mobili, immobili o dei crediti del debitore, affinché siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all’adempimento. Il sequestro a garanzia del pagamento degli assegni mantiene il suo carattere speciale di strumento di coazione anche psicologica nei confronti dell’obbligato in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza con riferimento all’art. 156 codice civile (Cass., 19 febbraio 2003, n. 2479; Cass., 28 maggio 2004, n.
10273).
Il quarto e il quinto comma, anche in linea con il principio generale della modificabilità dei provvedimenti, prevedono il diritto delle parti di chiedere la modifica dei provvedimenti emessi a tutela delle ragioni creditorie, in presenza di mutamenti delle circostanze; la domanda dovrà essere proposta al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, al giudice territorialmente competente in base ai principi che regolano la materia.
L’articolo 473-bis.37 c.p.c. dà attuazione al principio di delega contenuto nell’art.
1, comma 23, lettera ll), l.n. 206/2021 che prevede di “procedere al riordino della disciplina di cui all’articolo 156 del codice civile, all’articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all’articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all’articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell’assenza di limiti prevista dall’articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell’adempimento delle obbligazioni a carico dell’onerato e per il sequestro”.
L’attuale cornice normativa, in materia di garanzie a tutela dell’effettivo pagamento degli assegni, è composita e frammentata: l’art. 156 del codice civile prevede l’ordine di pagamento impartito dal giudice per la separazione; l’art. 8 l. n 898/1970 prevede la richiesta di pagamento diretto al terzo, svincolata dall’intervento del giudice; l’art.
3 l. n. 219/2012, disciplina le forme di garanzia per l’assegno di mantenimento in favore della prole con una formulazione che ha dato luogo a molteplici e contrastanti applicazioni (v. ex plurimis, le differenti soluzioni adottate da Trib. Milano, 24 aprile 2013 e da Trib. Roma, 7 gennaio 2015).
L’articolo in esame introduce un unico strumento a garanzia di tutti gli obblighi di mantenimento in senso lato modellato, in forza di quanto indicato dai principi di delega, sull’attuale articolo 8 l. n. 898/1970.
le novità legislative Il creditore dell’assegno (stabilito in favore suo ovvero della prole), decorsi trenta giorni dalla costituzione in mora del debitore inadempiente, può notificare il provvedimento che fissa an e quantum dell’assegno, ovvero l’accordo di negoziazione assistita (che, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014, produce gli stessi effetti del corrispondente provvedimento dell’autorità giudiziaria) al terzo tenuto a versare periodicamente somme di denaro al debitore principale. Il creditore dovrà dare comunicazione dell’avvenuta notificazione all’obbligato.
Ricevuto il provvedimento, il terzo, dal mese successivo a quello di avvenuta notificazione, è tenuto al pagamento dell’assegno sino alla concorrenza delle somme da lui dovute al debitore principale. Ove il terzo non adempia il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti.
La norma, in attuazione del principio di delega, non richiama il comma 6 dell’art.
8, l. n. 898/1970, che è abrogato: il debitor debitoris, a seguito della notificazione del provvedimento, è tenuto a versare al creditore l’ammontare dell’assegno di mantenimento indicato nel provvedimento sino alla concorrenza delle somme dovute al debitore principale e non più sino alla concorrenza della metà.
Il comma 3 prevede che, qualora il credito dell’obbligato verso il terzo sia stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme provvede il giudice dell’esecuzione, avuto riguardo alla natura e alla finalità delle somme dell’assegno.
La norma di cui all’articolo 473-bis.38 c.p.c. riguardante l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento costituisce estrinsecazione di una regola che traspare nell’intera legge delega e che viene specificamente considerata anche per il momento attuativo e di esecuzione dei provvedimenti. Al comma 23 lett. ff) ultimo inciso, la legge delega testualmente prevede di “dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l’attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l’esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell’immediatezza, che nell’esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l’uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato.
Ferma dunque restando la considerazione che l’attuazione dei provvedimenti a carattere personale nei processi della famiglia presenta connotati che impediscono di considerare applicabili le norme ordinarie del libro terzo del codice di rito, e di mantenere uno stretto controllo da parte del giudice della cognizione, il tema di fondo affrontato dal legislatore con simile previsione riguarda, in primo luogo, la necessità di agire tempestivamente per evitare che il provvedimento sull’affidamento della prole già emesso, o quello emesso durante il procedimento in corso, non venga concretamente attuato. La scelta normativa recepisce, in tutta evidenza, le sollecitazioni sovranazionali sul tema considerato che una legislazione conforme alla Convenzione Edu deve garantire l’effettività dei rimedi esistenti a tutela dei diritti fondamentali riconosciuti.
Infatti, la tempestività nell’attuazione dei provvedimenti in tema di affidamento è da tempo al centro delle valutazioni di adeguatezza degli strumenti messi in campo dall’ordinamento per la tutela dei legami familiari significativi in caso di separazione e divorzio.
La Corte Edu ha più volte ritenuto che i giudici nazionali non abbiano adottato le misure idonee a creare le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita in quanto il relativo provvedimento, a fronte di difficoltà esecutive o comportamenti oppositivi dell’altro genitore, spesso è rimasto privo di concreta esecuzione.
La Corte, in diversi casi, ha ritenuto “che i giudici interni non hanno adottato delle misure concrete e utili volte all’instaurazione di contatti effettivi, e hanno poi in altri casi tollerato che attraverso il comportamento di uno dei genitori venisse di fatto impedita l’instaurazione di una vera relazione tra genitore non affidatario e minore”.
Per cogliere, quindi, l’occasione e la necessità di un intervento regolatore della disciplina del controllo del giudice sull’effettività degli strumenti del processo a tutela della bigenitorialità in generale ed in particolare del singolo provvedimento adottato in tema di affidamento si è costruita una disciplina che declina la fase attuativa dei provvedimenti in questione.
Sono state selezionate le ipotesi di intervento giurisdizionale fino all’uso della forza pubblica, da considerarsi però quest’ultima come scelta residuale e non altrimenti evitabile nei casi di assoluta necessità.
Andando al dettaglio delle previsioni, il primo e il secondo comma individuano il giudice al quale rivolgersi nei casi in cui siano sorti contrasti tra le parti in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o comunque sorgano impedimenti o difficoltà, anche oggettive, che non consentano l’attuazione del provvedimento di affidamento del minore.
La declinazione della competenza, secondo un criterio logico ed ispirato a scelte di ragionevolezza sostanziale, riguarda le ipotesi di pendenza o meno del procedimento e i casi nei quali venga instaurato un nuovo procedimento tra le parti. In pendenza del procedimento sarà il giudice titolare ad essere competente per l’attuazione del provvedimento in questione. Qualora non penda alcun procedimento, la risoluzione di ogni difficoltà esecutiva va richiesta al giudice che ha emesso il provvedimento. A tale criterio si deroga nel caso in cui il minore abbia trasferito la sua residenza altrove, nel qual caso si applica il criterio di cui all’articolo 473 bis.11 c.p.c.
Il legislatore ha previsto, sempre nel secondo comma, l’ulteriore concreta ipotesi che venga instaurato un nuovo e diverso procedimento tra le parti avente ad oggetto la responsabilità genitoriale, privilegiando la necessità, in questo caso, di una concentrazione di “competenze” in capo al giudice del merito in capo al quale verrà trasferita la causa avente ad oggetto l’attuazione del provvedimento in precedenza adottato.
In quest’ultimo caso, ferma la competenza del “giudice dell’attuazione” di assumere i provvedimenti urgenti e necessari nell’interesse del minore, si prevede la trasmissione dinanzi al giudice del procedimento di nuova instaurazione con possibilità di conferma, modifica o revoca di quanto disposto.
La disciplina così costruita risponde all’esigenza di individuare un unico giudice competente ad intervenire, favorendo, al contempo, la tempestività dell’intervento attuativo e la conservazione degli effetti dei provvedimenti emessi.
La scelta compiuta dal legislatore, del tutto assimilabile a quanto già previsto dall’articolo 38 disp. att. del c.c., affonda la sua ratio nell’esigenza di prevedere un reticolato di disposizioni in grado di evitare spazi di inerzia e difficoltà nell’individuazione del giudice competente a pronunciarsi sull’esecuzione di provvedimenti già emessi a fronte dell’introduzione di successivi procedimenti giurisdizionali connessi con l’accertamento già compiuto.
