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Una rubrica realizzata per creare uno spazio di
approfondimento sulle novità più importanti della "Riforma Cartabia a piccole dosi” spiegata articolo
per articolo.
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Procedimenti congiunti della crisi: cosa è cambiato con la Riforma Cartabia
6 marzo 2024
Possono essere scaricate le slides relative al webinar tenuto lo scorso 16 febbraio
Procedimenti congiunti della crisi: cosa è cambiato con la Riforma Cartabia Le nuove disposizioni, prassi e primi provvedimenti dei Tribunali, il cumulo delle domande di separazione e di divorzio.
La riforma Cartabia a piccole dosi 18). Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori - (art. 473 bis.27 c.p.c.)
A cura di Matilde Giammarco
26 febbraio 2024
La Riforma Cartabia, in attuazione
del criterio di delega contenuto nell’art. 1, 23, lett. ff l. n.
206/2021, nella disposizione in esame regolamenta in maniera puntuale
l’intervento dei servizi sociali e/o sanitari in funzione di
monitoraggio, controllo e accertamento nell’ambito di tutte quelle
procedure di cui al titolo IV bis del codice di procedura civile, ossia
quelle in materia di persone, minorenni e famiglie, dando al Giudice un
ruolo centrale poiché lo stesso dovrà indicare in modo specifico le
attività da svolgere ed i termini entro i quali tali attività dovranno
essere svolte, delimitandone l’ambito e, in tal modo, cercando di
arginare qualsivoglia iniziativa di parte ed evitare mancanze rispetto
ai compiti che vengono assegnati. L’attività dei Servizi stessi viene
bilanciata con quella delle parti in un rigoroso rispetto del
contraddittorio tra di esse, modalità, questa, già presente nelle prassi
prevalentemente dei Tribunali per i minorenni soprattutto in tutti quei
giudizi dove emergono situazioni di grave conflitto familiare.
“Quando dispone l’intervento dei
servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico
l’attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi
sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica
sull’attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono
depositare memorie.”
La riforma Cartabia a piccole dosi. 17) Il decreto legislativo recante integrazioni e modifiche alla riforma Cartabia: le disposizioni relative al diritto di famiglia ed al relativo procedimento
A cura di Maria Silvia Zampetti
20 febbraio 2024
Pubblichiamo qui di seguito la bozza di decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive al decreto 149/2022 (riforma Cartabia).
Le disposizioni del correttivo, ove non sia diversamente previsto, si
applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio
2023, affinché esse possano “saldarsi” con quelle introdotte con il
decreto legislativo n. 149 del 2022, delle quali costituiscono per lo
più mere integrazioni, correzioni o riformulazioni a fini di migliore
intellegibilità e chiarezza. Restano naturalmente fermi il principio di
irretroattività della legge e quello secondo cui tempus regit actum, per
cui gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia
del presente decreto saranno regolati dalle norme anteriormente vigenti,
e solo le attività processuali poste in essere successivamente, anche
se in procedimenti già pendenti, saranno regolate dalle nuove
disposizioni.
Le norme che riguardano il processo di famiglia sono le seguenti:
ART. 1 – MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Comma 1: dispone l’abrogazione degli artt. 342-bis e
342-ter, che compongono il Titolo IX bis in materia di ordini di
protezione contro gli abusi familiari: viene così sanato un difetto di
coordinamento, perché con il decreto legislativo n. 149 del 2022 le
medesime disposizioni sono state inserite nel Codice di procedura civile
e in particolare agli artt. 473-bis.69 e, con lievi variazioni
meramente letterali, 473-bis.70.
La riforma Cartabia a piccole dosi. 16) Il procedimento unitario della famiglia: il reclamo dei provvedimenti indifferibili (art. 473 bis.15 e bis.24)
A cura di Maria Silvia Zampetti
31 gennaio 2024
L’art. 473 bis.24 c.p.c. prevede la
facoltà di proporre reclamo alla Corte di appello contro i provvedimenti
temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473 bis 22,
nonchè contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che
sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità
genitoriale, prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della
collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti
diversi dai genitori.
La disposizione non prevede invece
espressamente la possibilità di reclamare i provvedimenti indifferibili e
urgenti, di cui all’art. 473 bis. 15 e cioè quei provvedimenti resi
anche inaudita altera parte, soggetti a conferma, modifica o
revoca previa immediata instaurazione del contraddittorio, al fine di
garantire piena tutela a fronte di situazioni di imminente e
irreparabile pregiudizio che si presentino anche prima dello svolgimento
dell’udienza di comparizione delle parti di cui all’art. 473 bis.21.
Nel silenzio della disposizione, la
giurisprudenza si è espressa sia a favore che contro la reclamabilità
dei provvedimenti indifferibili.
Partendo dall’esame dei provvedimenti
contrari alla reclamabilità, la Corte di Appello di Firenze, con decreto
12/2023 del 2.10.2023 ha ritenuto che la reclamabilità dei
provvedimenti indifferibili sia da escludere, in primo luogo, in base al
generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, posto che
nulla dispone l’art. 475 bis.15 c.p.c. e che il successivo art. 473
bis.24 c.p.c. limita la reclamabilità ai “provvedimenti temporanei e
urgenti” di cui al comma 1 dell'art. 473 bis.22 ed a quelli temporanei
emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali
limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che
prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione
dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai
genitori.
La riforma Cartabia a piccole dosi. 15) Nomina di un esperto su richiesta delle parti (Art. 473 bis 26 c.p.c.)
A cura di Matilde Giammarco
28 novembre 2023
La Riforma Cartabia in attuazione del criterio di delega contenuto
nell’art. 1, 23, lett. ee l. n. 206/2021 e seguendo buone prassi
esistenti sul territorio sviluppatesi a seguito della constatazione che
il Giudice della famiglia e dei minori debba essere coadiuvato da
professionisti esperti in altri saperi al fine di attuare specifici
interventi, all’articolo in commento, primo comma, prevede la
possibilità che il Giudice, anche in corso di causa,
Su istanza congiunta delle parti possa
nominare ai sensi dell’art. 68 c.p.c. uno o più ausiliari, scelti tra
gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori
dell’albo se vi è accordo tra le parti, per intervenire sul nucleo
familiare al fine di superare i conflitti insorti tra le parti stesse,
fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento
delle relazioni tra genitori e figli,
al fine di compiere specifiche attività demandate dal Giudice.