Premessa
Come
affermato da Gianfranco Dosi nella voce “Adozione in casi particolari” del
Lessico di Diritto di Famiglia,
“nel lessico della giustizia civile minorile da molto tempo si parla di “adozione mite” per riferirsi a casi in cui, pur in
presenza di una situazione che potrebbe evolvere verso l’adozione piena e cioè verso la
fuoriuscita definitiva di un minore dalla sua famiglia d’origine, il Tribunale preferisce
una soluzione meno radicale in presenza di legami tra il minore e la sua
famiglia d’origine che appaiono in qualche modo ancora per il minore di un
certo significato e di una certa rilevanza, lasciando perciò coesistere l’intervento
mirato all’adozione con la salvaguardia di tali legami. In questi
casi all’adozione piena si preferisce un’adozione in casi particolari, nelle
forme dell’art. 44 lett. d e si parla di adozione mite”.
La
definizione di adozione mite data da Gianfranco Dosi, che mette al centro
dell’istituto la salvaguardia dei legami affettivi del minore, è ancora la più
precisa ed è stata di recente ripresa da una sentenza della Corte di Cassazione
(Cass. 25 gennaio 2021, n. 1476): accogliendo il ricorso proposto da una madre
biologica avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona di dichiarazione
dello stato di adottabilità della figlia minorenne, la Corte rileva che “il giudice chiamato a decidere sullo stato di
abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve
accertare la sussistenza dell'interesse del medesimo a conservare il legame
con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità
genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una "extrema
ratio" cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse. E ciò in
considerazione del fatto che nell’ordinamento coesistono sia il modello di
adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori
biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la
conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate della L. n.
184 del 1983, artt. 44 e segg. e in particolare l'art. 44, lett. d”.
Come
vedremo qui di seguito, con la sentenza in questione la Cassazione conferma,
riconosce e conclude brillantemente il percorso iniziato quasi venti anni fa in
via sperimentale dal Tribunale per i Minorenni di Bari.