Il terzo comma disciplina il procedimento, prevedendo che in seguito alla presentazione del ricorso, il giudice deve instaurare il contraddittorio con i genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale, il pubblico ministero, il tutore il curatore e curatore speciale se nominati. Qualora le parti non riescano ad accordarsi sulle modalità di attuazione del provvedimento, il giudice potrà provvedere d’ufficio all’emissione dei provvedimenti per l’attuazione ritenuti opportuni. Anche nella fase esecutiva le parti possono, ancora una volta, avere la possibilità di collaborare spontaneamente all’attuazione del provvedimento. Una volta però naufragata tale possibilità, il giudice esercita il suo potere regolativo fino all’ultima scelta, assolutamente residuale, di autorizzare l’utilizzo della forza pubblica secondo quanto previsto dal successivo quinto comma.
La scelta di giovarsi dell’ausilio della forza pubblica viene, infatti, rigidamente ancorata dal legislatore alla coesistenza di due elementi di valutazione: 1) l’assoluta indispensabilità del ricorso ad essa; 2) la salvaguardia della tutela psicofisica del minore.
I richiamati elementi devono essere trasfusi nella motivazione del provvedimento che dispone per l’intervento della forza pubblica. Il legislatore ha posto l’accento sia sull’an che sul quomodo di tale intervento prevedendo che esso venga posto in essere sotto la vigilanza del giudice e nella considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto, anche con il sostegno di personale socio-sanitario, questa assoluta novità dell’intervento, qualora ritenuto necessario.
Il legislatore individua questa scelta come extrema ratio a fronte della impossibilità di eseguire il provvedimento, tanto da richiedere contestualmente una motivazione specifica riguardante il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, l’utilizzo delle cautele richieste dalle circostanze, l’impossibilità di procedere altrimenti.
Per chiudere il cerchio sulle possibili categorie di comportamenti idonei a richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria a garanzia del disposto affidamento il legislatore, al sesto comma dell’articolo in commento, prevede una specifica ipotesi di intervento incisivo e ufficioso del giudice nel caso sussista il pericolo desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore ovvero di altre condotte in grado di minare l’attuazione del richiamato provvedimento. In questi casi è previsto che il giudice, con decreto e senza convocare preventivamente le parti, possa dettare le regole per l’attuazione del provvedimento, fissando al contempo l’udienza, da tenersi nei successivi quindici giorni, all’esito della quale potrà, con ordinanza, confermare, modificare o revocare il decreto precedentemente emesso. Avverso l’ordinanza è poi ammessa opposizione, da proporsi con le forme di cui all’articolo 473-bis.12 c.p.c.
La tempestività in funzione della sicurezza del minore è il fulcro della descritta disciplina. A confermarlo è la modalità prescelta per procedimentalizzare l’ipotesi attuativa nei casi descritti. Si pone l’accento sulla possibilità di un intervento senza convocare le parti perché, in tutta evidenza, dalla preventiva comunicazione del procedimento di attuazione, potrebbe derivare l’impossibilità di eseguire il provvedimento. Così come congegnata la disciplina in questione risponde all’esigenza funzionale di provvedere in via prioritaria alla tutela immediata del minore, ma garantendo parallelamente le esigenze del diritto di difesa attraverso l’efficace e immediato ripristino del contraddittorio a richiesta di parte per incidere sul contenuto del decreto.
Con riferimento all’articolo 473-bis.39 c.p.c., si osserva quanto segue. Il legislatore della delega ha compiuto una scelta di razionalizzazione della disciplina esistente sul tema dell’attuazione dei provvedimenti di affidamento della prole, che comprende il contestuale restyling delle regole processuali dell’art. 709 ter c.p.c. con il potenziamento dei poteri ufficiosi del giudice.
Infatti, accanto alla nuova disciplina concernente l’esercizio da parte del giudice di un potere di vigilanza ed intervento sul provvedimento emesso e rimasto inattuato, si interviene a riscrivere la disciplina di cui all’art. 709-ter c.p.c. con alcuni correttivi rivolti a potenziare l’efficacia concreta del rimedio già previsto dal legislatore.
Viene, infatti, introdotta la possibilità di adottare d’ufficio le “astreintes” ex articolo 614-bis c.p.c., previsione già contemplata nel dettaglio dal comma 33 della legge delega, entrato in vigore il 22 giugno 2022, incrementando i poteri di intervento e il ruolo di impulso del giudice in relazione ai comportamenti che possono pregiudicare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento o creino comunque pregiudizio al minore, anche nei casi di gravi, perché ad esempio reiterate, sistematiche o strumentali inadempienze a provvedimenti di natura economica, soprattutto in ipotesi come quelle del mancato pagamento delle spese straordinarie in cui gli ulteriori strumenti messi a disposizione (ordine di pagamento diretto al terzo) non possono venire in soccorso.
Il legislatore, in questo modo, opta per una scelta di completezza ed unitarietà della disciplina dettata in tema di esecuzione dei provvedimenti sull’affidamento dei minori, rafforzando la doverosità degli stessi e altresì dei provvedimenti di natura economica in favore della prole, ritenendo opportuna la declinazione completa del novero delle tipologie di interventi di natura esecutiva, sanzionatoria e risarcitoria costituenti la risposta giurisdizionale a quei comportamenti che sono posti in essere dai genitori volontariamente e che possono minare l’obiettivo di rendere operativo il contenuto dei provvedimenti in questione.
Lo fa introducendo, peraltro, maggiori poteri officiosi nelle ipotesi in cui emergano comportamenti che integrino le gravi inadempienze e il pregiudizio al minore descritto dalla norma.
A differenza di quanto previsto nell’art. 473-bis.38, che disciplina i casi di verosimile inerzia derivante dalle contestazioni insorte tra le parti relativamente al modus nel quale attuare il provvedimento o di difficoltà oggettive o soggettive che impediscano la concreta operatività di esso, l’articolo in commento descrive condotte volontariamente pregiudizievoli in una duplice direzione.
In particolare, alle gravi inadempienze che minano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e agli atti volti a danneggiare il minore corrisponde la possibilità di disporre d’ufficio, alternativamente o cumulativamente, una serie di interventi che vanno dall’ammonimento alla condanna ad una sanzione pecuniaria o alla fissazione di una somma di denaro da doversi corrispondere ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento o per le violazioni successive nei casi più gravi di inerzia volontaria.
Per la sanzione amministrativa pecuniaria il legislatore ha confermato il range entro il quale si può disporre da un minimo di euro 75 a un massimo di euro 5.000 da versarsi in favore della cassa delle Ammende.
Il giudice, quindi, una volta verificata la sussistenza dei descritti comportamenti incidenti negativamente sul corretto svolgimento del programma di affidamento, ovvero anche per gravi inadempienze di ordine economico, può intervenire a modificare il provvedimento vigente e, anche in assenza di istanze di parte, procedere a condannare le parti al pagamento delle sanzioni descritte dalla norma. La natura di queste ultime, tipicamente sanzionatoria, può essere ricondotta, a quei “punitive damages”, molto diffusi nei paesi di Common law, previsti in relazione a comportamenti denotati dalla cd. “malice” (assimilabile al dolo del nostro ordinamento) relativi alla possibile lesione di diritti fondamentali. La natura sanzionatoria assimilabile tipicamente a quella di natura penale di tali provvedimenti ne consente la cumulabilità con il risarcimento del danno previsto dal successivo quarto comma dell’articolo in esame. Risarcimento al quale il giudice può procedere anche d’ufficio nel caso venga disposto in favore del minore.
L’ultimo comma della norma stabilisce infine che “I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”. La norma riproduce il disposto dell’art. 709-ter c.p.c. e deve essere interpretata come riferita ai mezzi tradizionali e comuni di impugnazione previsti per il modello formale di provvedimento nel cui ambito le misure vengono in concreto in emanate, intendendosi dunque che le misure previste dalla norma in esame sono sempre impugnabili nelle forme previste per il provvedimento che fa ad essi da cornice.
le novità legislative Ciò significa, a mero titolo esemplificativo, che dovrà considerarsi esperibile l’appello avverso le sentenze e il reclamo ex art. 473 bis.24 avverso i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’art. 473 bis.22.
L’articolo 473-bis.40 c.p.c., rubricato “Ambito di applicazione”, introduce nel Capo III, che disciplina le Disposizioni particolari, una Sezione interamente dedicata alle violenze domestiche o di genere.
