Il procedimento, l’abbreviazione dei termini, i poteri officiosi, la prevenzione della vittimizzazione secondaria: art. 473-bis.42 c.p.c.
Segue la prevenzione della vittimizzazione secondaria: il divieto della mediazione familiare, art. 473-bis.43 c.p.c.
Attività istruttoria in presenza di allegazioni di violenza domestica o di abuso: art. 473-bis.44
Segue: l’ascolto del minore, art. 473-bis.45
Ci eravamo lasciati, nella prima parte del precedente contributo, con il ricorso introduttivo. È la stessa parte ad indicare negli atti iniziali (ricorso o costituzione se convenuta) l’eventuale pendenza di procedimenti relativi alle condotte violente o di abuso, con onere di allegare tutte le risultanze degli altri procedimenti, qualora pendenti, oltre ai documenti che riterrà rilevanti.
Ma è ugualmente previsto che sia il giudice d’ufficio ad acquisire tali documenti, ovvero ad assumere, anche d’ufficio, ogni mezzo di prova per accertare la fondatezza o meno delle allegazioni, nel rispetto del contraddittorio.
Nello specifico, vediamo le norme dedicate al procedimento con le sue regole e finalità che costituiscono la risposta legislativa a tutte le criticità emerse dalla relazione della Commissione di inchiesta e del Grevio, nell’ambito dei giudizi con allegazioni di violenza.