L’allarmante diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell’ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l’affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria. La vittimizzazione secondaria si realizza quando “le stesse autorità chiamate e reprimere il fenomeno delle violenze, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni della violenza” (cfr. relazione sulla vittimizzazione secondaria approvata il 20 aprile 2022 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, del Senato della Repubblica, Doc. XXII bis n.10). La mancata attenzione al tema della vittimizzazione secondaria è stata oggetto di specifici rilievi mossi alle istituzioni italiane nel rapporto GREVIO (Group of Expert on Action against Violence against Women and Domestic Violence, consultabile in https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/italy), redatto nel 2019 all’esito dell’attività del Gruppo di esperti chiamato a verificare l’applicazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77. Il legislatore delegato nella consapevolezza che il contrasto alla violenza domestica non si realizza soltanto con le norme penali, ma anche, e forse soprattutto, nell’ambito dei procedimenti civili e minorili, ha dettato specifici criteri di delega indicati nelle lettere b), f), l), m), n), t), ff), del comma 23, della legge n. 206/2021 per garantire piena tutela alle vittime.
Per dare attuazione ai principi di delega richiamati è stata introdotta, nel Capo III, dedicato alle “Disposizioni particolari”, una intera Sezione, intitolata “Della violenza domestica o di genere”, per disciplinare i procedimenti nei quali una delle parti alleghi di essere vittima di violenza agita dal partner o dall’ex partner, o alleghi che vittima di violenza – anche nella forma della violenza assistita- o di abuso sia il figlio minore delle parti stesse. La scelta normativa intende sottolineare l’importanza che deve essere rivolta al contrasto a questa forma di violenza nell’ambito dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, creando una sorta di “corsia preferenziale” per tali giudizi, che dovranno avere una trattazione più rapida e connotata da specifiche modalità procedurali. In particolare, in attuazione del principio di delega contenuto nella lett. b), del comma 23 , l. n. 201/2021, sarà sufficiente che anche solo in uno degli atti introduttivi (nel ricorso, sia quando proposto dalla parte, sia quando proposto dal pubblico ministero, ovvero nella comparsa di costituzione) siano presenti allegazioni di violenza di genere o domestica, o di abuso, per garantire una trattazione più rapida del procedimento, con attenzione anche nelle fasi preliminari del giudizio a compiere un rapido accertamento sulla fondatezza dell’allegazione. La scelta di applicare le disposizioni in esame in presenza di mere allegazioni di violenza o di abuso, intese come mera affermazione della parte di essere stata vittima di episodi di violenza domestica, di genere o di abuso, ovvero la mera allegazione che tali condotte siano state poste in essere in danno del figlio minore delle parti, ha la sua ragion d’essere sulla necessità di intercettare al suo primo manifestarsi la volontà della possibile vittima di violenza di superare quello che è noto come il ciclo della violenza. È infatti noto che le vittime di violenza hanno difficoltà a denunciare e a uscire dalla situazione di violenza, a causa delle promesse di chi agisce violenza, tese a relegare l’agito violento ad un episodio momentaneo, non destinato a replicarsi, situazione che induce la vittima a non manifestare all’esterno la situazione di violenza vissuta tra le mura domestiche. Per questo, l’ordinamento, e in particolare i giudici civili e minorili, devono essere in grado di intercettare la richiesta di aiuto della vittima, non appena la stessa si manifesti, per scongiurare il rischio, che la mancata attenzione alla violenza e all’abuso, o peggio la sua sottovalutazione o negazione da parte delle istituzioni, possano indurre la vittima a ricadere nel ciclo della violenza, al quale aveva cercato di sottrarsi. I giudizi in materia di famiglia e di minori sono infatti il luogo privilegiato per l’emersione della violenza domestica, e le norme in esame hanno il fine di permettere al giudice di riconoscere ed intercettare la violenza, compiendo già dalle prime battute del giudizio accertamenti preliminare sulla sussistenza dei fatti di violenza o di abuso.
Le norme in esame prevedono, pertanto, che in presenza di allegazioni di violenza o di abuso, il procedimento venga trattato secondo una disciplina processuale connotata da specialità con il fine di verificare, già dalle prime fasi processuali, la fondatezza o meno delle allegazioni, affinché l’adozione dei provvedimenti, anche provvisori, non avvenga con formule stereotipate, ma solo dopo aver accertato, anche solo a livello di fumus, se l’allegazione di violenza sia fondata o meno. Per conseguire tale risultato è stato previsto un ampio coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie civili, penali e minorili, dinanzi alle quali possono essere pendenti procedimenti relativi alle stesse parti. Fondamentale è il ruolo del pubblico ministero, che è parte nei procedimenti aventi ad oggetto la disciplina della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli dei genitori, ed è interveniente necessario nei giudizi di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio e nei procedimenti di modifica che in ragione del ruolo può veicolare all’interno dei giudizi civili e minorili le risultanze degli accertamenti compiuti nell’ambito dei procedimenti penali. Le norme in esame prevedono, pertanto, che sia la stessa parte, sia quando ricorrente, sia quando convenuta, ad indicare negli atti introduttivi l’eventuale pendenza di procedimenti relativi alle condotte violente o di abuso, con onere di allegare oltre ai documenti che riterrà rilevanti tutte le risultanze degli altri procedimenti qualora pendenti (per esempio i verbali delle sommarie informazioni), ma è parimenti previsto che sia il giudice d’ufficio ad acquisire tali documenti, ovvero ad assumere, anche d’ufficio, ogni mezzo di prova (con piena garanzia del contraddittorio) per accertare la fondatezza o meno delle allegazioni. Le disposizioni in esame che onerano le parti e dispongono che il pubblico ministero e il giudice, comunichino con le altre autorità procedenti, e partecipino attivamente alla verifica della fondatezza delle allegazioni di violenza o di abuso ha il fine di garantire che l’adozione dei provvedimenti, già nelle fasi preliminare del giudizio, non avvenga se non prima di aver compiuto il necessario accertamento per verificare la fondatezza o meno delle allegazioni, poiché qualora emerga, anche a livello di fumus, che condotte violente sono state poste in essere il giudice dovrà adottare provvedimenti idonei a tutelare la vittima, dando piena applicazione all’art. 31 della Convenzione di Istanbul nel quale è previsto che il giudice tenga conto degli episodi di violenza “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli”.
Particolare attenzione è dedicata allo svolgimento dell’udienza per evitare che si realizzino forme di vittimizzazione secondaria, per esempio costringendo la vittima di violenza ad essere presente in udienza con il presunto autore della violenza senza l’adozione di particolare cautele, prevedendo espressamente che non possa essere compiuto tentativo di conciliazione (che per essere congruo ed efficace presuppone che le parti siano in posizione di parità, e non si subordinazione l’una rispetto all’altra come accade nelle relazioni contraddistinte da violenza), inibendo il ricorso alla mediazione, vietata in presenza di violenza domestica, e che il giudice non potrà sollecitare in presenza di allegazioni di violenza o di abuso (salva la possibilità di disporre l’invito alla mediazione e la conciliazione nel caso in cui nel corso del giudizio si ravvisi l’insussistenza dei fatti di violenza). Specifiche norme sono dettate per garantire che forme di vittimizzazione secondaria non si realizzino nel corso degli accertamenti demandati ai Servizi socio-assistenziali o sanitari, ovvero delle valutazioni rimesse ai consulenti tecnici d’ufficio. Quanto all’ascolto del minore, in presenza di allegazioni di violenza è richiesto che il giudice proceda a tale adempimento senza ritardo e personalmente, poiché, ferma la particolare natura dell’ascolto del minore, non riconducibile nell’alveo delle prove, nondimeno anche dalle dichiarazioni del minore possono emergere elementi a sostegno o meno dell’allegazione di violenza o di abuso, con attenzione a garantire il massimo coordinamento tra le diverse autorità giurisdizionali che possono essere chiamate a verificare i medesimi fatti (seppure nei diversi ambiti di competenza) per evitare che reiterati ascolti del minore, tra loro non coordinati, possano a loro volta rivelarsi forme di vittimizzazione secondaria.
Venendo all’esame delle singole norme, l’articolo 473-bis.40 c.p.c. delinea l’ambito di applicazione della Sezione I del Capo III, stabilendo che le disposizioni previste dalla stessa si applichino nei procedimenti in cui siano allegate condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell’altra ovvero nei confronti dei figli minori delle parti, ovvero in presenza di condotte di abuso, che costituiscono una specifica categoria delle condotte di violenza che merita espressa menzione, data la ricorrenza delle stesse nei procedimenti relativi ai minori. La scelta del legislatore delegato di non inserire nella norma un elenco di fattispecie nelle quali le disposizioni, della Sezione I, del Capo III, debbano applicarsi discende dalla necessità di evitare che inserendo un’elencazione, sia pure esemplificativa, alcune fattispecie possano non essere ricomprese nell’abito di applicazione delle nuove norme, che deve avere l’applicazione più ampia possibile. Per esempio, l’elencazione contenuta nel vigente art. 64-bis disp. att. c.p.p. che disciplina la trasmissione dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria penale a quella civile (che indica i delitti previsti dall’art. 575 c.p., nella forma tentata, o i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter c.p., nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.), potrebbe non comprendere alcune condotte, quali ad esempio le percosse (sanzionate dall’art. 581 c.p.), ovvero tutte le forme di violenza c.d. economica, forma di violenza compresa nell’ambito applicativo della Convenzione di Istanbul, che si realizza quando il coniuge ovvero il genitore, pur avendo disponibilità di mezzi si sottrae agli obblighi di assistenza o mantenimento (condotte sanzionate penalmente sia dall’art. 570 c.p., sia dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970). L’ampia nozione richiamata dall’art. 473-bis.40 permetterà di consentire una più diffusa applicazione delle disposizioni in esame, in presenza di tutte le forma di violenza, fisica, economica, psicologica, in aderenza a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. Inoltre, permetterà al giudice di attivare la “corsia preferenziale” riconosciuta per i procedimenti con allegazioni di violenza o di abuso, anche a prescindere dalla necessità di ricondurre le condotte allegate a specifiche ipotesi di reato, poiché il diverso ambito di accertamento proprio dei giudizi civili e minorili, rispetto a quelli penali, potrà far ritenere sussistenti ipotesi di violenza o di abuso rilevanti per la disciplina dell’affidamento dei minori o per l’accertamento dell’addebito della separazione, anche in presenza di cause di estinzione del reato (per esempio in presenza di prescrizioni) o in mancanza di condizioni di procedibilità (per esempio qualora si tratti di fatti perseguibili a querela di parte e i termini per la presentazione della querela siano spirati). È, infatti, di immediata evidenza come condotte violente, anche se non perseguibili penalmente, abbiano incidenza nei rapporti tra le parti, e debbano essere considerate per la valutazione delle domande di contenuto civilistico (addebito della separazione), ma soprattutto per la valutazione delle domande di affidamento dei minori, che presuppongono la valutazione della capacità genitoriale, in quanto un genitore violento con l’altro, non può essere considerato un buon genitore, avendo esposto i figli alla violenza assistita, e avendo veicolato un modello educativo distorto e che l’ordinamento ha il dovere di censurare.
L’articolo 473-bis.41 c.p.c., nel richiamare le norme generali quanto ai requisiti degli atti introduttivi prodotti dalle parti o dal pubblico ministero, contiene una precisazione: gli atti introduttivi devono contenere specifico riferimento a eventuali procedimenti, anche pendenti, relativi alle condotte violente o di abuso. L’onere non è posto a carico della sola parte che lamenti di essere vittima di violenza, ma è diretto ad ogni parte processuale, e al pubblico ministero. Pertanto, anche il presunto autore della violenza qualora proponga ricorso ovvero si costituisca come resistente, in uno dei procedimenti di cui all’art. 473-bis dovrà segnalare se risultino procedimenti relativi a condotte violente o di abuso. Il secondo comma dell’articolo in esame stabilisce che al ricorso o alla comparsa di costituzione devono essere allegati sia i provvedimenti relativi alle parti o al minore emessi dall’autorità giudiziaria (penale, civile o minorile) ovvero da altre pubbliche autorità (si pensi all’ammonimento emesso dal Questore in presenza di violenza domestica), sia atti dai quali possano desumersi elementi per verificare la fondatezza delle allegazioni di violenza (quali i verbali delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini, ovvero i verbali delle deposizioni rese dai testimoni durante il dibattimento penale). L’elencazione è meramente esemplificativa in quanto la norma, nella prima parte si riferisce genericamente agli “accertamenti svolti”, lasciando alle parti libertà di allegare ogni elemento ritenuto utile a sostegno dell’allegazione di violenza, o teso alla sua negazione.
L’articolo 473-bis.42 c.p.c. disciplina il procedimento in presenza di allegazioni di violenza o di abuso, prevedendo, al comma 1, la possibilità per il giudice di disporre l’abbreviazione di tutti i termini fino alla metà e di disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile (beninteso, salvaguardando il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, al fine di assicurare il giusto processo), al fine di garantire una rapida trattazione del giudizio ed una immediata risposta di giustizia, in attuazione del principio di delega contenuto nell’art.1, comma 23, lett. t), l. n. 206/2021. Il secondo comma prevede disposizioni volte a prevenire la vittimizzazione secondaria, prevedendo che debbano sempre essere tutelate la sfera personale, la dignità, la personalità e la sicurezza della vittima. Quanto alla necessità di evitare contatti diretti, il giudice potrà ricorrere all’udienza da remoto, ovvero a scansioni orarie della comparizione delle parti che, ferma la presenza dei difensori per assicurare la pienezza del contraddittorio, potranno evitare contatti diretti tra presunta vittima e presunto autore della condotta. Al medesimo scopo, il quarto comma prevede la possibilità di disporre, a tutela della vittima la secretazione dell’indirizzo di residenza, quando la stessa sia collocata in struttura protetta e in presenza di esigenze di sicurezza. Il comma terzo, aderendo ad una specifica indicazione della legge delega e sulla scorta delle previsioni della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, prevede che il decreto di fissazione dell’udienza non debba contenere l’invito alle parti a rivolgersi ad un mediatore familiare, quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’art. 415-bis codice di procedura penale per abusi o violenze.
Tale disposizione è stata riformulata, rispetto alla sua versione originale, in adesione a quanto richiesto dalle Commissioni giustizia del Senato e della Camera nei pareri espressi ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge delega. La disposizione precisa, tuttavia, che qualora il giudice, nel corso del procedimento, ravvisi l’insussistenza dei fatti di violenza, anche all’esito degli accertamenti preliminari cui è tenuto già dalle prime fasi del procedimento, potrà invitare alla mediazione o tentare la conciliazione.
La scelta sottesa a questo netto divieto nasce dalla necessità di scongiurare il rischio di vittimizzazione secondaria che si realizza quando una parte vittima di violenza o di abuso sia indotta, per invito del giudice o per sollecitazione normativa, a sedersi al tavolo di mediazione o di conciliazione con l’autore della violenza, con il rischio che la dinamica di sopraffazione violenta si riproduca anche in questo contesto. Il quinto comma prevede che al fine di garantire il massimo coordinamento tra le autorità che nei diversi ambiti di competenza possono essere chiamate ad accertare i medesimi fatti di violenza o di abuso, prevede che sia il giudice a richiedere, anche d’ufficio e senza ritardo, al pubblico ministero ovvero alle altre autorità competenti (giudice penale, giudice minorile, autorità amministrativa) informazioni in merito ai diversi procedimenti pendenti, con trasmissione degli atti (ove ostensibili, perché non coperti da segreto istruttorio) entro il termine di quindici giorni. È espressamente previsto che il pubblico ministero presenti memorie e produca atti, la disposizione - al contrario di quella generale che disciplina i poteri del pubblico ministero, prevedendo la facoltà di produrre memorie e documenti (cfr. articolo 72 c.p.c.) - dispone che il pubblico ministero rivesta necessariamente un ruolo attivo nei giudizi in esame, onerandolo di partecipare non con un contributo meramente formale ma assumendo un ruolo effettivo, che può pienamente assicurare in ragione del bagaglio conoscitivo al quale tale organo accede e del ruolo che lo stesso riveste nel procedimento penale e in quello civile e minorile. Fino alla costituzione del nuovo tribunale per le persone, per le famiglie e per i minorenni sarà necessario un ampio coordinamento tra il pubblico ministero operante presso la Procura della Repubblica dinanzi al tribunale ordinario e il pubblico ministero minorile, per permettere che le informazioni nella disponibilità delle diverse autorità inquirenti possano essere trasfuse nei giudizi civili o minorili. Il sesto comma prevede espressamente che non si applicano le disposizioni relative alla necessaria presenza delle parti e al tentativo di conciliazione, per quanto sopra evidenziato con riguardo alle previsioni inserite nel terzo comma.
L’articolo 473-bis.43 c.p.c. dispone il divieto di mediazione e conciliazione familiare, in attuazione del principio contenuto nell’art. 1, comma 23, lett. f), n), m). Il legislatore delegato ha espressamente previsto che in presenza di allegazioni di violenza domestica, di genere o di abuso sarà omesso il tentativo di conciliazione, e sarà vietata la mediazione. Tali principi sono stati attuati nella norma in esame che dispone il divieto da parte dei giudice di invitare alla mediazione o di procedere alla conciliazione e il divieto da parte del mediatore di procedere alla mediazione in presenza di condanne o di pendenza di procedimenti penali, per fatti commessi da una parte in danno dell’altra o dei figli minori delle parti (comma 1 , lett. a); anche in questo caso, come da sollecitazione della Commissione giustizia della Camera dei Deputati, si è specificato che il procedimento deve trovarsi in una fase successiva a quella di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale). Le medesime misure scattano, altresì, anche solo in presenza di allegazioni di violenza o di emersione di tali condotte nel corso del procedimento (comma 1, lett. b)).
le novità legislative L’articolo 473-bis.44 c.p.c. disciplina l’attività istruttoria in presenza di allegazioni di violenza domestica o di abuso. Ratio delle disposizioni in esame è anticipare l’accertamento sulla fondatezza o meno delle allegazioni di violenza alle fasi preliminari del giudizio, al fine di garantire che l’adozione dei provvedimenti, anche provvisori, avvenga sulla base di riscontri, seppure sommari. La norma al primo comma prevede che il giudice proceda, senza ritardo, e anche d’ufficio all’interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti per tutelare la presunta vittima, e adottando le idonee modalità di tenuta dell’udienza a garanzia della vittima, ovvero su richiesta della stessa. Il libero interrogatorio delle parti può essere di grande ausilio per il giudice perché permette di mettere a confronto le diverse narrazioni in relazione ai medesimi fatti, confronto che può fornite elementi a sostegno o a contrasto delle contrapposte ricostruzioni degli eventi; inoltre permette di acquisire ulteriori elementi per procedere alla istruttoria (per esempio per accertare al di là di quanto indicato negli scritti introduttivi se qualcuno tra parenti, amici o vicini di casa, sia in grado di riferire in merito alle condotte di violenza o abuso, persona che potrà poi essere escussa direttamente dal giudice con attivazione dei poteri d’ufficio allo stesso riconosciuti). Quanto alla necessità di evitare contatti diretti il giudice potrà ricorrere all’udienza da remoto, ovvero a scansioni orarie della comparizione delle parti che ferma la presenza dei difensori, per assicurare la pienezza del contraddittorio, potranno evitare contatti diretti tra presunta vittima e presunto autore della condotta. Il giudice, per accertare le condotte violente o di abuso, e quindi per verificare la fondatezza o meno delle allegazioni di parte, dovrà disporre senza ritardo e pure d’ufficio, “anche di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile” mezzi di prova, e ciò in attuazione del principio di delega contenuto nell’art.1, comma 23, lett.
t), l. n. 206/2021. Al fine di garantire il rispetto del giusto processo, il giudice dovrà comunque avere cura di garantire il contraddittorio e il diritto alla prova contraria. A titolo esemplificativo è previsto che possano essere escussi soggetti che potrebbero aver assistito a fatti di violenza o abuso, ovvero acquisiti documenti presso uffici pubblici (si pensi ai Pronto soccorso) o uffici delle Forze dell’Ordine (si pensi ai verbali di accesso degli operatori chiamati per interventi sui luoghi), sempre previo rispetto dell’eventuale segreto istruttorio quando siano in corso indagini penali.
Il secondo comma della norma detta poi specifiche norme nel caso di nomina di CTU ovvero di incarico ai servizi socio-assistenziali o sanitari in procedimenti che presentino allegazioni di violenza o di abuso, disponendo espressamente che il giudice quando provvede alla nomina del CTU (da scegliere tra quelli dotati di specifica competenza in materia) o all’incarico ai Servizi, deve indicare nel provvedimento la presenza di allegazioni di violenza o di abuso. La precisazione è necessaria per la natura degli accertamenti che possono essere demandati al consulente tecnico ovvero ai responsabili del Servizio, che non potendo accertare i fatti, compito riservato in via esclusiva al giudice, devono essere posti a conoscenza delle eventuali allegazioni di violenza, per evitare che questi procedimenti, connotati di elementi di specialità, vengano trattati al pari di quelli connotati da mera conflittualità, con conseguente elevato rischio di porre in essere condotte di vittimizzazione secondaria, proprio per il mancato riconoscimento della possibile violenza domestica o della presenza di possibili abusi. Sempre a tal fine dovranno dal giudice essere specificati gli accertamenti da compiere e le misure da adottare (per esempio avendo cura di prevedere che le parti non siano convocate contemporaneamente ovvero che non si trovino a sedere intorno allo stesso tavolo di consulenza, ma invitando il CTU o i responsabili del Servizio ad adottare opportune cautele quali ad esempio collegamenti da remoto per i colloqui congiunti). In adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione per il quale non possono essere poste a fondamento delle valutazioni del CTU metodologie che non siano approvate dalla comunità scientifica internazionale (in particolare la sindrome di alienazione parentale cfr. sul punto Cass., sent. n. 7041, del 20 marzo 2013; Cass., ord. N. 13217, del 17 maggio 2021) il CTU dovrà indicare espressamente a quali di queste intende riferirsi, con la precisazione che le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità dovranno essere fondate sui parametri assunti a riferimento. È espressamente prevista, come si è detto, la possibilità per il giudice di disporre la secretazione nelle relazioni del servizio e nella CTU dell’indirizzo della vittima di violenza quando sussistano esigenze di tutela.
L’articolo 473-bis.45 c.p.c. disciplina l’ascolto del minore prevedendo espressamente che in presenza di procedimenti con allegazioni di violenza o di abuso il giudice debba procedere all’adempimento personalmente e senza ritardo, assicurando il coordinamento con l’autorità penale (per esempio acquisendo i verbali e le videoregistrazioni dell’ascolto avvenuto in ambito penale nel corso dell’incidente probatorio), ed avendo cura di evitare ogni contatto diretto tra il minore e il presunto autore della violenza e dell’abuso. Ratio della disposizione è assicurare che in presenza di questi procedimenti sia il giudice, preferibilmente nell’ambito di quegli accertamenti preliminari che devono precedere l’adozione dei provvedimenti anche provvisori, ad avere percezione diretta di quanto riferisce il minore, per cogliere personalmente tutti gli elementi che il linguaggio non verbale, particolarmente significativo per i minori, può fornire. Sono espressamente richiamate le norme generali in materia di ascolto del minore, in particolare la disposizione che ne prevede la videoregistrazione, ed è previsto al fine di scongiurare il rischio che la reiterazione degli ascolti nei diversi procedimenti che possono vedere coinvolto il minore possa tradursi in una forma di vittimizzazione secondaria, che non si proceda all’ascolto diretto quando il minore sia stato già ascoltato e le risultanze dell’ascolto, acquisite agli atti, siano ritenute dal giudice procedente con provvedimento motivato sufficienti ed esaustive.
L’articolo 473-bis.46 c.p.c. chiarisce espressamente che i provvedimenti provvisori in presenza di allegazioni di violenza o abuso potranno essere adottati solo dopo che il giudice abbia realizzato l’istruttoria anche sommaria, che è obbligato a compiere in presenza di queste allegazioni. L’istruttoria potrà essere fondata anche solo sull’acquisizione di documenti quando esaustivi per far emergere, quanto meno a livello di fumus, la presenza di agiti violenti o abusanti posti in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori delle parti stesse, ovvero potrà richiedere specifici accerle novità legislative tamenti come l’escussione di testimoni o l’ascolto del minore. Il fine è quello di assicurare tutela alla vittima, già dall’emissione dei primi provvedimenti, in particolare fare in modo che la disciplina dell’affidamento dei figli minori o la regolamentazione del regime di frequentazione dei minori, rispetti quanto previsto dal richiamato art. 31 della Convenzione di Istanbul. La norma precisa che ogni provvedimento dovrà assicurare piena tutela alle vittime anche con l’intervento dei servizi socio assistenziali e sanitari, e con adeguata disciplina del diritto di visita tale da non compromettere la sicurezza delle vittime stesse (per esempio prevedendo visite protette, ovvero nei casi meno gravi evitando contatti diretti tra vittima e autore della violenza prevedendo che i minori vengano prelevati e ricondotti nell’abitazione della vittima della violenza non dal presunto autore della stessa ma da altri soggetti -parenti, operatori dei servizi- ovvero prevedendo che il prelievo dei minori e il loro accompagnamento avvenga presso l’istituto scolastico). È fatto espresso riferimento alla possibilità di adottare le misure previse dell’art. 342 bis c.c. che disciplina gli ordini di protezione. È inoltre espressamente previsto che nel caso di collocazione della vittima di violenza presso struttura protetta il giudice, quando opportuno, conferisca incarico ai servizi sociali e/o sanitari anche al fine di adottare adeguati progetti per il reinserimento sociale e lavorativo della vittima.
La Sezione II contiene le norme speciali destinate a trovare applicazione nei soli procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni.
L’articolo 473-bis.47 c.p.c. individua il tribunale territorialmente competente per i procedimenti di cui si è detto.
Il criterio principale, in caso di presenza di figli minori, è sempre quello della residenza abituale degli stessi. In mancanza, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. Nel caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il tribunale di residenza dell’attore; qualora, poi, anche l’attore risieda all’estero è competente qualunque tribunale della repubblica. I criteri residuali sono quelli già attualmente previsti dagli articoli 706 del codice di procedura civile e art. 4, comma 1, l. n. 898/1970, applicabili anche ai procedimenti di scioglimento dell’unione civile, in forza dell’art. 1, comma 25, l. n. 76/2016.
Nell’articolo 473-bis.12 c.p.c., che disciplina per tutte le ipotesi ricomprese nell’ambito di applicazione del rito unitario la forma dell’atto introduttivo e le connesse necessarie allegazioni, si è previsto al terzo comma che nei casi di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, debbano essere allegati al ricorso le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. La norma di cui all’articolo 473-bis.48 c.p.c. intende estendere tale portata precettiva nell’ambito dei procedimenti della crisi familiare (procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni) in via generale, tenuto conto che, anche in assenza di prole ovvero di richieste di contributo economico, l’assetto da stabilirsi comunque dipende da una valutazione del quadro economico sottostante, per la quale risulta necessario disporre della necessaria documentazione di riferimento. Ciò anche al fine di avere contezza dei presupposti fattuali in forza dei quali sono stati assunti determinati provvedimenti, e conoscere quindi i necessari dati per una eventuale futura modifica o variazione dell’assetto così determinato.
La norma di cui all’articolo 473-bis.49 c.p.c. dà attuazione a uno dei principi di delega contenuti nell’art. 1, comma 23, lett. bb), l. n. 206/2021, nella parte in cui si invita il legislatore delegato a “prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest’ultima sia procedibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l’autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti”.
A seguito dell’entrata in vigore della l. 6 maggio 2015, n. 55, che ha previsto la riduzione dei termini per proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla data della comparizione dei coniugi nell’udienza presidenziale del procedimento di separazione, è emersa con sempre maggiore urgenza la necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione.
Per dare risposta a questa esigenza, la norma in esame prevede, al primo comma, la possibilità di contemporanea proposizione di giudizio di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, in quanto come di recente affermato dalla Suprema Corte la contemporanea proposizione di domande di stato, tra le quali sussista rapporto di pregiudizialità, essendo necessario il passaggio in giudicato dell’una domanda perché ricorra la condizione per proporre l’altra, non è ostacolata dall’esistenza di un rapporto di pregiudizialità, potendo la seconda domanda essere decisa solo all’esito del passaggio in giudicato della prima (cfr. ex plurimis, le decisioni in merito alla contemporanea proposizione di domanda di disconoscimento di paternità e di accertamento giudiziale di paternità, tra le quali Cass. Civ., ord. 3 luglio 2018, n. 17392). La possibilità, sia per il ricorrente sia per il convenuto, di proporre contemporaneamente domanda di separazione e di divorzio nel medesimo giudizio, garantirà economie processuali, considerata la perfetta sovrapponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole) e, pur nella diversità della domanda, la analogia degli accertamenti istruttori da compiere ad altri fini (si pensi alle domande di contributo economico in favore del coniuge e di assegno divorzile per l’ex coniuge), con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali. La possibilità prevista nel comma quarto della norma di definire il giudizio con la decisione su ciascuna domanda, nei diversi capi dell’unica sentenza (per esempio specifici capi su: addebito della separazione; determinazione di assegno di mantenimento per il coniuge debole con decorrenza dalla data della domanda della separazione fino alla data di passaggio in giudicato della pronuncia sulla status del divorzio - ovvero dalla data di proposizione della domanda di divorzio; determinazione di assegno divorzile con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della pronuncia sullo status di divorzio- ovvero dalla data di proposizione della domanda di divorzio; unica pronuncia per le domande sull’affidamento dei figli, sul loro mantenimento e sull’assegnazione della casa familiare) non priverà nessuna delle parti della pronuncia sulle domande formulate, pur garantendo il sopra richiamato risparmio di energie processuali e di procedimenti nei gradi successivi, in caso di impugnazione dei provvedimenti pronunciati.
Nel dettaglio, il primo comma della norma in esame prevede quindi la possibilità di proporre contemporanea domanda di separazione e di divorzio, precisando che il divorzio potrà essere pronunciato solo previa verifica dei presupposti richiesti dalla normativa vigente (“Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”).
Mantenendo dunque ferma l’applicazione delle disposizioni in vigore che regolano dal punto di vista sostanziale il rapporto intercorrente tra l’istituto del divorzio e quello, allo stesso pregiudiziale (salvi ovviamente i casi di divorzio diretto) della separazione giudiziale, il divorzio potrà essere pronunciato, e le domande allo stesso accessorie (per es. domanda di assegno divorzile, di mantenimento del cognome del marito, o di liquidazione della quota di trattamento di fine rapporto) potranno essere decise, soltanto dopo che già sia stata pronunciata, nel medesimo giudizio, la sentenza parziale di separazione, previo accertamento che tale decisione sia passata in giudicato e che sia trascorso il tempo richiesto (allo stato, dopo le modifiche introdotte dalla l. 6 maggio 2015, n. 55, un anno) dalla comparizione delle parti dinanzi al giudice nel procedimento in esame (nel quale sono state proposte contemporaneamente le domande di separazione e divorzio). Qualora tali presupposti non dovessero essere sussistenti, la domanda di divorzio e le domande accessorie dovranno essere dichiarate improcedibili.
Il secondo e il terzo comma della norma in esame introducono un altro strumento di accelerazione finalizzato a concentrare l’istruttoria e a ridurre considerevolmente il numero dei procedimenti pendenti prevedendo la possibilità di procedere alla riunione di procedimenti tra le stesse parti di separazione e di scioglimento o cessazione del vincolo matrimoniale quando contemporaneamente pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi (secondo comma) ovvero davanti al medesimo ufficio (terzo comma).
le novità legislative Accade, infatti, sempre più di frequente che, pendente un processo di separazione giudiziale, nel corso del quale viene pronunciata sentenza parziale di separazione, venga proposta domanda di divorzio dopo che sia intervenuto il passaggio in giudicato della decisione sulla separazione (ma prima che il processo si sia interamente concluso).
La norma prevede dunque la possibilità di riunire tali procedimenti (“Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l’articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell’articolo 12, primo comma (competenza per territorio)”), soggettivamente ed oggettivamente connessi, con considerevole risparmio di energie processuali, potendo con la riunione essere trasfusa l’intera istruttoria già realizzata nel procedimento separativo all’interno del procedimento divorzile. Oltre a tale economia processuale, la riunione consente di ridurre il numero dei procedimenti pendenti dinanzi alle Corti superiori, in quanto, qualora impugnata la sentenza emessa all’esito della definizione del giudizio di primo grado sui procedimenti riuniti genererà un unico procedimento pendente in Corte da Appello ed in Cassazione, in luogo di due (impugnazione della separazione e successivamente del divorzio). La norma introduce poi nel terzo comma anche un espresso richiamo all’art. 274 c.p.c. (“Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l’articolo 274”), che disciplina la riunione tra procedimenti connessi, disposizione che sarà applicabile nel caso di specie, rimettendo pertanto al giudice procedente la valutazione della opportunità della riunione, anche in considerazione delle fasi processuali dei due distinti giudizi.
L’ultimo comma (“La sentenza emessa all’esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”) precisa che la sentenza emessa nei procedimenti nei quali o per scelta di una delle parti (comma primo), o per successiva riunione operata dal giudice (comma secondo e comma terzo) siano decise domande di separazione e di divorzio, nonché le domande accessorie all’una o all’altra domanda, che la decisione dovrà contenere specifici capi, al fine di stabilire l’esatta applicazione delle diverse statuizioni, in particolare anche dal punto di vista della loro dimensione temporale. Viene quindi specificamente indicata la necessità di puntualizzare la diversa decorrenza dell’assegno di mantenimento o di divorzio in favore del coniuge o dell’ex coniuge debole, stante la rilevanza statistica di tali domande, e al fine di evitare possibili sovrapposizioni di pronunce, con potenziali problemi di contraddittorietà di giudicati e di controversie nella fase esecutiva.
L’articolo 473-bis.50 c.p.c. attua i principi di delega contenuti nell’art. 1, comma 23, lettere g) e r), l. n. 206/2021, nella parte in cui è disposto che “in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nell’assumere i provvedimenti circa l’affido dei figli minori il giudice indichi quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all’altro” (lett. g) e che “nell’adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell’affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, dell’istruzione, dell’educazione e dell’assistenza morale del minore, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 337-ter del codice civile;... all’interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l’accordo dei genitori e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 709-ter del codice di procedura civile” (lett. r) La norma, da leggersi in collegamento con quella di cui all’articolo 473 bis.12 c.p.c.
(che al quarto comma precisa che “Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”) prevede che, con i provvedimenti, anche temporanei, che statuiscono sull’affidamento della prole, il giudice indichi le informazioni che ciascun genitore deve comunicare all’altro e costituisce piana applicazione dei principi dell’affidamento, anche per le ipotesi di affidamento esclusivo o esclusivo rafforzato. Invero, anche in queste ultime due ipotesi il genitore non affidatario mantiene il generale potere/dovere di vigilanza (art. 337 quater, ultimo comma, c.c.), che può essere esercitato solo ove il genitore sia in possesso delle informazioni sulla vita del figlio. La previsione che sia il giudice a indicare specificatamente le informazioni che un genitore deve comunicare all’altro avrà un effetto deflattivo del contenzioso “satellitare”, così impedendo il sorgere di controversie aventi ad oggetto l’individuazione delle notizie sulla vita del figlio che ciascun genitore ha il diritto di avere dall’altro.
La seconda parte dell’articolo prevede che, nel formulare la propria proposta di piano genitoriale, il giudice tenga conto di quelli allegati dalle parti, pur potendosene discostare, in ragione degli ampi poteri officiosi di cui dispone. La violazione del piano genitoriale proposto dal giudice e accettato dai genitori, costituisce autonomo comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 473 bis.39 c.p.c.
L’articolo 473-bis.51 c.p.c. attua i principi di delega contenuti nell’art. 1, comma 17 lett. o), nella parte in cui è disposto di “prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all’udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l’altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione” nonché quelli di cui all’art. 1, comma 23 lett. hh) laddove è richiesto di “introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall’articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l’indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l’udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare” e di “introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti”.
In attualità i procedimenti su domanda congiunta prevedono tre modelli differenti: - quello di cui al combinato disposto di cui agli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile, che si conclude con il decreto collegiale di omologazione delle condizioni della separazione consensuale. Ove il tribunale ritenga che le condizioni volute dai coniugi siano in contrasto con l’interesse dei figli, può suggerire ai coniugi le modifiche da apportare; in caso di rifiuto dei coniugi il tribunale può rifiutare l’omologazione della separazione che, pertanto, rimane improduttiva di effetti; - quello di cui all’art. 4, comma 16 L. 898/70, applicabile, ex art 1, comma 25 l. n.
76/2016 allo scioglimento dell’unione civile, che si conclude con sentenza; ove il tribunale ritenga che le condizioni proposte dai coniugi siano in contrasto con l’interesse dei figli, dispone automaticamente, l’apertura del procedimento contenzioso secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 8, l. n. 898/70; - quello, frutto di elaborazione giurisprudenziale, per le domande congiunte riguardanti le modalità di affidamento e mantenimento dei minori i cui genitori non sono legati da vincolo di coniugio. In questi casi la domanda si propone con ricorso e il tribunale, se non ravvisa contrasto tra le condizioni proposte dai genitori e l’interesse dei figli, provvede con decreto emesso in camera di consiglio in conformità con le domande delle parti; in alcuni casi la prassi prevede la preventiva convocazione delle parti, in altri casi no.
L’articolo in esame introduce, in ossequio con i principi di delega, un rito unitario anche per i procedimenti su domanda congiunta.
Il primo comma fissa come criterio di competenza territoriale quello della residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte, ponendosi in consonanza anche con il criterio generale dell’art. 473 bis.11 c.p.c. in ragione del fatto che i figli minori della coppia risiederanno o avranno domicilio presso l’una o l’altra parte. In presenza di minori collocati fuori dalla famiglia di origine il procedimento congiunto non potrà riguardare i provvedimenti a tutela dei figli, che dovranno essere richiesti al tribunale ordinario o al tribunale per i minorenni con altro e diverso procedimento.
Il secondo comma disciplina i requisiti del ricorso, mediante il richiamo all’articolo 473 bis.12 c.p.c. Al ricorso non dovrà essere allegata la documentazione economica, prevista per il procedimento contenzioso, che viene sostituita dalle indicazioni delle parti circa le rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali degli ultimi tre anni e degli oneri a loro carico. Si tratta di indicazione indispensabile sia per permettere al giudice di effettuare le doverose verifiche, sia per valutare l’eventuale fondatezza di successive richieste di modifica delle condizioni in precedenza concordate. Il comma precisa altresì, in ossequio a quanto previsto dalla giurisprudenza dominante, che le parti con il ricorso possono regolamentare in tutto in parte i loro rapporti patrimoniali, nel rispetto dell’autonomia negoziale (ex multis Cass. 5 maggio 2021, n. 11795; Cass.
SS.UU. 29 luglio 2021, n. 21761). Viene infine prevista la possibilità per le parti di rinunziare all’udienza di comparizione personale delle parti in ottemperanza al principio di delega di cui all’articolo 1, comma 17 lett. o); in questo caso però i coniugi, secondo quanto indicato nel richiamato principio di delega, dovranno depositare la documentazione economica richiesta nel caso di procedimento contenzioso.
Il terzo comma disciplina il procedimento, sul modello previsto dall’attuale articolo 711 del codice di procedura civile, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma 23, lett. hh).
Il quarto comma regola la fase decisoria, precisando che il collegio si pronunzia con sentenza. Rispetto al modello processuale attuale di cui all’articolo 711 c.p.c. (che si conclude con il decreto di omologa) si è preferito optare, per ragioni di coerenza sistematica, per l’adozione della forma della sentenza. La delega, del resto, si limita a prevedere che il rito unico per i procedimenti su domanda congiunta sia “modellato” sull’attuale “procedimento” per separazione consensuale, ma non impone che lo stesso debba necessariamente anche essere definito con provvedimento avente la medesima forma prevista per tale fattispecie giudiziale (decreto di omologazione) e non con sentenza. D’altra parte, la natura costitutiva della pronunzia di divorzio (v. da ultimo Cass.
SS.UU. 6 luglio 2022, n. 21425) non rendeva possibile prevedere che il procedimento si potesse concludere con un decreto di omologazione delle condizioni concordate dalle parti. Il comma in esame prevede altresì che, in linea con il modello della separazione consensuale, ove il tribunale ritenga gli accordi dei genitori in contrasto con l’interesse dei figli, possa convocare le parti indicando le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione, rigetti la domanda che potrà essere successivamente riproposta.
Il quinto comma disciplina, anche in questo caso in linea con quanto previsto con il principio di delega di cui all’art. 1, comma 23 lett. hh) il procedimento per le domande congiunte di modifica delle precedenti condizioni che diverge da quello disciplinato nei commi precedenti giacché prevede l’udienza di comparizione delle parti solo su loro richiesta congiunta o qualora il tribunale ritenga necessario ottenere chiarimenti in merito alle condizioni proposte. Occorre precisare che il procedimento di cui al quinto comma si applica anche alle domande congiunte di modifica delle condizioni della separazione giudiziale e non solo della separazione consensuale, come potrebbe desumersi dal richiamo letterale contenuto nel principio di delega che, ove attuato pedissequamente, si sarebbe risolto in una norma priva di ragionevolezza e comunque sia in contrasto con le esigenze di unitarietà del rito che sono chiaramente espresse nell’intera legge delega.
le novità legislative In attuazione delle indicazioni contenute nell’art. 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l.
n. 206/2021, laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”, si è ritenuto opportuno, per esigenze sistematiche oltre che per consentire agli operatori del diritto una migliore individuazione e fruizione delle fonti di riferimento, provvedere a una complessiva risistemazione delle disposizioni processuali relative ai diversi procedimenti che con la riforma confluiranno nell’alveo del rito unitario per le persone, per i minorenni e per le famiglie. A tal fine si rende necessario anche il trasferimento “materiale”, all’interno delle nuove disposizioni e in particolare di una apposita Sezione III, delle norme processuali oggi contenute nel libro IV del codice di procedura civile.
Gli articoli da 473-bis.52 a 473-bis.58 c.p.c. operano quindi una sostanziale trasposizione all’interno del nuovo modello processuale delle disposizioni di cui agli articoli da 712 a 720-bis c.p.c., che vengono conseguentemente abrogati.
In particolare, l’articolo 473-bis.52 c.p.c. riproduce tendenzialmente il contenuto dell’articolo 712 c.p.c., ovviamente con la sostituzione delle previsioni relative ai requisiti di forma-contenuto della domanda, per i quali deve oggi farsi riferimento alle norme generali sul nuovo rito unitario a tal fine previste.
L’articolo 473-bis.53 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 713 c.p.c., prevedendo tuttavia espressamente, in ossequio alla struttura del nuovo rito, che il presidente abbia dapprima a nominare il giudice relatore, e quindi a fissare l’udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili (secondo quanto già prevede l’articolo 713 c.p.c.).
Sempre seguendo quanto già l’attuale norma di riferimento dispone, il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; e il decreto è infine anche comunicato al pubblico ministero.
L’articolo 473-bis.54 c.p.c. sostituisce gli articoli 714 e 715 c.p.c., prevedendo che all’udienza il giudice relatore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 c.c.
L’udienza per l’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando si svolge di regola in presenza. Nei casi in cui specifiche esigenze di protezione lo richiedano, e in cui l’interdicendo o l’inabilitando non può quindi comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, è peraltro stabilito che il giudice, con l’intervento del pubblico ministero, possa non soltanto recarsi per sentirlo nel luogo in cui si trova, ma altresì, valutata ogni circostanza, disporre che l’udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l’assenza di condizionamenti.
le novità legislative L’articolo 473-bis.55 c.p.c. sostanzialmente riproduce il contenuto degli articoli 716 e 717 c.p.c., con sostituzione della formula “giudice istruttore” con “giudice relatore”, in ossequio alla struttura del nuovo rito unitario per le persone, i minorenni e le famiglie.
L’articolo 473-bis.56 c.p.c. (Impugnazione) riproduce il contenuto degli articoli 718 e 719 c.p.c.
L’articolo 473-bis.57 c.p.c. (Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione) riproduce il contenuto dell’articolo 720 c.p.c.
L’articolo 473-bis.58 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 720 bis c.p.c., prevedendo che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. Il giudizio di compatibilità dovrà poi tenere conto del fatto che la trama procedimentale relativa all’amministrazione di sostegno è disciplinata anche da alcune disposizioni contenute nel codice civile, negli articoli 404 e seguenti, e in particolare nell’articolo 407 c.c.
Sempre in attuazione delle indicazioni contenute nell’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021 (laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”), si è ritenuto opportuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche delle norme processuali dedicate ai procedimenti di assenza e per la dichiarazione della morte presunta, oggi contenute nel libro IV del codice di procedura civile (articoli 721-729 c.p.c.).
Per esigenze di semplificazione, chiarezza e sistematicità, nel raccordo così operato alcune disposizioni, che disciplinavano segmenti analoghi del procedimento, sono state tra loro accorpate.
In questo senso l’articolo 473-bis.59 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 721 c.p.c. L’articolo 473-bis.60 c.p.c. riproduce il contenuto degli articoli. 722, 723 e 724 c.p.c. L’articolo 473-bis.61 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 725 c.p.c.
L’articolo 473-bis.62 c.p.c. riproduce il contenuto degli articoli 726, 727 e 728 c.p.c.
L’articolo 473-bis.63 c.p.c. riproduce il contenuto degli articoli 729, 730 e 731 c.p.c.
Sempre in attuazione delle indicazioni contenute nell’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021 (laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”), si è ritenuto opportuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche delle disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati, oggi contenute nel libro IV del codice di procedura civile (articoli 732-734 c.p.c.).
In questo senso l’articolo 473-bis.64 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 732 c.p.c. L’articolo 473-bis.65 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 733 c.p.c.
L’articolo 473-bis.66 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 734 c.p.c.
le novità legislative Infine, sempre in attuazione delle indicazioni contenute nell’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021 (laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”), si è ritenuto opportuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche delle disposizioni relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi, oggi contenute nel libro IV del codice di procedura civile (articoli 735-736 c.p.c.).
In questo senso l’articolo 473-bis.67 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 735 c.p.c.
L’articolo 473-bis.68 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 736 c.p.c.
Con riferimento all’articolo 473-bis.69 c.p.c. si osserva quanto segue. In occasione della sua introduzione, la normativa concernente gli ordini di protezione contro gli abusi familiari è stata inserita in parte nel codice civile (articoli 342 bis e 342 ter, per i profili sostanziali, in ordine ai presupposti e ai contenuti della tutela) e per altra parte nel codice di procedura civile (articolo 736-bis, per i profili processuali in senso stretto).
Essendo il titolo IV bis del Libro secondo dedicato alle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, seguendo le indicazioni di un generale coordinamento e raccordo delle disposizioni vigenti, attraverso gli articoli 473-bis.69 c.p.c., 473-bis.70 c.p.c. e 473-bis.71 c.p.c., si è ritenuto di trasferire le disposizioni, con alcune lievi modifiche, all’interno del codice di procedura civile, nel titolo relativo, attraverso la introduzione di una quinta sezione, dal titolo “Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari”.
L’articolo 473-bis.69 c.p.c. costituisce la riproduzione dell’articolo 342-bis c.c. La norma, nell’inciso finale del comma primo, risolve un profilo applicativo della disposizione del codice civile, ammettendo l’adozione dei provvedimenti anche quando la convivenza tra autore dell’illecito e vittima è cessata.
Al secondo comma, è stato introdotto un coordinamento con la competenza attribuita al tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 333 c.c. e 38 disp. att. (“Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni”).
L’articolo 473-bis.70 c.p.c. riproduce, con lievi variazioni letterali, l’articolo 342-ter c.c.
In coerenza con l’articolo 48 della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa in data 11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con legge del 27 giugno 2013, n. 77, è stata eliminata la possibilità per il giudice di disporre l’intervento di un centro di mediazione familiare, secondo la previsione originaria dell’art. 342-ter c.c., essendo in tali ipotesi escluso ogni tentativo di accordo o mediazione che implichi la comparizione personale delle parti.
Essendo la misura il risultato di un intervento cautelare del giudice, si è preferito che l’effetto del versamento diretto all’avente diritto della somma che il datore di lavoro deve a titolo retributivo all’obbligato, sia il risultato dell’ordine di protezione e non di un’attività stragiudiziale.
All’articolo 473-bis.71 c.p.c. viene trasferita, con alcune lievi modifiche, la disciplina del procedimento degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, già contenuta nell’articolo 736-bis c.p.c.
L’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Viene quindi adottato un rito monocratico deformalizzato, che presenta analogie con il procedimento cautelare, con eventuale istruttoria e indagini sui redditi nelle forme più opportune, e in caso di urgenza con provvedimento senza immediato contraddittorio, salvo convalida all’udienza fissata, senza un richiamo espresso agli articoli 337 e ss. c.p.c., essendo adottata una regolamentazione autonoma (“Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
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19-10-2022 Supplemento straordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 245
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione”).
Il ricorso può essere dunque proposto sia in pendenza del procedimento di merito, innanzi al giudice che lo conduce, oppure ante causam. Questa la novità più significativa, in applicazione del principio direttivo del comma 23 lett. b) l. n. 206/2021.
Il provvedimento è reclamabile, secondo le forme del reclamo camerale (“Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 739. Il reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”).
Si prevede infine che per tutto quanto non previsto dalla norma, al procedimento si applicano gli articoli 737 e seguenti c.p.c. in quanto compatibili.
le novità legislative Quanto all’articolo 473-ter c.p.c., tenuto conto dell’applicazione del rito unitario ai procedimenti contenziosi, e in ossequio alle esigenze di riordino e coordinamento evidenziate dal principio contenuto nell’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l.
n. 206/2021, si è ritenuto opportuno introdurre una norma ricognitiva da applicare a tutti i procedimenti privi di una disciplina ad hoc e sino ad oggi tendenzialmente retti dalle norme relative al rito camerale.